CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 04540/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha- confermato. la sentenza del Tribunale di Bologna del 5 maggio 2021,- con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro centoquaranta di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 cod. pen.. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione apparente. 3. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che l'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Secondo il recente, ma già consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater dit., nella parte in cui prevede la necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, si applica anche al ricorso per Cassazione, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353). L'intero sistema processuale introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], infatti, è per- meato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'im- putato al processo, ne discende che anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Questa Corte in tema di applicabilità della disciplina di cui all'art. 581 cit. al giudizio di Cassazione, ha affermato la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previ- sione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della rego- lamentazione del processo di merito (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, Nappi, non massimata).L'intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz'altro applicabile al giudizio di Cassazione in ragione della colloca- zione sistematica della norma "Forme dell'impugnazione," nell'ambito del libro IX de- dicato in generale alle impugnazioni e in considerazione della ratio sottesa alla Ri- forma, consistente nel selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di Cassa- zione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo. Lo scopo perseguito dal legislatore consiste nel consentire la proposizione di im- pugnazioni consapevoli da parte dell'imputato nell'ottica di semplificare (anche) l'at- tività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia, senza che dai più stringenti requisiti i posti dalla norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato. Dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non conseguono lesioni ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, in quanto, se l'imputato prova che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, può ricorrere ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare. Nella fattispecie in esame, il difensore ha presentato i ricorsi (redatti nel mede- simo testo) in data 26 gennaio 2023 nell'interesse degli imputati - che erano liberi ed assenti - in mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sen- tenza impugnata, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni diesonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Co