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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26241/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A R.G.N. 13635/2025 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe - con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/1990, rifor- mando la sentenza del tribunale locale del 9 maggio 2018 quanto alla revoca della confisca della somma di 580 euro - deducendo, con un unico motivo, vizio di mo- tivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla man- cata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo- tivo non deducibili in questa sede di legittimità.

Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Il motivo sopra richiamato attiene, invero, al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determina- zione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle sul rilievo che, anche alla luce del curriculum criminale dell'appellante, non si ravvisano elementi utili da poter considerare positivamente per la concessione delle circostanze attenuanti generi- che.

Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a suo negativo comportamento processuale).

In punto di pena, irrogando una pena inferiore al c.d. medio edittale, la Corte territoriale ha evidenziato che, nel caso in esame, l'imputato non ha manifestato R.G.N. 13635/2025 alcun segno di ravvedimento e la circostanza che egli abbia agito predisponendo una pur rudimentale organizzazione (gli operanti hanno anche notato un soggetto con la funzione di vedetta che non sono riusciti ad identificare) denota la sua pe- ricolosità desunta anche dai precedenti a suo carico, sicché non è consentita una prognosi positiva nei suoi confronti e va esclusa la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Ser- ratore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

E' stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determina- zione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo com- plesso argonnentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quan- tificazione della pena.

Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. seni. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.R.G.N. 13635/2025 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A R.G.N. 13635/2025 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe - con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, rifor- mando la sentenza del tribunale locale del 9 maggio 2018 quanto alla revoca della confisca della somma di 580 euro - deducendo, con un unico motivo, vizio di mo- tivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla man- cata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo- tivo non deducibili in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Il motivo sopra richiamato attiene, invero, al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determina- zione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle sul rilievo che, anche alla luce del curriculum criminale dell'appellante, non si ravvisano elementi utili da poter considerare positivamente per la concessione delle circostanze attenuanti generi- che. Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a suo negativo comportamento processuale). In punto di pena, irrogando una pena inferiore al c.d. medio edittale, la Corte territoriale ha evidenziato che, nel caso in esame, l'imputato non ha manifestato R.G.N. 13635/2025 alcun segno di ravvedimento e la circostanza che egli abbia agito predisponendo una pur rudimentale organizzazione (gli operanti hanno anche notato un soggetto con la funzione di vedetta che non sono riusciti ad identificare) denota la sua pe- ricolosità desunta anche dai precedenti a suo carico, sicché non è consentita una prognosi positiva nei suoi confronti e va esclusa la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Ser- ratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). E' stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determina- zione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo com- plesso argonnentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quan- tificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. seni. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.R.G.N. 13635/2025 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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