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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 gennaio 2025

Cassazione n. 00194/2026

Testo disponibile della fonte

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5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6968/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ZANOTTI unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] TOSCANA n.12/2025 depositata i l 03/01/2025 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2), con la sentenza n. 12/2025 depositata in data 03/01/2025, ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 106/2023 con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in conseguenza del fatto che l’ufficio aveva provveduto allo sgravio della cartella impugnata.

2. La CGT2 ha rigettato entrambi gli appelli, evidenziando che: − l’appello RGA 14/2024 è stato presentato contro il provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 12/10/2023, motivato dal fatto che nel caso di specie l’atto era già stato annullato in sede di autotutela e non era, quindi, pendente una lite oggetto di definizione; − nel caso dell’appello 575/2023 la cartella impugnata era già stata oggetto di sgravio in autotutela emesso in data 02/02/2023.

Alla data della sentenza impugnata l’atto non era, quindi, più esistente, facendo cessare l’interesse processuale della ricorrente.

Ad avviso della CGT2 non è, poi, fondata la doglianza basata sull’emissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di atti di recupero sostitutivi del medesimo importo complessivo della cartella impugnata, in quanto estranei al presente giudizio.

Infine, è stata ritenuta corretta anche la statuizione del giudice di prime cure sulla compensazione delle spese di lite.

3. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione si sono costituite mediante controricorso.

5. In data 09/06/2025 è stata comunicata alla parte ricorrente proposta di definizione anticipata del ricorso.

6. La parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi186 e 192, legge 29 /12/ 2022 n. 197 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

1.1. La ricorrente ha ripercorso la seguente cronologia dei fatti di causa: a) in data 31/10/2022 fu notificata la cartella di pagamento n. 08720220008549742000, impugnata in data 27/12/2022 davanti alla Corte di giustizia di primo grado di Pisa; b) in data 11/12/2022 furono notificati gli atti di recupero T8PCR0100056, T8PCR0100057, T8PCR0100058, T8PCR0100059 e T8PCR0100060; c) alla data del 01/01/2023 pendeva un processo avente ad oggetto il ruolo contenuto nella cartella di pagamento n. 08720220008549742000; d) in data 2 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio instaurato contro il ruolo, depositando il provvedimento di sgravio ed affermando che: «le somme ivi iscritte erano state oggetto degli atti di recupero T8PCR0100056, T8PCR0100057, T8PCR0100058, T8PCR0100059 e T8PCR0100060 notificati, in data 13/12/2022». e) alla data di tale costituzione (02 / 02 / 2023) la società ebbe, quindi, conoscenza del fatto che, ritenuta la fondatezza dell’eccezione per difetto di motivazione del ruolo, l’Ufficio aveva provveduto a confezionare gli atti di recupero (notificati in data 11/12/2022) per la medesima pretesa (già portata dal ruolo); g) alla data di presentazione della domanda di definizione della lite (05/05/2023) era pendente sia il giudizio di appello inerente al ruolo (R.G.A. n. 575/2023) che, in primo grado (C.G.T. di primo grado di Pisa R.G.R. nn. 85 e 88 2023 doc. nn. 4 e 5), quelli promossi dalla società contro gli atti di recupero (che avevano sostituito il ruolo).

Alla luce della sequenza cronologica appena riportata la ricorrente rileva che è pacifico che alla data del 01 / 01 / 2023 pendesse una controversia (C.G.T.

Pisa R.G.R. n. 382/2022) di fronte a un giudice tributario avente ad oggetto lo scrutino della debenza (o meno) delle somme portate dal ruolo (e poi pretese con gli atti di recupero per asserite indebite compensazioni).

È altrettantopacifico che, alla data di presentazione della domanda (05/05/2023), non fosse ancora concluso il processo “con pronuncia definitiva”.

La domanda di definizione agevolata era, pertanto, ammissibile e avrebbe dovuto, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022.

2. Con il secondo motivo, in via subordinata, è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546del 1992, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 , cod. proc. civ.

2.1. La ricorrente ha rilevato l’illegittimità della sentenza impugnata anche nella parte in cui, rigettando l’appello contro la sentenza di primo grado, ha disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando che la cessazione della materia del contendere conseguiva all’annullamento in autotutela della cartella impugnata.

3. Passando all’esame del ricorso entrambi i motivi sono infondati.

Nel caso di specie, a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, l’amministrazione finanziaria ha provveduto all’annullamento dell’atto in autotutela, in quanto le somme ivi iscritte erano già oggetto degli atti di recupero(oggetto di impugnazione con due separati ricorsi).

Il giudice di prime cure ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’atto di cui era stato chiesto l’annullamento.

Successivamente alla notificazione dell’atto di appello la società contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata, rigettata dall’amministrazione finanziaria, evidenziando che «non sussistendo più materia del contendere sulla somma oggetto della cartella impugnata, il cui ruolo era stato oggetto di autotutela con provvedimento depositato nel giudizio di primo grado e di cui la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pisa ha preso atto dichiarando l'estinzione del giudizio, la sopravvenuta assenza di valore della controversia renda la domanda di definizione inammissibile».

Tuttavia, costituisce punto dirimente la circostanza che, alla data del 05/05/2023, quando è stata presentata istanza di definizione agevolata, era venuta meno la materia del contendere, essendo stato annullato in autotutela l’atto impositivo impugnato.

È pertanto irrilevante la circostanza che tale cessazione sia stata pronunciata successivamente alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata, dal momento che, con tale declaratoria , il giudice non emette alcuna statuizione di tipo costitutivo, madà atto di un effetto demolitorio che ha interessato l’atto (non sul piano processuale, ma) sotto il profilo sostanziale.

Non può, quindi, essere oggetto di definizione agevolata un atto impositivo che –sebbene interessato da una lite al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 197 del 2022- sia successivamente venuto meno, mancando, in tal modo, l’oggetto concreto della definizione agevolata.

4. Anche in relazione alle spese di lite occorre rilevare che non si è avuta alcuna violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, considerato che, secondo la regola generale di cui all’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in caso di estinzione del giudizio le spese restano a definitivo carico di chi le ha anticipate.

5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, con l’applicazione, in punto di spese, di quanto stabilito nell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U,13/ 10 / 2023, n. 28540) , i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.- codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente l’importo di Euro 1.500; visto l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della cassa delle ammende Euro 500,00; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6968/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ZANOTTI unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] TOSCANA n.12/2025 depositata i l 03/01/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2), con la sentenza n. 12/2025 depositata in data 03/01/2025, ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 106/2023 con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in conseguenza del fatto che l’ufficio aveva provveduto allo sgravio della cartella impugnata. 2. La CGT2 ha rigettato entrambi gli appelli, evidenziando che: − l’appello RGA 14/2024 è stato presentato contro il provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 12/10/2023, motivato dal fatto che nel caso di specie l’atto era già stato annullato in sede di autotutela e non era, quindi, pendente una lite oggetto di definizione; − nel caso dell’appello 575/2023 la cartella impugnata era già stata oggetto di sgravio in autotutela emesso in data 02/02/2023. Alla data della sentenza impugnata l’atto non era, quindi, più esistente, facendo cessare l’interesse processuale della ricorrente. Ad avviso della CGT2 non è, poi, fondata la doglianza basata sull’emissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di atti di recupero sostitutivi del medesimo importo complessivo della cartella impugnata, in quanto estranei al presente giudizio. Infine, è stata ritenuta corretta anche la statuizione del giudice di prime cure sulla compensazione delle spese di lite. 3. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione si sono costituite mediante controricorso. 5. In data 09/06/2025 è stata comunicata alla parte ricorrente proposta di definizione anticipata del ricorso. 6. La parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi186 e 192, legge 29 /12/ 2022 n. 197 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. La ricorrente ha ripercorso la seguente cronologia dei fatti di causa: a) in data 31/10/2022 fu notificata la cartella di pagamento n. 08720220008549742000, impugnata in data 27/12/2022 davanti alla Corte di giustizia di primo grado di Pisa; b) in data 11/12/2022 furono notificati gli atti di recupero T8PCR0100056, T8PCR0100057, T8PCR0100058, T8PCR0100059 e T8PCR0100060; c) alla data del 01/01/2023 pendeva un processo avente ad oggetto il ruolo contenuto nella cartella di pagamento n. 08720220008549742000; d) in data 2 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio instaurato contro il ruolo, depositando il provvedimento di sgravio ed affermando che: «le somme ivi iscritte erano state oggetto degli atti di recupero T8PCR0100056, T8PCR0100057, T8PCR0100058, T8PCR0100059 e T8PCR0100060 notificati, in data 13/12/2022». e) alla data di tale costituzione (02 / 02 / 2023) la società ebbe, quindi, conoscenza del fatto che, ritenuta la fondatezza dell’eccezione per difetto di motivazione del ruolo, l’Ufficio aveva provveduto a confezionare gli atti di recupero (notificati in data 11/12/2022) per la medesima pretesa (già portata dal ruolo); g) alla data di presentazione della domanda di definizione della lite (05/05/2023) era pendente sia il giudizio di appello inerente al ruolo (R.G.A. n. 575/2023) che, in primo grado (C.G.T. di primo grado di Pisa R.G.R. nn. 85 e 88 2023 doc. nn. 4 e 5), quelli promossi dalla società contro gli atti di recupero (che avevano sostituito il ruolo). Alla luce della sequenza cronologica appena riportata la ricorrente rileva che è pacifico che alla data del 01 / 01 / 2023 pendesse una controversia (C.G.T. Pisa R.G.R. n. 382/2022) di fronte a un giudice tributario avente ad oggetto lo scrutino della debenza (o meno) delle somme portate dal ruolo (e poi pretese con gli atti di recupero per asserite indebite compensazioni). È altrettantopacifico che, alla data di presentazione della domanda (05/05/2023), non fosse ancora concluso il processo “con pronuncia definitiva”. La domanda di definizione agevolata era, pertanto, ammissibile e avrebbe dovuto, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022. 2. Con il secondo motivo, in via subordinata, è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546del 1992, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 , cod. proc. civ. 2.1. La ricorrente ha rilevato l’illegittimità della sentenza impugnata anche nella parte in cui, rigettando l’appello contro la sentenza di primo grado, ha disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando che la cessazione della materia del contendere conseguiva all’annullamento in autotutela della cartella impugnata. 3. Passando all’esame del ricorso entrambi i motivi sono infondati. Nel caso di specie, a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, l’amministrazione finanziaria ha provveduto all’annullamento dell’atto in autotutela, in quanto le somme ivi iscritte erano già oggetto degli atti di recupero(oggetto di impugnazione con due separati ricorsi). Il giudice di prime cure ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’atto di cui era stato chiesto l’annullamento. Successivamente alla notificazione dell’atto di appello la società contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata, rigettata dall’amministrazione finanziaria, evidenziando che «non sussistendo più materia del contendere sulla somma oggetto della cartella impugnata, il cui ruolo era stato oggetto di autotutela con provvedimento depositato nel giudizio di primo grado e di cui la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pisa ha preso atto dichiarando l'estinzione del giudizio, la sopravvenuta assenza di valore della controversia renda la domanda di definizione inammissibile». Tuttavia, costituisce punto dirimente la circostanza che, alla data del 05/05/2023, quando è stata presentata istanza di definizione agevolata, era venuta meno la materia del contendere, essendo stato annullato in autotutela l’atto impositivo impugnato. È pertanto irrilevante la circostanza che tale cessazione sia stata pronunciata successivamente alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata, dal momento che, con tale declaratoria , il giudice non emette alcuna statuizione di tipo costitutivo, madà atto di un effetto demolitorio che ha interessato l’atto (non sul piano processuale, ma) sotto il profilo sostanziale. Non può, quindi, essere oggetto di definizione agevolata un atto impositivo che –sebbene interessato da una lite al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 197 del 2022- sia successivamente venuto meno, mancando, in tal modo, l’oggetto concreto della definizione agevolata. 4. Anche in relazione alle spese di lite occorre rilevare che non si è avuta alcuna violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, considerato che, secondo la regola generale di cui all’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in caso di estinzione del giudizio le spese restano a definitivo carico di chi le ha anticipate. 5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, con l’applicazione, in punto di spese, di quanto stabilito nell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U,13/ 10 / 2023, n. 28540) , i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.- codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente l’importo di Euro 1.500; visto l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della cassa delle ammende Euro 500,00; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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