CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24734/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso(iscritto al n. 5097 /20 16 R.G. ) proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:PERSONA]: 09346160014), con sede in Bianzè (VC),alla [OSCURATO:PERSONA] n. 56, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte(Torino) n. 766 / 1 /2015 , pubblicata il 16 luglio 20 15 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 aprile2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede,si osserva che, a seguito di verifica fiscale effettuata presso n. 5097/2016R.G. Cron. Rep. A.C.10 aprile 2025 OGGETTO:IVA - Accertamento - Operazioni inesistenti. la contribuente società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dalla Guardia di Finanza relativamente al periodo 2004 - 2009, venivano riscontra t e , nel registro IVA, alcune fatture, per l ’ anno 2007, della società “ [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” e “ [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.r.l. ” , entrambe riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, con altra società, aveva emesso fatture per operazioni fittizie.Peraltro, le fatture sopra menzionate non risultavano registrate nella contabilità delle predette società emittenti. Veniva inoltre riscontrata, sempre nel registro IVA della contribuente società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,una fattura relativa a ll’anno d’imposta 2008 , emessadalla [OSCURATO:PERSONA] ll ano ( che si occupava di allevamento di pollie conigli), anch’essa non registrata nella contabilità di quest’ultima ed avente ad oggetto lavori di scavo, preparazione terreno, sistemazi o ne piante ornamentali e fissaggio pali in ferro. A seguito di ciò , l’Agenzia delle Entrate, rite n endo che la fattura dell’anno2008, fosse relativa ad operazioni inesistenti, emetteva avviso d'accertamento, ex art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972,a carico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., recuperando a tassazione un maggior reddito di €. 35.830 ,00 (euro trentacinquemilaottocentotrenta/00)e conseguente maggior IRES per €. 9.853,00 (euro novemilaottocentocinquantatre/00), IRAP per €.1.397,00 (euro milletrecentonovantasette/00) ed IVA per € . 7.166 ,00 (euro settemilacentosessantasei/00),oltre a sanzioni ed interessi. Tale avviso di accertamento veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Torino che rigettava il ricorso, con una motivazione che riguardavanon già il rapporto tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’azienda agricola, bensì il rapporto con la diversa società riconducibile al soggetto che aveva ideato e realizzato il meccanismo delle operazioni inesistenti. Inoltre, la CTP, in motivazione,faceva riferimento a fatture concernenti l’anno di imposta 2007. 2.-La C TR del Piemonte ( Torino ) , investita dall’appello della società contribuente, lo accoglieva con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione. All’uopo, e videnzia va , innanzitutto, l’esistenza di un «macroscopico errore» presente nella sentenza di primo grado che aveva trattato dell’anno d’imposta 2007 senza decidere la questione sottoposta al suo vaglio. Inoltre, nel merito, affermava: - l’irrilevanza dell’inesistenza di un contratto scritto; -la presenza in fattura di elementi precisi e puntuali relativi alla prestazione eseguita;- che la società contribuente non poteva conoscere lo stato del personale dipendente della azienda agricola; - che dalla documentazione agli atti risultava che l’escavatore era stato messo a disposizione dalla contribuente e che questa aveva acquistato anche le piante, cosicché l’azienda agricola ben poteva avere eseguito i lavori utilizzando solo le proprie risorse umane; - che la contribuente aveva dedotto che la fattura erastata pagata da altra società per la quale essa lavorava; -che la mancata registrazione della fattura da parte dell’azienda agricola non poteva essere imputata alla contribuente, poiché essa non aveva,sulla predetta azienda agricola, alcun potere di controllo . 3.-Avverso la menzionata sente nza d’appello , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi . 4.-La contribuente società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata . [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, la ricorr ente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. TUIR). In particolare, dopo aver premesso che non corrisponderebbe al vero quanto sostenutodalla CTR circa il fatto che la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in un errore relativo all’anno d’imposta preso in esame, essendosi trattato semmai soltanto di un mero errore materiale di trascrizione, evidenzia che la sentenza d’appello avrebbe disatteso il consolidato orientamento secondo cui a carico del contribuente grava l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che tale prova possa consistere nella esibizione della fattura, né nella dimostrazione della regolarità delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, trattandosi di elementi che vengononormalmente utilizzatiproprio allo scopo di far apparire reale u n’ operazione fittizia. A frontedi ciò, peraltro, l’amministrazione finanziaria avrebbe offerto alla CTR «una serie di elementipresuntivi che, tra loro associati, si palesavano astrattamente idonei a fondare la pretesa tributaria. » (cfr., all’uopo, la pag. 10 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità). 2.-L a censura è inammissibile sotto plurimi profili . Anzitutto, giova evidenziare come, attraverso la lettura e disamina della sua motivazione, non è chi non veda comela pronuncia impugnata risulti basata non soltanto sulla presenza di elementi precisi e puntuali nella fattura,ma altresì sull’avvenuto pagamento, sia pure da parte di un terzo, dell’importo in essa indicato e sulla documentazione reputata dimostrativa del la messa a disposizione dell’escavatore e del l’acquisto delle piante da parte della contribuente.Parimenti, la sentenza impugnata ha evidenziato l’irrilevanza dell’assenza, tra la società contribuente e l’[OSCURATO:PERSONA], di un contratto concluso in forma scritta, non essendo quest’ultima prevista dalla legge a pena di nullità, nonchédell a mancata registrazione della fattura nella contabilità dell’azienda agricola, trattandosi di condotta omissiva certamente insuscettibile di essere ascritta a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. [OSCURATO:SOCIETA], anche l a circostanza secondo cui l’azienda agricola era priva di personale dipendente e, dunque, non risultava aver concluso contratti dilavoro subordinato è stata reputata priva di rilevanza da parte della CTR, in ragione del fatto che la prestazione menzionata nella fattura di cui si tratta era stata regolarmente pagata (sia pure da un terzo), cosicché la stessa poteva reputarsi essere stata eseguita. A fronte di tale motivazione , la doglianza prospettata dall’amministrazione finanziaria,in quanto si concentra sull’accertamento delle circostanze di fatto valevoli ad integrare gli elementi idonei a ritenere comprovata l’effettiva esistenza dell’operazione contestat a , finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass.civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»). Del resto, questa Corte regolatrice ha più volte affermato che « Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass.civ., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01; conf. Cass. civ. , Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01). [OSCURATO:SOCIETA], ulteriore profilo di inammissibilità della censura risulta senz’altro rappresentato da un evidente difetto di autosufficienza, atteso che, nella parte in cui esso sostiene che l’amministrazione finanziaria avrebbe offerto alla CTR «una serie di elementi presuntivi che, tra loro associati, si palesavano astrattamente idonei a fondare la pretesa tributaria.» (cfr., all’uopo, la pag. 10 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità), lo stesso non chiarisce quali fossero tali elementi presuntivi, né tanto menoda quali documenti essi risultassero suscettibili di essere desuntie, infine, nemmeno provvede a richiama rl i, sia pure in termini essenziali e per laparte d'interesse, in palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.. Come, infatti, più volte chiarito da questa Corte regolatrice, se è certamente vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, occorre pur sempre che,all'interno di quest’ultimo, siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per laparte d'interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure sv il uppate, non essendo sufficiente a soddisfare il requisito ineludibiledell'autonomia del ricorso per cassazione (fondato sull’idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione),nemmeno il rinvio -in assenza di (trascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, di tale) sintesi contenutistica - agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass.civ., Sez. 5 , sentenza n. 26007 del 5 settembre 2022, non massimata). 3.- Con il secondo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene, al riguardo, che la CTR, con motivazione apparente, avrebbe omesso di considerare tutti glielementi di fatto dalla cui considerazione emergeva « per tabulas » la legittimità dei rilievi dell' amministrazione finanziaria, conseguente alla corretta e puntuale ricostruzionedei fatti di causa e alla palese assenza diprova contraria fornita dal contribuente. Evidenzia, ancora, che la CTR non avrebbe, in primo luogo, affatto spiegato il motivo per il quale l'acquisto delle piante e la disponibilità dell'escavatore implicassero l'effettività delle prestazioni contestate in accertamento, né avrebbe poi in alcun modo spiegato le ragioni per le quali non fosse necessario un contratto scritto tra la contribuente e l’azienda agricola di Me llano Gianmarco , limitandosi a non ritenere necessario il formalismo di un contratto scritto e, infine, n emmeno avrebbe valutato l'assenza - nella fattispecie concreta - di qualsivoglia prova fornita dalla società circa l'esistenza di un rapportocontrattuale con il Mellano. 4.-La censura è infondata. Ed invero, con essa la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente lamentandone l’apparenza, incomprensibilità e insufficienza. Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.» [Cass.civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv.664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ. , Sez. 6 - 3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv.650880-01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»]. In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass. civ. , Sez. U., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv.629830-01). Tale sindacato, dunque, risulta oggi suscettibile di essere ammesso esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (come, peraltro, richiesto dalla ricorrente) e, quindi, in termini di nullità della sentenza per violazione- nel caso del processo tributario - dell’art. 36 , comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992 che, del resto, prescrivendo la necessità della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione, si salda con il precetto costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost.. Tuttavia, come già detto, esso resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del cd. «minimocostituzionale» richiesto dalla disposizione costituzionale menzionata, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., in tal senso, la già citata Cass., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv.664120-01). Nel caso di specie, alcuna delle gravi anomalie motivazionali sopra indicate risulta ravvisabile, perché la CTR ha congruamente motivato in relazione alle ragioni che avevano fondato il proprio convincimento, evidenziando che la prova dell’effettiva esistenza dell’operazione documentata dalla fattura risultava desumibile non soltanto da lla presenza, in quest’ultima, di elementi precisi e puntuali relativi alla prestazione da eseguirsi, ma altresì dall’avvenuto pagamento, sia pure da parte di un terzo, dell’importo in essa indicato e dalla documentazione che dimostrava come l’escavatore fosse stato messo a disposizione dalla contribuente e come quest’ultima avesse provveduto altresì a ll’acquisto delle piante. Parimenti,come già sopra chiarito, la sentenza impugnata ha evidenziato l’irrilevanza dell’assenza, tra la società contribuente e l’[OSCURATO:PERSONA], di un contratto concluso in forma scritta, non essendo quest’ultima prevista dalla legge a pena di nullità, nonché l’irrilevanza della mancata registrazione della fattura nella contabilità dell’azienda agricola, trattandosi di condotta omissiva certamente insuscettibile di essere ascritta a carico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con la motivazione della sentenza impugnata, la CTR ha precisato anche comel’elemento circostanziale secondo cui l’azienda agricola era priva di personale dipendente e, dunque, non risultava aver concluso contratti di lavoro subordinato, fosse da r itene rsi priv o di rilevanza, in ragione del fatto che la prestazione menzionata nella fattura di cui si tratta era stata regolarmente pagata (sia pure da un terzo), cosicché la stessa poteva reputarsi essere stata eseguita. In tal senso, dunque, la sentenza impugnata risulta, sia pur sinteticamente, dare conto delle ragioni relative alla divisata fondatezza dei motivi d’appello sviluppati dalla contribuente, sicché dalla lettura di essa si ricava senz’altro un percorso argomentativo esaustivo e coerente, scevro da vizi risultanti dal testo della pronuncia medesima, la quale, pertanto, si sottrae alla censuraprospettata. 5.-In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatasvolto alcuna attività difensiva. 6.- Non s ussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, trattandosi diimpo r to non dovuto in ragi