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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 12762/2026

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e svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa in data 13/05/2025, la Corte di appello di Bari confermava lasentenza del Tribunale di Foggia del 21/02/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], checondannava al pagamento delle spese processuali del grado ed alla refusione delle ulteriorispese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso l’imputatopersonalmente, articolando tre motivi, con cui deduce vizio della motivazione, erroneaapplicazione della legge penale e violazione della legge processuale.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, adopera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "peraccettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale nonMarrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 –01).3.2.

A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e nonpartecipata.4.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avutoriguardo alla causa di inammissibilità, appare conforme a giustiziastabilire in misura di euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa in data 13/05/2025, la Corte di appello di Bari confermava lasentenza del Tribunale di Foggia del 21/02/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], checondannava al pagamento delle spese processuali del grado ed alla refusione delle ulteriorispese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso l’imputatopersonalmente, articolando tre motivi, con cui deduce vizio della motivazione, erroneaapplicazione della legge penale e violazione della legge processuale.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, adopera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "peraccettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale nonMarrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 –01).3.2. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e nonpartecipata.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avutoriguardo alla causa di inammissibilità, appare conforme a giustiziastabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12762/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris