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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38583/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YTXPJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Rahhal ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Spoleto di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di circa gr. 487 di hashish, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 201.7, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (dosimetria della pena e giudizio di comparazione), tuttavia giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce del dato ponderale e delle modalità del confezionamento della droga); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ara Ci -ívtIAGCri)(2.1-Q7--e [OSCURATO:PERSONA] 2/011 2024 j Fun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YTXPJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Rahhal ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Spoleto di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di circa gr. 487 di hashish, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 201.7, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (dosimetria della pena e giudizio di comparazione), tuttavia giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce del dato ponderale e delle modalità del confezionamento della droga); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ara Ci -ívtIAGCri)(2.1-Q7--e [OSCURATO:PERSONA] 2/011 2024 j Fun
Sentenza Cassazione n. 38583/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris