Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06638/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Diego ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Padova di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2 -bis, codice strada (esito accertamento 3,73 g/I, il 27/1/2018); viste le conclusioni scritte rassegnate dal difensore del BOARETT-I, con le quali il predetto ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi esposti nel ricorso, ai quali si è integralmente riportato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica; che, in particolare, quanto all'accertamento del reato, i giudici territoriali hanno correttamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell'accertamento medico di tipo immuno- enzimatico, effettuato a distanza di una ora e mezza dall'incidente e irrilevante la circostanza allegata a difesa dell'avvenuta assunzione di farmaco contenente etanolo, sussistendo l'obbligo di mettersi alla guida in stato di efficienza psico-fisica (sulla validità dell'accertamento, sez. 4, n. 50973 del 5/7/2017, Denicolò, Rv. 271532-01, in cui si è affermato che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento; n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725-01; sul rilievo dell'assunzione di farmaci, sez. 4, n. 15187 del 8/4/2015, Bregoli, Rv. 263154-01, in cui si è precisato che la prova contraria non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcoiemico a detta assunzione; n. 2868 del 5/12/2019, dep.2020, Frizzi, Rv. 278028-01, in cui si è richiamato, sul punto, l'obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica inclusivo di quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l'assunzione di sostanze alcoliche); che, con riferimento al giudizio di comparazione, parte ricorrente ha omesso di considerare che le generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e detta funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Diego ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Padova di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2 -bis, codice strada (esito accertamento 3,73 g/I, il 27/1/2018); viste le conclusioni scritte rassegnate dal difensore del BOARETT-I, con le quali il predetto ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi esposti nel ricorso, ai quali si è integralmente riportato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica; che, in particolare, quanto all'accertamento del reato, i giudici territoriali hanno correttamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell'accertamento medico di tipo immuno- enzimatico, effettuato a distanza di una ora e mezza dall'incidente e irrilevante la circostanza allegata a difesa dell'avvenuta assunzione di farmaco contenente etanolo, sussistendo l'obbligo di mettersi alla guida in stato di efficienza psico-fisica (sulla validità dell'accertamento, sez. 4, n. 50973 del 5/7/2017, Denicolò, Rv. 271532-01, in cui si è affermato che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento; n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725-01; sul rilievo dell'assunzione di farmaci, sez. 4, n. 15187 del 8/4/2015, Bregoli, Rv. 263154-01, in cui si è precisato che la prova contraria non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcoiemico a detta assunzione; n. 2868 del 5/12/2019, dep.2020, Frizzi, Rv. 278028-01, in cui si è richiamato, sul punto, l'obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica inclusivo di quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l'assunzione di sostanze alcoliche); che, con riferimento al giudizio di comparazione, parte ricorrente ha omesso di considerare che le generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e detta funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06638/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris