CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 05622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )21 Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 per avere, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, omesso nell'istanza presentata all'INPS che il coniuge aveva riportato condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. nel 2015, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito il quale, ferma e incontestata la materialità dei fatt> e cioè l'avere omesso nella richiesta del reddito di cittadinanza la circostanza che il coniuge avesse riportato condanna ostativa alla concessione del beneficio, ha disatteso la tesi difensiva, ora nuovamente proposta, volta a sostenere la buona fede in presenza di errore nella compilazione della domanda da parte del funzionario del CAF, disattesa in ragione della corretta argomentazione che sul cittadino, che si avvale dell'intermediario del Caf, gravano gli obblighi informativi e le conseguenze per le falsità rese. Da cui anche la manifesta infondatezza atteso l'irrilevanza a fini della decisione, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione della testimonianza del funzionario Caf, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]1. tensore Il