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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12353/2026

Testo disponibile della fonte

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in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocatiANTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centraledell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –per la cassazione della sentenza n. 1 del 2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 gennaio 2023 (R.G.N. 1543/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha annullato, perNumero registro generale 15244/2023Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 12353/2026Data pubblicazione 03/05/2026l’intervenuta prescrizione, l’avviso di addebito n.32820160007915971000, notificato all’avvocata MariannaMangiacapra il 16 gennaio 2017 per il pagamento della contribuzionedovuta alla Gestione separata per l’anno 2009.Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale haevidenziato che la prescrizione decorre dal 16 giugno 2010, termineprevisto per il pagamento dei contributi, e che il quinquennio è dunquegià decorso il 2 luglio 2015, data della ricezione dell’avviso bonario dipagamento, primo atto interruttivo comprovato in causa.All’Istituto non giova invocare la circostanza che sia stato differitoal 6 luglio 2010 il termine di versamento dei contributi da parte deisoggetti che esercitano attività economiche per le quali sono statielaborati studi di settore.

Tale differimento, difatti, è inapplicabile alcaso di specie, in quanto la professionista beneficiava del regime deicontribuenti minimi, esonerati dall’assoggettamento agli studi disettore, e l’Istituto non ha dimostrato i presupposti di operatività dellaproroga in esame (pagina 4 della sentenza d’appello).2.– Ricorre l’INPS, sulla base di un motivo, per la cassazione dellasentenza d’appello.3.– [OSCURATO:PERSONA], pure ritualmente evocata ingiudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo, il ricorrente deduce, in riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del combinatodisposto dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 437 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995, n. 335,all’art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all’art. 17 del- 2 -Numero registro generale 15244/2023Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 12353/2026Data pubblicazione 03/05/2026decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010.Avrebbe errato la Corte di merito nel considerare prescritti icontributi dovuti dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] alla Gestioneseparata per l’anno 2009, ad onta della proroga al 6 luglio 2010,disposta dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 a beneficio dei soggetti cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studidi settore.Tale proroga, idonea a incidere sul dies a quo della prescrizionequinquennale, riguarderebbe «indistintamente tutti i soggetticontribuenti» (pagina 6 del ricorso per cassazione) e non soltantocoloro che, in concreto, sono assoggettati alle risultanze degli studi disettore.2.– Il ricorso è fondato.3.– La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separatadecorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento(Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950) e, a tale riguardo,assumono rilievo anche le previsioni dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M.10 giugno 2010, dettate in attuazione dell’art. 12, comma 5, deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Cass., sez. lav., 19 aprile2021, n. 10273).I termini sono differiti al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione,per i contribuenti «che esercitano attività economiche per le quali sonostati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427».In virtù dell’univoco dettato testuale del d.P.C.M. 10 giugno 2010,il differimento non è circoscritto, dunque, a coloro i quali, in concreto,alle risultanze di tali studi siano fiscalmente assoggettati per non averescelto un diverso regime d’imposizione (sentenza n. 10273 del 2021,cit., in motivazione, pagina 6).- 3 -Numero registro generale 15244/2023Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 12353/2026Data pubblicazione 03/05/2026Invero, «ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattoreoggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile aduna di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non lacondizione soggettiva del singolo professionista di effettivasottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanzedegli studi medesimi» (Cass., sez. lav., 13 settembre 2024, n. 24584,punto 11 del Considerato).4.– Da tali princìpi, ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 29ottobre 2025, n. 28626, punto

3.3. del Considerato, 16 giugno 2025,n. 16063, e 24 aprile 2025, n. 10892, sul differimento al 6 luglio 2010),si è discostata la Corte d’appello di Napoli, nel reputare dirimente laconcreta sottoposizione alle risultanze degli studi di settore (pagina 4della sentenza impugnata).L’error in iudicando nella determinazione del termine iniziale dellaprescrizione ha condotto a ritenere prescritta la pretesa dell’Istituto ea considerare irrilevante l’atto interruttivo del 2 luglio 2015.5.– Dalle considerazioni svolte derivano l’accoglimento del ricorsoe la cassazione della sentenza impugnata.6.– La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che,in diversa composizione, procederà a un nuovo esame in conformità aiprincìpi ribaditi nella presente ordinanza.7.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 4 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocatiANTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centraledell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –per la cassazione della sentenza n. 1 del 2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 gennaio 2023 (R.G.N. 1543/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha annullato, perNumero registro generale 15244/2023Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 12353/2026Data pubblicazione 03/05/2026l’intervenuta prescrizione, l’avviso di addebito n.32820160007915971000, notificato all’avvocata MariannaMangiacapra il 16 gennaio 2017 per il pagamento della contribuzionedovuta alla Gestione separata per l’anno 2009.Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale haevidenziato che la prescrizione decorre dal 16 giugno 2010, termineprevisto per il pagamento dei contributi, e che il quinquennio è dunquegià decorso il 2 luglio 2015, data della ricezione dell’avviso bonario dipagamento, primo atto interruttivo comprovato in causa.All’Istituto non giova invocare la circostanza che sia stato differitoal 6 luglio 2010 il termine di versamento dei contributi da parte deisoggetti che esercitano attività economiche per le quali sono statielaborati studi di settore. Tale differimento, difatti, è inapplicabile alcaso di specie, in quanto la professionista beneficiava del regime deicontribuenti minimi, esonerati dall’assoggettamento agli studi disettore, e l’Istituto non ha dimostrato i presupposti di operatività dellaproroga in esame (pagina 4 della sentenza d’appello).2.– Ricorre l’INPS, sulla base di un motivo, per la cassazione dellasentenza d’appello.3.– [OSCURATO:PERSONA], pure ritualmente evocata ingiudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo, il ricorrente deduce, in riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del combinatodisposto dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 437 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995, n. 335,all’art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all’art. 17 del- 2 -Numero registro generale 15244/2023Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 12353/2026Data pubblicazione 03/05/2026decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010.Avrebbe errato la Corte di merito nel considerare prescritti icontributi dovuti dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] alla Gestioneseparata per l’anno 2009, ad onta della proroga al 6 luglio 2010,disposta dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 a beneficio dei soggetti cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studidi settore.Tale proroga, idonea a incidere sul dies a quo della prescrizionequinquennale, riguarderebbe «indistintamente tutti i soggetticontribuenti» (pagina 6 del ricorso per cassazione) e non soltantocoloro che, in concreto, sono assoggettati alle risultanze degli studi disettore.2.– Il ricorso è fondato.3.– La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separatadecorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento(Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950) e, a tale riguardo,assumono rilievo anche le previsioni dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M.10 giugno 2010, dettate in attuazione dell’art. 12, comma 5, deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Cass., sez. lav., 19 aprile2021, n. 10273).I termini sono differiti al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione,per i contribuenti «che esercitano attività economiche per le quali sonostati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427».In virtù dell’univoco dettato testuale del d.P.C.M. 10 giugno 2010,il differimento non è circoscritto, dunque, a coloro i quali, in concreto,alle risultanze di tali studi siano fiscalmente assoggettati per non averescelto un diverso regime d’imposizione (sentenza n. 10273 del 2021,cit., in motivazione, pagina 6).- 3 -Numero registro generale 15244/2023Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 12353/2026Data pubblicazione 03/05/2026Invero, «ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattoreoggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile aduna di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non lacondizione soggettiva del singolo professionista di effettivasottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanzedegli studi medesimi» (Cass., sez. lav., 13 settembre 2024, n. 24584,punto 11 del Considerato).4.– Da tali princìpi, ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 29ottobre 2025, n. 28626, punto 3.3. del Considerato, 16 giugno 2025,n. 16063, e 24 aprile 2025, n. 10892, sul differimento al 6 luglio 2010),si è discostata la Corte d’appello di Napoli, nel reputare dirimente laconcreta sottoposizione alle risultanze degli studi di settore (pagina 4della sentenza impugnata).L’error in iudicando nella determinazione del termine iniziale dellaprescrizione ha condotto a ritenere prescritta la pretesa dell’Istituto ea considerare irrilevante l’atto interruttivo del 2 luglio 2015.5.– Dalle considerazioni svolte derivano l’accoglimento del ricorsoe la cassazione della sentenza impugnata.6.– La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che,in diversa composizione, procederà a un nuovo esame in conformità aiprincìpi ribaditi nella presente ordinanza.7.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 4 -