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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2025

Cassazione n. 40492/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale del la Corte di c assazione , [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Lette le conclusioni unitamente alla nota spese del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELO, per le part i civil i , pervenute in data 3 novembre 2025.

Lette le conclusioni, pervenute in data 31 ottobre 2025, del difensore di fiducia Avv.[OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente che , nel depositare i verbali di remissione di querela e relativa accettazione,ha concluso per la estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 febbraio 2025la Corte di appello di L’Aquilaconfermava la pronunciadell’ 8 giugno 2023 d e l Tribunale di Vasto con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56,610 cod. pen. 2.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all’art.610 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131-biscod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 3.In data 31 ottobre 2025 è pervenuta la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione da parte del difensore e procuratore speciale dell’imputato, atti depositati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.

CONSIDERATO in DIRITTO 1.La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso è causa di estinzione del reato, trattandosi di fattispecie perseguibile a querela.

Va sul punto richiamata la decisione delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681); nel medesimo sensola giurisprudenza di questa sezione secondo la quale l a remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138). 2.Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 3.L’epilogo decisorio rende superfluo la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 4.Le spese, come per legge sono a carico dell’imputato. 5.Nulla va disposto in relazione alle spese di parte civile la cui liquidazione presuppone la soccombenza. (Sez. 2, n. 34884 del 09/07/2008, Baleani, Rv. 241816).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese di parte civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale del la Corte di c assazione , [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni unitamente alla nota spese del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELO, per le part i civil i , pervenute in data 3 novembre 2025. Lette le conclusioni, pervenute in data 31 ottobre 2025, del difensore di fiducia Avv.[OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente che , nel depositare i verbali di remissione di querela e relativa accettazione,ha concluso per la estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 febbraio 2025la Corte di appello di L’Aquilaconfermava la pronunciadell’ 8 giugno 2023 d e l Tribunale di Vasto con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56,610 cod. pen. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all’art.610 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131-biscod. pen. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 3.In data 31 ottobre 2025 è pervenuta la dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e la dichiarazione di accettazione della remissione da parte del difensore e procuratore speciale dell’imputato, atti depositati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. CONSIDERATO in DIRITTO 1.La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso è causa di estinzione del reato, trattandosi di fattispecie perseguibile a querela. Va sul punto richiamata la decisione delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681); nel medesimo sensola giurisprudenza di questa sezione secondo la quale l a remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138). 2.Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 3.L’epilogo decisorio rende superfluo la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 4.Le spese, come per legge sono a carico dell’imputato. 5.Nulla va disposto in relazione alle spese di parte civile la cui liquidazione presuppone la soccombenza. (Sez. 2, n. 34884 del 09/07/2008, Baleani, Rv. 241816). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civ
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