Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23184/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] \J[k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza con la quale in data 8 luglio 2021 la Corte d'appello di Roma, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a loro carico dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 2 dicembre 2020 in relazione a delitti in materia di stupefacenti.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, in cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

I ricorsi del Silenti e del Troscia constano un unico motivo con il quale i ricorrenti si dolgono, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta determinazione della pena.

2. I ricorsi sono inammissibili.

Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], é sufficiente ricordare che in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

Quanto ai ricorsi del Silenti e del Troscia, la pena é stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito.

Pertanto essi risultano proposti per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, e sono pertanto inammissibili, perché presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] \J[k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza con la quale in data 8 luglio 2021 la Corte d'appello di Roma, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a loro carico dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 2 dicembre 2020 in relazione a delitti in materia di stupefacenti. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, in cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.. I ricorsi del Silenti e del Troscia constano un unico motivo con il quale i ricorrenti si dolgono, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta determinazione della pena. 2. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], é sufficiente ricordare che in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. Quanto ai ricorsi del Silenti e del Troscia, la pena é stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito. Pertanto essi risultano proposti per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, e sono pertanto inammissibili, perché presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 23184/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris