CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e ChiaraVadalà, in virtù di procura in calce al ricorso;-ricorrente-nei confronti di-intimato-per la cassazione della sentenza n. 7295/2021 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, depositata il 5 novembre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12788/2022Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 14316/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Con ordinanza ex art.702-ter cod. proc. civ., depositata il 20marzo 2018, il Tribunale di Tivoli rigettò la domanda proposta dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., fondata sull’inadempimento delle obbligazioni derivanti dalcontratto con cui quest’ultima aveva concesso in godimento con dirittodi acquisto (c.d. rent to buy) alla prima una struttura alberghieraubicata a Tivoli, ed avente ad oggetto la condanna della locatrice alrimborso, ex art.1577 cod. civ., delle spese per i lavori di straordinariae urgente manutenzione eseguiti dalla conduttrice ed asseritamenteresi necessari dalle carenze strutturali impiantistiche dell’immobile,nonché l’ulteriore condanna al risarcimento dei danni da mancatoguadagno conseguenti alla pubblicità negativa subìta e alla ridottautilizzabilità della struttura nel periodo necessario all’esecuzione didette opere.2. Avverso questa ordinanza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha proposto appello e la Corte territoriale di Roma, preso atto che lostesso Tribunale di Tivoli, con sentenza del 22 marzo 2018, avevadichiarato il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., in accoglimentodell’eccezione sollevata dalla costituita Curatela, ha dichiaratoimprocedibile l’impugnazione, sul rilievo, de facto, che la creditriceaveva chiesto la condanna del fallimento al pagamento di somme didenaro «al di fuori dell’accertamento del passivo in sede fallimentarenel contraddittorio con gli altri creditori concorsuali», nonchésull’assunto, de iure, che «l’accertamento di un credito nei confrontidel fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudicedelegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativaazione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve essernedichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio dicassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità, secondo che ilNumero registro generale 12788/2022Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 14316/2026Data pubblicazione 14/05/2026fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domandao nel corso del giudizio».3. Per la cassazione di questa decisione, assunta dalla Cortecapitolina con sentenza 5 novembre 2021, n. 7295, ricorre la societàHotel [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.Non svolge difese l’intimata Curatela del fallimento della societàCristallo 90 s.r.l..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.La società ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ex art.360 n.3cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 95 e 96della legge fallimentare, nella formulazione vigente ratione temporis.La società ricorrente deduce che il principio applicato dalla Corte dimerito, in funzione della declaratoria di improcedibilità dell’appello –secondo il quale la dichiarazione di fallimento, aprendo il concorso sulpatrimonio del fallito, preclude la proposizione o la prosecuzione diazioni individuali da parte dei creditori, le cui pretese devono inveceessere accertate e soddisfatte nelle forme degli artt. 92 ss. legge fall.(c.d. vis attractiva della procedura fallimentare) –, troverebbeapplicazione nei casi in cui la dichiarazione di fallimento del debitore,precedente o successiva alla proposizione della domanda del creditore,venga comunque emessa prima della sentenza di primo gradopronunciata sulla domanda medesima. Al contrario, nell’ipotesi in cui –come nella fattispecie – la dichiarazione di fallimento sia intervenutasuccessivamente alla decisione di primo grado (quantunque non diaccoglimento, bensì di rigetto della domanda proposta dal creditore),troverebbe applicazione la disposizione (già contenuta nell’art. 95,terzo comma, del d.lgs. n.267/1942 e poi rifluita – a seguito delleNumero registro generale 12788/2022Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 14316/2026Data pubblicazione 14/05/2026modifiche recate dai decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007 –nell’art.96, secondo comma, n. 3 del medesimo Regio Decreto), laquale prevede che, per i crediti accertati con sentenza non passata ingiudicato, il curatore possa proporre (o proseguire) il giudizio diimpugnazione, dovendo estensivamente interpretarsi tale disposizionenel senso che costui sia anche legittimato a subire l’impugnazioneproposta dal creditore avverso la sentenza di rigetto (totale o parziale)della sua pretesa.2. il ricorso è fondato.2.1. In proposito, va premesso che, dal combinato disposto degliartt.51 e 52 della legge fallimentare, vigenti ratione temporis, puòdesumersi il c.d. “canone della universalità soggettiva”, comportantela soggezione dei creditori del fallito alle norme specifiche sullaformazione dello stato passivo e l’esclusione della possibilità di azioniautonome sui beni del fallito.Di conseguenza, ogni credito vantato nei confronti del fallito vaaccertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le normestabilite dal Capo V (artt.92 ss.) della legge fallimentare (sempre nellaformulazione vigente ratione temporis), dinanzi al giudice delegato alfallimento (Cass.19/08/2003, n.12114; Cass.02/04/2004, n.6502;Cass.01/04/2005, n.6918; Cass.18/05/2005, n.10414).Questo principio generale trova ovviamente applicazione anchenella specifica ipotesi in cui, sebbene l’azione sia stata debitamenteesperita con rito ordinario nei confronti della parte in bonis,sopravvenga, prima della sentenza, la dichiarazione di fallimento nellemore del giudizio. In tale ipotesi, all’esito dell’interruzione, il processodovrà quindi essere riassunto nei confronti del curatore fallimentaredinanzi al giudice delegato, secondo il rito previsto dalla legge speciale,e non già dinanzi al giudice che aveva dichiarato l’interruzione.Numero registro generale 12788/2022Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 14316/2026Data pubblicazione 14/05/2026L’indebita proposizione o continuazione della domanda secondo leforme ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza ma aduna questione di rito.Di conseguenza, il giudice indebitamente investito della domanda(o della prosecuzione della stessa) con rito ordinario non devedichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale fallimentare(che non costituisce un organo giudicante diverso dal tribunaleordinario), ma deve dichiarare, secondo i casi, l’inammissibilità,l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda medesima, siccomeproposta con un rito diverso da quello previsto come necessario dallalegge, e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito (cfr.,oltre alla citata Cass. n.10414 del 2005, Cass.23/12/2003, n.19718).2.2. Quanto appena premesso vale, peraltro, nell’ipotesi in cui ilfallimento sia dichiarato prima della sentenza di primo gradosuccessivamente alla proposizione della domanda in confronto dellaparte in bonis.Al contrario, nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombenteall’esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito dopol’emissione della sentenza (o nel corso del giudizio di impugnazione),l’azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell’art. 96,secondo comma, n.3, legge fall. (sempre nella formulazione vigenteratione temporis), il creditore, in tale ipotesi, sulla base della sentenzaimpugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore,dal suo canto, può proporre (o proseguire) il giudizio di impugnazione(Cass.30/05/2019, n. 14768 e Cass.8/02/2021, n. 2949; nello stessosenso, in tema di liquidazione coatta amministrativa, Cass.22/04/2022, n. 12948 e Cass.22/09/2023, n. 27163).2.3. Nella giurisprudenza di questa Corte è prevalso e si èconsolidato un orientamento interpretativo estensivo di questadisposizione, la quale, sebbene testualmente riferita all’ipotesi in cui ladichiarazione di fallimento sia sopravvenuta alla sentenza di condannaNumero registro generale 12788/2022Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 14316/2026Data pubblicazione 14/05/2026del debitore o, comunque, a quella di accertamento del credito azionatodal creditore, è stata ritenuta applicabile anche al caso in cui il creditovantato nei confronti del soggetto, poi fallito, abbia formato oggetto didomanda di accertamento negativo da parte del debitore: e ciò nonsolo nell’ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (nel qual caso ilcreditore può essere ammesso al passivo sulla base della sentenza dirigetto, a lui favorevole, che equivale ad una sentenza di accertamentodel credito: Cass. 5/01/2024, n. 322 e Cass.21/06/2024, n.17154), maanche nell’ipotesi in cui la domanda di accertamento negativo sia stataaccolta, nel qual caso la legittimazione a proporre il giudizio diimpugnazione ordinario avverso tale sentenza spetta al creditore (ilquale è onerato in tal senso per evitare gli effetti preclusivi delgiudicato), mentre il curatore è legittimato a resistere all’impugnazionemedesima (Cass.23/04/2025, n.10616 e Cass. 25/11/2025, n. 30911).2.4. In coerenza con tale orientamento, l’applicabilità dell’art. 96,secondo comma, n.3, legge fall., al di là della sua portata testuale, èstata anche espressamente estesa all’ipotesi in cui il fallimento siasopravvenuto ad una sentenza di rigetto, totale o parziale, dellapretesa del creditore (cfr. già Cass. 27/08/2007, n. 18088; Cass.27/02/2008, n. 5113; Cass., Sez. Un., 6/03/2009, n. 5454; Cass.23/12/2010, n. 26041; Cass. 24/11/2011, n. 24847; Cass.22/07/2013, n. 17834; Cass. 27/07/2015, n.15796; Cass.25/02/2022,n. 6293).Tale interpretazione estensiva – a fondamento della quale è statorichiamato il principio di ragionevole durata del processo – implica, inprimo luogo, l’onere del creditore di impugnare la sentenza di rigettonei confronti del fallimento, onde evitarne il passaggio in giudicato; insecondo luogo, la legittimazione del Curatore a proseguire il giudiziointerrottosi per la dichiarazione di fallimento, resistendoall’impugnazione; in terzo luogo l’idoneità della sentenza diaccertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quellaNumero registro generale 12788/2022Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 14316/2026Data pubblicazione 14/05/2026di primo grado, a produrre effetti nei confronti del fallimento, allostesso modo di quella di rigetto dell’impugnazione proposta oproseguita dal curatore in caso di accoglimento della domandacreditoria in primo grado.3. Nel caso in esame, non è controverso che la dichiarazione difallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. (predicata debitrice) siasopravvenuta – sebbene di soli due giorni – alla decisione di primogrado con cui il Tribunale di Tivoli aveva rigettato la domanda dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] (affamatasi come creditrice). Pertanto,quest’ultima era legittimata ad (e onerata di) impugnare in viaordinaria tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Roma (al fine dievitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato delladecisione di rigetto, in funzione di ottenere, in riforma di essa, unapronuncia di accertamento del credito opponibile al fallimento), mentrela Curatela fallimentare era legittimata a proseguire, resistendoall’impugnazione, il giudizio interrottosi a seguito del fallimentomedesimo. Erroneamente, dunque, la Corte capitolina ha dichiaratol’improcedibilità dell’impugnazione anziché esaminarla nel merito.Al riguardo va enunciato il seguente principio:“La disposizione dell’art. 96, secondo comma, n.3), legge fall. –nella formulazione applicabile ratione temporis, dopo le modificheapportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre2007, n.169 – va interpretata estensivamente e trova applicazione,pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenzadi rigetto della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi,impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; taleinterpretazione estensiva è coerente con il principio di durataragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e implica che, ove a seguitodell’impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) delladomanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per ladichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore oNumero registro generale 12788/2022Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 14316/2026Data pubblicazione 14/05/2026nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del creditoeventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiegaefficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella dirigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in casodi accoglimento della domanda creditoria in primo grado”.In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve esserecassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello diRoma, comunque in diversa composizione, la quale provederàall’esame del merito del gravame proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli del 20 marzo2018.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione dellaCorte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione.Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile ilgiorno 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]