CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 29395/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1121/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19518/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza emessa il 22 ottobre 2024, confermava quella del Tribunale perugino che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di tentata truffa e accesso abusivo ad un sistema informatico. In particolare, all’imputata era contestato di essersi introdotta abusivamente - personalmente o in concorso con altri soggetti – nella piattaforma di gestione del conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., trasferendo del denaro – pari a euro 4117,50 - da tale conto corrente bancario intestato a tale ultima società a quello postale intestato alla medesima imputata. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, enunciati di seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29395/2025 Roma, lì, 08/08/2025 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen. Lamenta la difesa della ricorrente che la sentenza impugnata non afferma che l’accesso abusivo sia avvenuto ad opera dell’imputata, né chiarisce come la stessa abbia concorso nel reato con terzi, definendone il contributo causale. In particolare, la ricorrente rileva come per la giurisprudenza di legittimità non è sufficiente ad attribuire la responsabilità dell’accesso abusivo il solo dato che il conto di destinazione del trasferimento fraudolento sia quello dell’imputata, come pure incerta resta l’ipotesi del concorso di persone nel reato, come il contributo allo stesso offerto. Oltre alla intestazione del conto corrente di destinazione della somma, non acquisita dall’imputata tanto da essere stata riattribuita alla persona offesa, a carico della stessa viene posto erroneamente il silenzio e la mancata indicazione di una ipotesi alternativa. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530-533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ritiene adeguata a sostenere la colpevolezza un unico indizio, senza tenere in conto che dopo sette giorni dalla operazione di trasferimento abusivo il denaro era ancora sul conto corrente di destinazione, il che comprova la estraneità dell’imputata alla dinamica delittuosa, anche a fronte del dato di esperienza che vede il destinatario, in caso di truffa informatica, appropriarsi immediatamente del denaro trasferito. Inoltre, nessuna verifica è stata svolta quanto ai rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il terzo motivo lamenta omessa motivazione quanto al contenuto della memoria difensiva che evidenziava come non vi fosse stato alcun accertamento in ordine al furto delle credenziali, mai denunciato, né alle modalità informatiche concrete che rivolsero al conto corrente intestato alla imputata, in quanto comunque la denunciante evidenziava come ebbe a compiere due operazioni bancarie, seppur rivolte a soggetti diversi da quelli che risultarono gli effettivi destinatari. 6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non avrebbe dato risposta alla doglianza relativa alla sussistenza del dolo, tema che doveva confrontarsi con la circostanza che il denaro non fu prelevato subito dal conto corrente. 7. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. I motivi, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. In primo luogo, va evidenziato che con la memoria depositata in appello – oggetto del terzo motivo di ricorso - il difensore della imputata aveva rappresentato come la conclusione della sentenza di primo grado – per la quale Semedova si era introdotta nel sistema informatico o telematico della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al fine di conseguire, previa manipolazione dei dati, un ingiusto profitto - si fondasse sull’accesso diretto dell’imputata all’home banking della società (cfr. fol. 6 della sentenza di primo grado). Con la memoria depositata la difesa rappresentava, però, come dalle emergenze probatorie, inserite anche in memoria, risultasse che il bonifico giunto al conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] fosse stato disposto fin dall’origine come destinato all’attuale imputata e, quindi, non deviato nel corso dell’operazione di trasferimento e, comunque, senza che fosse noto chi avesse materialmente avuto la disponibilità dei dati del conto corrente postale dell’imputata. Tanto più che la persona offesa riferiva di avere compiuto personalmente l’operazione di pagamento a mezzo bonifico in favore di un proprio fornitore e di averla poi convalidata. A fronte di tali e altre doglianze riportate nella citata memoria, la sentenza impugnata non si confronta con la stessa, accogliendo l’ipotesi riferita dalla persona offesa, vale a dire che intervenne una deviazione verso conti diversi, dopo l’ordine di pagamento corretto. A riguardo nulla rileva la Corte di appello in ordine alla discrasia, denunciata all’imputata, che alcuna deviazione risultava emergere dagli atti che tracciavano l’operazione di bonifico. L’assenza di risposta sul punto rende apparente la motivazione, che per altro avrebbe dovuto confrontarsi anche con la circostanza che la somma ‘deviata’ era giunta sul conto corrente dell’imputata ma era ivi rimasta ben sette giorni, tanto da essere poi riaccreditata alla persona offesa. A differenza della sentenza di primo grado, che sembra attribuire materialmente l’operazione abusiva all’imputata, la Corte territoriale, non rispondendo alla doglianza difensiva, si limita a prendere atto che nessun altro accertamento è stato svolto quanto alle modalità di abusivo accesso al sistema informatico, alle modalità di accredito, al ruolo assunto dall’imputata. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, dovendosi verificare la fondatezza e il rilievo tecnico delle doglianze difensive mosse con la citata memoria. Per altro, andrà anche chiarito il ruolo assunto dall’imputata, se eventualmente di concorrente materiale o morale, in quanto tale secondo caso implica – cfr. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 – 01 – che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso): ciò, però, non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. 3. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, alla luce dei principi di diritto indicati. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso 14/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]