CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FALL Mor ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epi- grafe che confermava la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva ritenuto responsabile della cessione di una dose di cocaina e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. 2. La difesa del ricorrente si duole di vizio motivazionale nel mancato rico- noscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto generico, privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata e del tutto privo di critica analisi censoria a fronte di motivazione del giudice di appello che ha adeguatamente evidenziato le ragioni del giudizio di bi- lanciamento tra circostanze fornendo particolarmente rilievo al peso della recidiva. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]