CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché è stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e fa leva su una questione di fatto e non soltanto di diritto, essendo essenziale verificare la presenza della vittima della diffamazione al momento della pronuncia delle frasi diffamatorie. D'altra parte, le ragioni di fatto sono comunque sottratte al sindacato di legittimità, laddove non si risolvano in una manifesta illogicità della motivazione (cfr., tra le più recenti pronunce sul tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); 1.1. Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché egualmente proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e, dunque, inedito, attinente alla stessa censura del primo motivo, letta nel prisma del vizio di motivazione manifestamente illogica; 1.2. Ritenuto, altresì, che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché genericamente proposto intrinsecamente, oltre che privo di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato che ha messo in risalto come sussista il dolo del reato anche in ipotesi nelle quali vi sia stato errore sulla verità di un fatto propalato e, tuttavia, si travalichino i confini della oggettiva offensività della reputazione altrui (si è citata la sentenza Sez. 5, n. 47973 del 7/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261205), come secondo il ricorrente è accaduto nel caso di specie; 1.3. Ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, con cui si invoca la manifesta illogicità della motivazione in punto di configurabilità della scriminante prevista dall'art.598 cod. pen., è meramente reiterativo dell'analogo motivo d'appello e non si confronta con la sentenza impugnata. Detto provvedimento ha ben spiegato come le frasi diffamatorie - il ricorrente ha attribuito alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] falsità mai commesse e, in particolare, di aver allestito una esposizione pubblica di documenti e atti giudiziari compromettenti svoltasi presso il Tribunale di Macerata, in cui risultavano coinvolti anche magistrati, notai ed avvocati - erano contenute in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo per competenze professionali non corrisposte che, pertanto, non aveva punti di contatto con le affermazioni dal contenuto diffamatorio, né si trattava di affermazioni necessarie al diritto di difesa né strumentali allo stesso, perché, appunto, scollegate dall'oggetto della controversia tra imputato e persona offesa. Viste le conclusioni del difensore della parte civile nel senso dell'inammissibilità del ricorso, senza nessuna richiesta per le spese. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 gs P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore I