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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 01083/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato GEORGIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato GEORGIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 30/05/2019 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/ udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Letta memoria, depositata in data 08 ottobre 2021, contenente motivi aggiunti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso.

Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - n [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale meneghino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di furto in appartamento, anche in forma tentata, a loro rispettivamente ascritti, e riconosciute le circostanze aggravanti contestate, nonché la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, contesta a entrambi, li aveva condannati, operata la riduzione per la scelta del rito, alle rispettive pene, principali e accessorie, di giustizia.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia.

3. [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge tre motivi.

3.1. Con il primo, denuncia violazione di legge processuale dolendosi della omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, conseguentemente eccependo la nullità di tale atto e di tutti i successivi.

Il ricorrente aveva eletto domicilio, in sede di interrogatorio di garanzia del 14 febbraio 2018, presso lo studio del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], dove era stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., giacchè egli era rimasto, dal momento della cattura, sempre in vinculis.

3.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione degli artt. 624 bis e 625 cod. pen., nonché degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità per i furti di cui ai capi A) e B), in presenza di un quadro indiziario incerto e debole a carico del ricorrente, altresì, lamentando il mancato vaglio delle doglianze formulate in sede di appello.

3.3. Il terzo motivo attinge la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e della eccessiva afflittività della pena irrogata, senza adeguato vaglio delle censure difensive e comunque fornendo una motivazione manifestamente illogica, oltre che non individualizzante.

4. Tre motivi svolge anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Anche nell'interesse di Archaia, con il primo motivo, si denuncia violazione di legge processuale per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, conseguentemente eccependo la nullità di tale atto e di tutti i successivi.

La notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen, in costanza di detenzione del ricorrente, è erroneamente avvenuta - in data 20 aprile 2018 - presso il domicilio eletto, ovvero presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( elezione del 13 febbraio 2018, effettuata all'atto della notifica della ordinanza cautelare), sebbene questi fosse stato revocato il 27 marzo 2018.

Inconferente la giurisprudenza richiamata, sul tema, dalla Corte di appello, giacchè essa è riferibile all'elezione di domicilio effettuata dal detenuto, laddove, nel caso di specie, il ricorrente effettuò la nomina prima ancora di esse posto in vinculis, ovvero all'atto della notifica della ordinanza cautelare a suo carico emessa dal G.I.P.

4.2. Il secondo motivo denuncia vizio della motivazione, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in punto di affermazione della responsabilità per tutti i delitti per cui ha subito condanna ( capi A,B,C).

4.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, dolendosi, la Difesa, della mancanza di adeguata argomentazione in ordine alla particolare afflittività della pena, alla cui base sono state posti elementi già integranti il disvalore delle riconosciute circostanze aggravanti, e comunque, ne denuncia contraddittorietà e illogicità.

5. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, ritenendo infondata l'eccezione processuale, in quanto verificatasi una sanatoria in entrambi i casi, e inammissibili i motivi ulteriori di ricorso, giacché sollecitano rivalutazioni di merito in ordine alla responsabilità e valutazioni discrezionali non arbitrariamente motivate sul trattamento sanzionatorio.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha formulato, con memoria depositata in data 8 ottobre 2021, motivi aggiunti attinenti al primo motivo di ricorso, con i quali si richiama il recente approdo delle sezioni Unite "Speranza".

Si sostiene, altresì, che la mancata conoscenza del processo, in conseguenza della notifica eseguita presso il difensore domiciliatario, piuttosto che a mani del detenuto, ha impedito la valida costituzione del contraddittorio, in violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. ( citando sez.

Un.

Palumbo), e compromesso la consapevole valutazione delle scelte processuali.

Si contesta che la scelta del rito abbreviato abbia prodotto una sanatoria del vizio, tempestivamente denunciato in sede di apertura del dibattimento, e rigettata dal Tribunale.

Solo successivamente, l'imputato ha optato per il rito abbreviato, a cui non avrebbe acceduto in caso di accoglimento della eccezione di nullità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati. 1.[OSCURATO:PERSONA] è il motivo con il quale si denuncia la nullità della sentenza derivata dalla omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto effettuata - nei confronti di due imputati detenuti - presso il domicilio eletto piuttosto che presso il luogo di detenzione.

La tesi difensiva chiama in causa il recente approdo delle Sezioni Unite " Speranza" ( Sez.

Un.n. 12778 del 27/02/2020 -dep. 22/04/2020, Speranza, Rv. 278869), che ha superato gli orientamenti citati sia dal giudice di primo grado sia dalla Corte di appello, affermando che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio.

In tale pronuncia, però, l'autorevole Consesso ha considerato come nessuna disposizione di legge vieti all'imputato detenuto di effettuare una elezione di domicilio che, dunque, è lecita e resta valida, in tal senso disattendendo l'orientamento che la considera, invece, inutiliter data Rv 225861, ed ha tratto, dal combinato degli artt. 156 e 164 cod. proc. pen. una norma in base alla quale l'efficacia della elezione di domicilio (effettuata prima o durante la detenzione) rimane sospesa per la durata della detenzione, riacquistando vigore, all'atto della scarcerazione, la regola generale della validità, per ogni stato e grado del procedimento, della determinazione del domicilio dichiarato o eletto.

Nel declinare lo statuto delle notificazioni da eseguirsi nei confronti dell'imputato detenuto, le Sezioni unite hanno affermato che "ove vi siano un'elezione o dichiarazione di domicilio, si configurano, per l'imputato detenuto, due potenziali modelli notificatori: quello legale previsto dall'art. 156 cod. proc. pen., e quello derivante dalla stesa volontà della parte, ossia quello previsto dall'art. 161 comma quarto cod. proc. pen", Ed hanno chiarito che "se è vero che tra i due modelli notificatori prevale quello legale, è altrettanto indubbio, però, che ove la notifica sia ( erroneamente) eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato è del tutto improprio ipotizzare una nullità della notifica " ( Sez.

Un.

Speranza, cit. in motivazione, par. 6 -7).

In sostanza, secondo tale direttrice ermeneutica, deve escludersi che il diverso modello notificatorio, e, quindi, la notifica presso il domicilio eletto, sia di per sé inidoneo a determinare la conoscenza effettiva del provvedimento quando il domiciliatario sia il difensore di fiducia dell'imputato ( cosicchè possa configurarsi una ipotesi di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179, comma 1, cod.proc.pen. (le cui disposizioni concernono l'omessa citazione dell'imputato), ricorrendo, piuttosto, una nullità relativa e sanabile, sulla scorta di principi da tempo accreditati nella giurisprudenza di legittimità ("Una volta stabilito che le nullità diverse da quelle dipendenti dalla omissione della citazione non rientrano nella previsione dell'art. 179 Gomma 1 c.p.p., deve logicamente concludersi che nei loro confronti possono operare, oltre alla sanatoria speciale dell'art. 184 comma 1 c.p.p., anche le sanatorie generali dell'art. 183 c.p.p. e le regole sulla deducibilità dell'art. 182 c.p.p.." Sez.

Un.

Palumbo, in motivazione).

1.2. Venendo al caso di specie, come si è premesso, entrambi gli imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, opzione processuale che travolge - per espresso dettato normativo ( art. 438 comma 6 bis cod. proc. pen. ) - le nullità diverse di ordine generale a regime intermedio che, pertanto, non sono più deducibili.

Già nella giurisprudenza di legittimità si era affermato, prima ancora della introduzione del citato comma 6 bis, aggiunto all'art. 438 cod. proc. pen. dall'art. 1 co. 43 della legge 23 giugno 2017 n. 63 . che la richiesta di tale rito speciale, implicando la definizione del procedimento allo stato degli atti acquisiti, opera una sorta di effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 (dep. 2012 ) Rv. 252850; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Rv. 257363; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013 Rv. 255130 , con le quali il principio è stato affermato con riguardo all'omesso deposito dei supporti magnetici delle intercettazione, integrante una nullità di ordine generale a regime intermedio).

1.2.1. A seguito della positivizzazione del principio deve escludersi la possibilità di eccepire la nullità che non sia assoluta, risultando non efficaci, a tal fine, anche le deduzioni difensive veicolate con i motivi aggiunti (peraltro tardivamente depositati) che non riescono a superare il dettato normativo, di cui all'art. 438 co. 6 cod. pen., in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all'integrazione probatoria (Sez. 2 n. 22500 del 10/07/2021, 280422).

A tanto deve aggiungersi che, ail'udienza preliminare, in cui venne effettuata la scelta del rito alternativo, entrambi gli imputall erano presenti ( cfr. sentenza del tribunale di Milano), cosicchè, in assenza di specifica deduzione, nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla loro conoscenza del processo e alla consapevole opzione processuale da loro stessi individuata, giacchè, l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto, avvalorando l'affermazione con elementi che la rendano credibile. (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004 dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541).

Principio più volte ribadito nella successiva giurisprudenza, essendo stato precisato in più occasioni che, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo (Sez. 6 n. 33435 del 04/05/2006, Battistella e altri, Rv. 234353; Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670; Sez. 1, n. 20989 dei 23/06/2020, Barsotti, Rv. 279320).

2. Gli altri motivi risultano inammissibilmente proposti, giacchè sollecitano rivalutazioni di merito in ordine alla responsabilità e contestano valutazioni discrezionali non arbitrariamente motivate sul trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha posto in rilievo il tentativo di parcellizzazione del materiale probatorio che, unitariamente valutato, ha condotto i giudici di merito al doppio conforme giudizio di colpevolezza, situazione in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014„ Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.2.1.

Nel caso di specie si è di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità espiicativa nei contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).

Omettono le Difese ricorrenti di confrontarsi con le ampie, puntuali sentenze di merito che hanno minutamente ricostruito gli elementi di prova, dando conto, attraverso argomentazioni affatto illogiche, delle valutazioni effettuate anche a confutazione dei rilievi difensivi.

2.2. Allo stesso modo risultano manifestamente infondate le censure che attingono il trattamento sanzionatorio, giacchè il Tribunale ha condotto uno scrutinio puntuale e individualizzato ( pg. 15 ss.) enucleando gli elementi soggettivamente rilevanti ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio da infliggere a ciascuno degli imputati, dando conto„ in ragione della allarmante personalità di entrambi , della insussistenza di elementi in grado di suffragare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un più mite trattamento sanzionatorio.

Valutazioni condivise dalla Corte di appello ( pg. 14).

3. A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez.

VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez.

VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).Giova aggiungere che neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo 3 (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che su Idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, P.M. in proc.

Maniscalco ed altri, Rv. 212053).

4. L'esito del presente scrutinio di legittimità è, come premesso, il rigetto del ricorso a cui consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato GEORGIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato GEORGIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 30/05/2019 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/ udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Letta memoria, depositata in data 08 ottobre 2021, contenente motivi aggiunti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - n [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale meneghino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di furto in appartamento, anche in forma tentata, a loro rispettivamente ascritti, e riconosciute le circostanze aggravanti contestate, nonché la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, contesta a entrambi, li aveva condannati, operata la riduzione per la scelta del rito, alle rispettive pene, principali e accessorie, di giustizia. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge tre motivi. 3.1. Con il primo, denuncia violazione di legge processuale dolendosi della omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, conseguentemente eccependo la nullità di tale atto e di tutti i successivi. Il ricorrente aveva eletto domicilio, in sede di interrogatorio di garanzia del 14 febbraio 2018, presso lo studio del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], dove era stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., giacchè egli era rimasto, dal momento della cattura, sempre in vinculis. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione degli artt. 624 bis e 625 cod. pen., nonché degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità per i furti di cui ai capi A) e B), in presenza di un quadro indiziario incerto e debole a carico del ricorrente, altresì, lamentando il mancato vaglio delle doglianze formulate in sede di appello. 3.3. Il terzo motivo attinge la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e della eccessiva afflittività della pena irrogata, senza adeguato vaglio delle censure difensive e comunque fornendo una motivazione manifestamente illogica, oltre che non individualizzante. 4. Tre motivi svolge anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Anche nell'interesse di Archaia, con il primo motivo, si denuncia violazione di legge processuale per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, conseguentemente eccependo la nullità di tale atto e di tutti i successivi. La notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen, in costanza di detenzione del ricorrente, è erroneamente avvenuta - in data 20 aprile 2018 - presso il domicilio eletto, ovvero presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( elezione del 13 febbraio 2018, effettuata all'atto della notifica della ordinanza cautelare), sebbene questi fosse stato revocato il 27 marzo 2018. Inconferente la giurisprudenza richiamata, sul tema, dalla Corte di appello, giacchè essa è riferibile all'elezione di domicilio effettuata dal detenuto, laddove, nel caso di specie, il ricorrente effettuò la nomina prima ancora di esse posto in vinculis, ovvero all'atto della notifica della ordinanza cautelare a suo carico emessa dal G.I.P. 4.2. Il secondo motivo denuncia vizio della motivazione, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in punto di affermazione della responsabilità per tutti i delitti per cui ha subito condanna ( capi A,B,C). 4.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, dolendosi, la Difesa, della mancanza di adeguata argomentazione in ordine alla particolare afflittività della pena, alla cui base sono state posti elementi già integranti il disvalore delle riconosciute circostanze aggravanti, e comunque, ne denuncia contraddittorietà e illogicità. 5. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, ritenendo infondata l'eccezione processuale, in quanto verificatasi una sanatoria in entrambi i casi, e inammissibili i motivi ulteriori di ricorso, giacché sollecitano rivalutazioni di merito in ordine alla responsabilità e valutazioni discrezionali non arbitrariamente motivate sul trattamento sanzionatorio. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha formulato, con memoria depositata in data 8 ottobre 2021, motivi aggiunti attinenti al primo motivo di ricorso, con i quali si richiama il recente approdo delle sezioni Unite "Speranza". Si sostiene, altresì, che la mancata conoscenza del processo, in conseguenza della notifica eseguita presso il difensore domiciliatario, piuttosto che a mani del detenuto, ha impedito la valida costituzione del contraddittorio, in violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. ( citando sez. Un. Palumbo), e compromesso la consapevole valutazione delle scelte processuali. Si contesta che la scelta del rito abbreviato abbia prodotto una sanatoria del vizio, tempestivamente denunciato in sede di apertura del dibattimento, e rigettata dal Tribunale. Solo successivamente, l'imputato ha optato per il rito abbreviato, a cui non avrebbe acceduto in caso di accoglimento della eccezione di nullità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati. 1.[OSCURATO:PERSONA] è il motivo con il quale si denuncia la nullità della sentenza derivata dalla omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto effettuata - nei confronti di due imputati detenuti - presso il domicilio eletto piuttosto che presso il luogo di detenzione. La tesi difensiva chiama in causa il recente approdo delle Sezioni Unite " Speranza" ( Sez. Un.n. 12778 del 27/02/2020 -dep. 22/04/2020, Speranza, Rv. 278869), che ha superato gli orientamenti citati sia dal giudice di primo grado sia dalla Corte di appello, affermando che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio. In tale pronuncia, però, l'autorevole Consesso ha considerato come nessuna disposizione di legge vieti all'imputato detenuto di effettuare una elezione di domicilio che, dunque, è lecita e resta valida, in tal senso disattendendo l'orientamento che la considera, invece, inutiliter data Rv 225861, ed ha tratto, dal combinato degli artt. 156 e 164 cod. proc. pen. una norma in base alla quale l'efficacia della elezione di domicilio (effettuata prima o durante la detenzione) rimane sospesa per la durata della detenzione, riacquistando vigore, all'atto della scarcerazione, la regola generale della validità, per ogni stato e grado del procedimento, della determinazione del domicilio dichiarato o eletto. Nel declinare lo statuto delle notificazioni da eseguirsi nei confronti dell'imputato detenuto, le Sezioni unite hanno affermato che "ove vi siano un'elezione o dichiarazione di domicilio, si configurano, per l'imputato detenuto, due potenziali modelli notificatori: quello legale previsto dall'art. 156 cod. proc. pen., e quello derivante dalla stesa volontà della parte, ossia quello previsto dall'art. 161 comma quarto cod. proc. pen", Ed hanno chiarito che "se è vero che tra i due modelli notificatori prevale quello legale, è altrettanto indubbio, però, che ove la notifica sia ( erroneamente) eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato è del tutto improprio ipotizzare una nullità della notifica " ( Sez. Un. Speranza, cit. in motivazione, par. 6 -7). In sostanza, secondo tale direttrice ermeneutica, deve escludersi che il diverso modello notificatorio, e, quindi, la notifica presso il domicilio eletto, sia di per sé inidoneo a determinare la conoscenza effettiva del provvedimento quando il domiciliatario sia il difensore di fiducia dell'imputato ( cosicchè possa configurarsi una ipotesi di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179, comma 1, cod.proc.pen. (le cui disposizioni concernono l'omessa citazione dell'imputato), ricorrendo, piuttosto, una nullità relativa e sanabile, sulla scorta di principi da tempo accreditati nella giurisprudenza di legittimità ("Una volta stabilito che le nullità diverse da quelle dipendenti dalla omissione della citazione non rientrano nella previsione dell'art. 179 Gomma 1 c.p.p., deve logicamente concludersi che nei loro confronti possono operare, oltre alla sanatoria speciale dell'art. 184 comma 1 c.p.p., anche le sanatorie generali dell'art. 183 c.p.p. e le regole sulla deducibilità dell'art. 182 c.p.p.." Sez. Un. Palumbo, in motivazione). 1.2. Venendo al caso di specie, come si è premesso, entrambi gli imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, opzione processuale che travolge - per espresso dettato normativo ( art. 438 comma 6 bis cod. proc. pen. ) - le nullità diverse di ordine generale a regime intermedio che, pertanto, non sono più deducibili. Già nella giurisprudenza di legittimità si era affermato, prima ancora della introduzione del citato comma 6 bis, aggiunto all'art. 438 cod. proc. pen. dall'art. 1 co. 43 della legge 23 giugno 2017 n. 63 . che la richiesta di tale rito speciale, implicando la definizione del procedimento allo stato degli atti acquisiti, opera una sorta di effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 (dep. 2012 ) Rv. 252850; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Rv. 257363; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013 Rv. 255130 , con le quali il principio è stato affermato con riguardo all'omesso deposito dei supporti magnetici delle intercettazione, integrante una nullità di ordine generale a regime intermedio). 1.2.1. A seguito della positivizzazione del principio deve escludersi la possibilità di eccepire la nullità che non sia assoluta, risultando non efficaci, a tal fine, anche le deduzioni difensive veicolate con i motivi aggiunti (peraltro tardivamente depositati) che non riescono a superare il dettato normativo, di cui all'art. 438 co. 6 cod. pen., in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all'integrazione probatoria (Sez. 2 n. 22500 del 10/07/2021, 280422). A tanto deve aggiungersi che, ail'udienza preliminare, in cui venne effettuata la scelta del rito alternativo, entrambi gli imputall erano presenti ( cfr. sentenza del tribunale di Milano), cosicchè, in assenza di specifica deduzione, nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla loro conoscenza del processo e alla consapevole opzione processuale da loro stessi individuata, giacchè, l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto, avvalorando l'affermazione con elementi che la rendano credibile. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541). Principio più volte ribadito nella successiva giurisprudenza, essendo stato precisato in più occasioni che, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo (Sez. 6 n. 33435 del 04/05/2006, Battistella e altri, Rv. 234353; Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670; Sez. 1, n. 20989 dei 23/06/2020, Barsotti, Rv. 279320). 2. Gli altri motivi risultano inammissibilmente proposti, giacchè sollecitano rivalutazioni di merito in ordine alla responsabilità e contestano valutazioni discrezionali non arbitrariamente motivate sul trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha posto in rilievo il tentativo di parcellizzazione del materiale probatorio che, unitariamente valutato, ha condotto i giudici di merito al doppio conforme giudizio di colpevolezza, situazione in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014„ Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.2.1. Nel caso di specie si è di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità espiicativa nei contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Omettono le Difese ricorrenti di confrontarsi con le ampie, puntuali sentenze di merito che hanno minutamente ricostruito gli elementi di prova, dando conto, attraverso argomentazioni affatto illogiche, delle valutazioni effettuate anche a confutazione dei rilievi difensivi. 2.2. Allo stesso modo risultano manifestamente infondate le censure che attingono il trattamento sanzionatorio, giacchè il Tribunale ha condotto uno scrutinio puntuale e individualizzato ( pg. 15 ss.) enucleando gli elementi soggettivamente rilevanti ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio da infliggere a ciascuno degli imputati, dando conto„ in ragione della allarmante personalità di entrambi , della insussistenza di elementi in grado di suffragare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un più mite trattamento sanzionatorio. Valutazioni condivise dalla Corte di appello ( pg. 14). 3. A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).Giova aggiungere che neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo 3 (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che su Idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, P.M. in proc. Maniscalco ed altri, Rv. 212053). 4. L'esito del presente scrutinio di legittimità è, come premesso, il rigetto del ricorso a cui consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti
Sentenza Cassazione n. 01083/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris