CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 25358/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe e per quel che rileva in questa sede, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, emessa il 12 luglio 2019, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata estorsione aggravata in concorso di cui al capo H per non avere commesso il fatto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni della assoluzione. La parte pubblica ricorrente sostiene che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato, collaboratore di giustizia, non aveva offerto il proprio contributo ad una richiesta estorsiva di stampo mafioso indirizzata verso la vittima ([OSCURATO:PERSONA]) e volta d ottenere una somma di danaro per la sua attività economica connessa all'esercizio di un distributore di carburante. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato dall'associazione mafiosa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] di formulare la richiesta estorsiva e la vittima era stata contattata dallo zio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], avvisato dal nipote; ciò non escluderebbe la partecipazione al reato da parte di quest'ultimo e la direzione dell'azione verso il compimento della estorsione, indipendentemente dalla partecipazione dell'imputato ad atti intimidatori perpetrati dai complici e dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al nipote di dire al [OSCURATO:PERSONA] che la vittima non "andava toccata". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. 1.Dalla lettura dell'interrogatorio reso dall'imputato in data 27 giugno 2018 ed allegato al ricorso insieme alle sue dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 6 marzo 2024, non si evidenzia alcun travisamento della prova da parte della Corte di appello. Risulta, infatti, conformemente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che l'imputato, consapevole che la vittima della estorsione era "controllata" dal di lui zio e capomafia [OSCURATO:PERSONA], aveva informato quest'ultimo della intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di commettere una estorsione in danno della persona offesa, provvedendo successivamente a riferire a [OSCURATO:PERSONA] che, per volere dello zio, tale estorsione non andava compiuta. Tale circostanza non aveva dissuaso il [OSCURATO:PERSONA], il quale, senza incaricare l'imputato - ed anzi, come risulta da una intercettazione indicata dalla Corte, hl/ convincendosi che era meglio escluderlo per evitare che riferisse la cosa a [OSCURATO:PERSONA] - aveva commesso un atto intimidatorio in danno della vittima. Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA], come da egli dichiarato nell'ambito di una estesa collaborazione con la giustizia, ad ampio spettro valorizzata dal Tribunale nella sentenza di primo grado, non aveva contribuito moralmente al compimento della estorsione, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in quanto si era limitato ad informare il proprio zio [OSCURATO:PERSONA] di un proposito estorsivo altrui (ben sapendo che la vittima era sotto il controllo dello zio e per evitare faide interne tra le fazioni criminali) e riferendo agli autori del successivo attentato che l'estorsione non andava fatta, circostanza che aveva giustificato la sua esclusione dall'attentato dinamitardo contro la vittima effettuato dagli estorsori ([OSCURATO:PERSONA] e consorti), a conferma che costoro sapevano che [OSCURATO:PERSONA] era contrario all'estorsione. Nel che, conformemente alle conclusioni adottate anche dal Procuratore generale di udienza, l'inammissibilità del ricorso per assenza di travisamento della prova. P.Q. m. Dichiara inammissib