CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17141/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO, rappresentato e difeso dall'avvocato2026 - controricorrente –1752 avverso la sentenza n. 10/2023 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 542/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente, Comandante della [OSCURATO:PERSONA] in serviziopresso il Comune di Carsoli, agiva in giudizio per ottenere lacondanna al pagamento delle somme dovute a titolo diNumero registro generale 5381/2023indennità di posizione e di risultato, a seguito del conferimento Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 17141/2026dell’incarico di responsabile del Servizio associato di Data pubblicazione 31/05/2026Comandante della Polizia municipale e della Poliziaamministrativa locale tra i Comuni di Carsoli, Oricola, [OSCURATO:PERSONA] di Botte. A sostegno della domanda deduceva che ilComune di Carsoli stipulava, in data 26.02.2014, unaconvenzione con quelli di Oricola, Pereto e Rocca di Botte perla “gestione associata della funzione fondamentale di PoliziaMunicipale ed Amministrativa Locale” e che lo stessoricorrente veniva individuato dalla Conferenza dei Sindaci enominato con decreto prot. 6462 del 4.08.2014 dal Sindaco diCarsoli, Comune capofila, quale responsabile dell’Ufficiostesso.Il ricorrente, quindi, chiedeva il riconoscimento del diritto apercepire una retribuzione di posizione, connessa alla funzionedi Comandante “responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA]” ai sensidell’art.8, comma 7, della Convenzione, sebbenel’amministrazione non avesse provveduto a dare esecuzionealla Convenzione e, in particolare, adottato il provvedimentodi determinazione della retribuzione da parte del Sindaco delComune capofila, previa consultazione informale con i [OSCURATO:PERSONA] membri.2. Il Tribunale rigettava la domanda, sul rilievo che il dirittodel pubblico dipendente a percepire l’indennità di posizionesorge solo se la PA abbia istituito la relativa posizione, attorientrante nell’attività organizzativa dell’amministrazione, laquale, a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tenerconto delle proprie esigenze e, soprattutto, dei vincoli dibilancio.3. La Corte di appello di L’Aquila, riformando la sentenzaimpugnata, preliminarmente, ha riaffermato il principio cheNumero registro generale 5381/2023nel pubblico impiego privatizzato in materia di indennità di Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 17141/2026posizione, il diritto del pubblico dipendente a percepirla sorge Data pubblicazione 31/05/2026solo se la P.A. datrice di lavoro abbia istituito la relativaposizione.3.1 Dalle risultanze istruttorie era emersa l’istituzione dellaposizione di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] di polizia in capo alricorrente e che fosse stata prevista anche la relativaindennità di posizione, la cui determinazione veniva rinviataad un successivo provvedimento da parte della Conferenza deiSindaci; ciò posto, rispetto a tale ulteriore determinazione,l’Amministrazione era rimasta inadempiente. [OSCURATO:PERSONA] diappello, quindi, accertato l’inadempimento, ha rilevatol’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure, perquanto concerne il diritto al risarcimento del danno per le cifrespettanti. In particolare, nel caso in esame, l’amministrazione,riservandosi una futura determinazione del compenso, maomettendo di provvedere, ha finito per perseguire l’obiettivodi sottrarsi al proprio adempimento.3.2 La Corte, al riguardo, ha rilevato che, pur dandosi atto checon il ricorso era stata introdotta una azione di adempimentofinalizzata al pagamento dell’emolumento non percepito – cioèla retribuzione di posizione – per il periodo dal 4 agosto 2014al 24 febbraio 2017, risultava, altresì, espressamente allegatocome “la successiva inerzia dell’amministrazione nelladeterminazione della somma dovuta e nella liquidazione dellastessa, non ha dunque giustificazioni” e parimenti “il non averadottato alcun analogo provvedimento nei confronti delricorrente assume, dunque, i caratteri della discriminazione,illogica ed immotivata , una discriminazione alla quale ènecessario porre fine”.Numero registro generale 5381/2023Ad avviso della Corte territoriale, non vi era dubbio che la Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 17141/2026domanda trovasse fondamento tanto sulla ricorrenza dei fatti Data pubblicazione 31/05/2026costituitivi dell’obbligo di pagamento della retribuzione diposizione, consistiti nella formale istituzione della posizione diResponsabile della [OSCURATO:PERSONA] dei Comuni associati, nelconferimento dell’incarico in favore del ricorrente appellante enella previsione di un obbligo di corresponsione di unaspecifica retribuzione di posizione legata all’incarico stesso,quanto nell’inadempimento datoriale consistito per il datore dilavoro nell’aver omesso di dare corso a quanto necessario eda suo carico per la quantificazione dell’importo dell’indennitàdi posizione e, quindi, per non aver provveduto al pagamentodella medesima.Per il giudice di appello la domanda di primo grado era stataformulata proprio in ragione di tale complessoinadempimento, inteso come violazione dell’obbligo diindividuazione del dovuto e del conseguente obbligo dipagamento del medesimo, dovendosi, pertanto, ritenerel’azione intrapresa finalizzata, in ragione di tutti i fattiprospettati, alla condanna dell’amministrazione a quantodovuto, tanto a titolo di adempimento dell’obbligo dipagamento rimasto inevaso, quanto a titolo di risarcimentodel danno per inosservanza degli obblighi datoriali cheavevano determinato il mancato pagamento del dovuto.La Corte distrettuale, pertanto, ha osservato che, per quantosia condivisibile la giurisprudenza citata dall’amministrazionecomunale, per cui “il giudice non può sostituirsi alle Partisociali nella determinazione del trattamento retributivo deidipendenti pubblici in genere, visto che l’adozione da partedella P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione delrapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore unNumero registro generale 5381/2023determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 17141/2026sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al Data pubblicazione 31/05/2026lavoratore medesimo, giacché la misura economica devetrovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva,con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo aldipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delleparti collettive”, nel caso di specie non si era trattata dellamera attribuzione di un trattamento economico, ma di unemolumento aggiuntivo previsto e regolato in ragione dellaistituzione mediante apposita convenzione del servizioAssociato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del conseguente conferimento dell’incarico di Responsabile,individuato dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dalSindaco del Comune capofila, nella persona di [OSCURATO:PERSONA].Conseguentemente, la Corte di merito ha ritenuto che nonavendo le amministrazioni provveduto alla quantificazione enon potendo il giudice ordinario sostituirsi al datore di lavoronella determinazione del valore dell’incarico, le conseguenzepotevano essere solo risarcitorie, quantificabili, tenuto contodella tipologia dell’incarico e del livello di responsabilitàdell’amministrazione degli obblighi di correttezza e buonafede, i quali implicano il divieto di perseguire intentidiscriminatori e di determinarsi sulla base di motivazioni nonragionevoli.4. Avverso la sentenza domanda la cassazione il Comune diCarsoli con ricorso assistito da due motivi assistiti damemoria, cui resiste con controricorso il dipendente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e faNlusmae ro registro generale 5381/2023Numero sezionale 1752/2026applicazione degli artt. 115 e 116 in relazione all’art. 36N0u,m ceroo .d i raccolta generale 17141/20261, n. 5, c.p.c. Data pubblicazione 31/05/2026Sostiene il ricorrente che se la Corte territoriale avessecorrettamente esaminato il contenuto della Convenzione edelle delibere comunali sarebbe chiaramente emerso chenessun diritto soggettivo sarebbe sorto in capo allo Zazza,discrezionalità amministrativa in relazione alla determinazionedell’indennità di risultato.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazionerisultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012,conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" comeriferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioniriguardanti l’asserita erronea interpretazione di atti oprovvedimenti amministrativi.1.3 Va, al riguardo, seguito l’orientamento giurisprudenzialedi questa Corte secondo cui l'interpretazione degli attiamministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regoledettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi inun accertamento della volontà negoziale della p.a. riservata algiudice di merito, per la cui censura in sede di legittimità nonè sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., maè necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che inconcreto si assumono violati e la precisa indicazione dei puntidella motivazione che se ne discostano, nei limiti di quantoprevisto dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per il caso diviolazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato aNurmt.e ro registro generale 5381/2023Numero sezionale 1752/2026360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Numero di raccolta generale 17141/20262. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa Data pubblicazione 31/05/2026applicazione dell’art. 112, c.p.c. relazione all’art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c.;La Corte avrebbe errato nel non rilevare che la richiesta delricorrente di vedersi corrispondere il compenso anche a titolodi risarcimento del danno fosse stata avanzata solo nelleconclusioni dell’appello, mentre nel ricorso di primo grado nonse ne fa mai menzione e, pertanto, in nessuna omessapronuncia è incorso il giudice di prime cure, atteso chenessuna domanda in merito veniva posta allo stesso.2.1 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.2.2 Al riguardo, va premesso che il ricorso in cassazione deveconformarsi al principio di specificità , ex art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogni qualvoltal'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali ilricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendoneil contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Sez. 1 - ,Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 (Rv. 664738 - 01) ed ovecon il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito dinon avere tenuto conto di una circostanza di fatto, il principiodi autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicarein quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed inquale sede e modo essa sia stata provata o eventualmenteritenuta pacifica Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10761 del04/04/2022 (Rv. 664645 - 01).Va inoltre precisato (Sez. U -, Ordinanza n. 8950 del18/03/2022 (Rv. 664409 - 01) che l’anzidetto principio anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi ealtri c. Italia del 28 ottobre 2021 non deve essere interpretatoNumero registro generale 5381/2023in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 17141/2026sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto Data pubblicazione 31/05/2026tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degliladdove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenutodegli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito.2.3 Orbene, parte ricorrente non riproduce né localizza ilricorso in primo grado al fine di consentire al Collegio l’esamedella censura in termini di violazione della sentenza impugnataai sensi dell’art. 112 c.p.c.2.4 Peraltro, la violazione del principio di corrispondenza frachiesto e pronunciato, integra un difetto di attività del giudicedi secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrentenon con la denuncia della violazione di una norma di dirittosostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazioneex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censurepresuppongono che il giudice del merito abbia preso in esamela questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modogiuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o nongiustificando adeguatamente), ma attraverso la specificadeduzione del relativo "error in procedendo" -ovverosia dellaviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360c.p.c., n. 4 - la quale soltanto consente alla parte di chiederee al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fattoprocessuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, deglimancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziandoil difetto di identificazione del preteso errore del giudice delmerito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assuntaomissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (cfr. CaNsusm.e ro registro generale 5381/2023Numero sezionale 1752/202627.1.2006 n. 1755). Numero di raccolta generale 17141/20262.5 Ulteriore profilo di inammissibilità è dato dalla mancata Data pubblicazione 31/05/2026deduzione nel motivo della eccezione di nullità della sentenza.2.6 Infine, si rileva che l'interpretazione data dal giudice dimerito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabilein sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., maunicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e neiristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Il ricorrente non deduce, cioè, che la motivazione stessasarebbe contraddittoria o perplessa, ma contestal’interpretazione offerta dal giudice di meritocontrapponendone una propria.3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.5. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna partericorrente al rimborso di € 3.000,00 a titolo di compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario dellespese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàNumero registro generale 5381/2023versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 17141/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove Data pubblicazione 31/05/2026dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi