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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 agosto 2025

Cassazione n. 07081/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnatoe i l ricors o ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 6 agosto 2025,edepositata il 12 settembre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2025, con la quale è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente in ordine a due episod i di concorso in importazione e detenzione di sostanza stupefacente tipo cocaina, commessiuno tra il 6 dicembre 2020 ed il 13 gennaio 2021 (capo 1) e l’altro tra il 18 gennaio e l’8 marzo 2021 (capo 18).

Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’istituto della retrodatazione dei termini di fase con riguardo ad altro reato per il quale, sempre a carico dell’attuale ricorrente, era stato precedentemente emesso un autonomo titolo custodiale, ritenendo che tra quest’ultimo e i fatti per cui si procede non vi siano legami di connessione, e che, inoltre, al momento dell’adozione del primo provvedimento coercitivo, non fossero desumibili dagli atti gli elementi per ravvisare la sussistenza dei gravi indizi per i fatti a base della seconda misura.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafeAntonio [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli [OSCURATO:PERSONA] eMirna Raschi, articolando un unico motivo , precedut o da una breve premess a sulle deduzioni formulatecon memoria in sede di riesame .

Nella premessa, si rappresenta che, nella memoria prodotta in sede di riesame, si era evidenziato, in particolare, che: a) l’attuale ricorrente , in altro procedimento,è sottoposto a misura cautelare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e per alcuni di tali fatti ha riportato condanna in primo grado; b) l’altro procedimento , nel quale è stata emessa la prima ordinanza , è stato iscritto pressoché in contemporanea con quello nel quale è stata adottata l’ordinanza di cui si discute in questa sede, ed è gestito anch’esso dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA]; c) con riguardo ai reati oggetto di entrambi i procedimenti l’attuale ricorrente avrebbe svolto sempre «il medesimo ruolo di “esfiltratore” della sostanza, perché portuale “infedele”»; d) i fatti oggetto del presente procedimento sono anteriori a quelli oggetto della primaordinanza ed erano desumibili dagli atti al momento dell’adozione di tale anteriore ordinanza.

Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125e 297cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla esclusione della retrodatazione del termine di fase.

Si deduce cheil Giudice del riesame non ha fornito corretta motivazi one per escludere la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione dei termini di fase.

Si osserva, anzitutto, che erroneamente è stata esclusa la sussistenza di un legame di connessione tra i diversi reati, valorizzandosi la riferibilità delle condotte a contesti criminali diversi e ad associazioni diverse, quando le stesse sono omogenee, perché attengono tutte all’attività di “esfiltrazione” della droga dai containerspervenuti via nave a [OSCURATO:PERSONA] , attività svolta dall’attuale ricorrente abusando della posizione di operatore portuale.Si rileva, poi, che le conversazioni poste a base del secondo provvedimento erano già riportate nell’informativa utilizzata per l’emissione della prima misura cautelare (informativa del [OSCURATO:PERSONA]Finanziaria G.O.A. di [OSCURATO:PERSONA] n. 5448/2022 del 17 febbraio 2022, richiamata dall’informativa dei carabinieri n. 109/131-2021).Si precisa che il rilievo dell’ordinanza impugnata, relativo alla mancata identificazione dell’attuale ricorrente nel procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza con riferimento ai fatti contestati nella seconda ordinanza, contrasta con la tempestiva identificazione, in quel medesimo procedimento, di altro “esfiltratore”, [OSCURATO:PERSONA], concorrente con l’attuale ricorrente nelle condotte oggetto della presente regiudicanda.

Si aggiunge che l’ufficio di Procuraaveva già a disposizione nelprocedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza le conversazioni di interesse nel presente procedimento e,anche per i suoi continui contatti con la polizia giudiziaria operante,era in condizione di individuare l’attuale ricorrente come soggetto cui si riferiscono le stesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure, che contestano esclusivamente la mancata retrodatazione dei termini di fase in relazione alla misura cautelare disposta nel presente procedimento, sono, per un verso,prive di specificità e, sotto altro , distinto ed autonomoprofilo, diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

2.1. In primo luogo, le censure sono prive di specificità, perché proposte in sede di riesame, ma non precisano se, in accoglimento di esse, la retrodatazione avrebbe addirittura inibito l’emissione del provvedimento coercitivo.

Invero, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, in tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta nel procedimento diriesame solo a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo fosse già scaduto (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 37879 del 05/05/2023, Macrì, Rv. 285027 – 01, e Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Belgio, Rv. 262933 –01).

Si è infatti precisato che l'indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di "contestazione a catena", non può impugnare davanti al tribunale delriesame l'ulteriore ordinanza impositiva di misura cautelare, in quanto la c.d.

"contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sé, ma solo sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, questioni che possono essere proposte al giudice che ha applicato la misura con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 37879 del 05/05/2023, Macrì, cit.).

Questo perché l’istanza di riesame ha la funzione di verificare la legittimità dell’ordinanza cautelare e non il rispetto dei termini di durata della misura.

Ciò posto, nella specie, l’attuale ricorrente ha contestato il provvedimento coercitivo con l’istanza di riesame anche deducendo la questione della retrodatazione della custodia cautelare per effetto della disciplina relativa alla c.d.

“contestazione a catena”, ma nulla ha indicato per evidenziare che l’ordinanza genetica non avrebbe potuto essere proprio disposta, specificando per quale ragione a quella data sarebbero stati già consumati i termini di fase o massimi di durata della misura.

2.2. In secondo luogo, poi, le censure sono anche diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché propongono una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina della retrodatazione dei termini di fase, senza però evidenziare vizi logici o giuridici.

L’ordinanza impugnata ha spiegato in modo compiuto e congruo perché debbono escludersi: a) la sussistenza di un rapporto di connessione tra i fatti oggetto dell’ordinanza emessa nel presente procedimento e i fatti oggetto dell’ordinanza emessa nel precedente procedimento; b) la desumibilità dagli atti, al momento dell’adozione del primo provvedimento coercitivo, degli elementi necessari per emettere il titolo custodiale anche in relazione ai fatti oggetto della seconda ordinanza, ossia quella depositata nelpresente procedimento.

Precisamente, l’ordinanza impugnata, per un verso, ha osservato che deve escludersi un rapporto di connessione tra i fatti oggetto dell’ordinanza emessa nel presente procedimento e i fatti oggetto dell’ordinanza emessa nel precedente procedimento, in particolare perché si tratta di operazioni realizzate «nell’ambito di contesti criminali differenti, e operati da associazioni diverse, a prescindere dal ruolo di esfiltratore, quale portuale infedele, riconosciuto all’odierno prevenuto nell’ambito dei due procedimenti».

La medesima ordinanza, poi, con riguardo all’altro profilo, ha escluso la desumibilità dagli atti, al momento dell’adozione del primo provvedimento coercitivo, degli elementi necessari per emettere il titolo custodiale anche in relazione ai fatti oggetto della seconda ordinanza, evidenziando che: a) la prima ordinanza è stata emessa il 24 settembre 2022, ed in ordine ai fatti in essa contestati l’attuale ricorrente è stato condannato in primo grado con sentenza pronunciata il 3 dicembre 2024; b) l’individuazione dell’attuale ricorrente come interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni da cui sono stati desunti i gravi indizi di colpevolezza a suoi carico per i reati oggetto della seconda ordinanza è avvenuta sulla base dell’informativa finale del 17 giugno 2024, siccome solo da questa emerge la riconduzione ad [OSCURATO:PERSONA] del nickname “Tigre” abbinato al PIN al quale si collegano le precisate comunicazioni, intercorse su chatcriptate.

In relazione a questo percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, le deduzioni formulate nel ricorso – secondo cui la connessione qualificata è desumibile dall’avere, l’attuale ricorrente, sempre agito approfittando della sua posizione di addetto al porto di [OSCURATO:PERSONA], mentre la desumibilità dagli atti era evincibile dalla prima informativa, eventualmente chiedendo chiarimenti alla polizia giudiziaria operante – non evidenziano manifeste illogicità, contraddittorietà o lacune logiche e risultano, almeno in parte, meramente assertive.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna de l ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnatoe i l ricors o ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 6 agosto 2025,edepositata il 12 settembre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2025, con la quale è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente in ordine a due episod i di concorso in importazione e detenzione di sostanza stupefacente tipo cocaina, commessiuno tra il 6 dicembre 2020 ed il 13 gennaio 2021 (capo 1) e l’altro tra il 18 gennaio e l’8 marzo 2021 (capo 18). Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’istituto della retrodatazione dei termini di fase con riguardo ad altro reato per il quale, sempre a carico dell’attuale ricorrente, era stato precedentemente emesso un autonomo titolo custodiale, ritenendo che tra quest’ultimo e i fatti per cui si procede non vi siano legami di connessione, e che, inoltre, al momento dell’adozione del primo provvedimento coercitivo, non fossero desumibili dagli atti gli elementi per ravvisare la sussistenza dei gravi indizi per i fatti a base della seconda misura. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafeAntonio [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli [OSCURATO:PERSONA] eMirna Raschi, articolando un unico motivo , precedut o da una breve premess a sulle deduzioni formulatecon memoria in sede di riesame . Nella premessa, si rappresenta che, nella memoria prodotta in sede di riesame, si era evidenziato, in particolare, che: a) l’attuale ricorrente , in altro procedimento,è sottoposto a misura cautelare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e per alcuni di tali fatti ha riportato condanna in primo grado; b) l’altro procedimento , nel quale è stata emessa la prima ordinanza , è stato iscritto pressoché in contemporanea con quello nel quale è stata adottata l’ordinanza di cui si discute in questa sede, ed è gestito anch’esso dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA]; c) con riguardo ai reati oggetto di entrambi i procedimenti l’attuale ricorrente avrebbe svolto sempre «il medesimo ruolo di “esfiltratore” della sostanza, perché portuale “infedele”»; d) i fatti oggetto del presente procedimento sono anteriori a quelli oggetto della primaordinanza ed erano desumibili dagli atti al momento dell’adozione di tale anteriore ordinanza. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125e 297cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla esclusione della retrodatazione del termine di fase. Si deduce cheil Giudice del riesame non ha fornito corretta motivazi one per escludere la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione dei termini di fase. Si osserva, anzitutto, che erroneamente è stata esclusa la sussistenza di un legame di connessione tra i diversi reati, valorizzandosi la riferibilità delle condotte a contesti criminali diversi e ad associazioni diverse, quando le stesse sono omogenee, perché attengono tutte all’attività di “esfiltrazione” della droga dai containerspervenuti via nave a [OSCURATO:PERSONA] , attività svolta dall’attuale ricorrente abusando della posizione di operatore portuale.Si rileva, poi, che le conversazioni poste a base del secondo provvedimento erano già riportate nell’informativa utilizzata per l’emissione della prima misura cautelare (informativa del [OSCURATO:PERSONA]Finanziaria G.O.A. di [OSCURATO:PERSONA] n. 5448/2022 del 17 febbraio 2022, richiamata dall’informativa dei carabinieri n. 109/131-2021).Si precisa che il rilievo dell’ordinanza impugnata, relativo alla mancata identificazione dell’attuale ricorrente nel procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza con riferimento ai fatti contestati nella seconda ordinanza, contrasta con la tempestiva identificazione, in quel medesimo procedimento, di altro “esfiltratore”, [OSCURATO:PERSONA], concorrente con l’attuale ricorrente nelle condotte oggetto della presente regiudicanda. Si aggiunge che l’ufficio di Procuraaveva già a disposizione nelprocedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza le conversazioni di interesse nel presente procedimento e,anche per i suoi continui contatti con la polizia giudiziaria operante,era in condizione di individuare l’attuale ricorrente come soggetto cui si riferiscono le stesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure, che contestano esclusivamente la mancata retrodatazione dei termini di fase in relazione alla misura cautelare disposta nel presente procedimento, sono, per un verso,prive di specificità e, sotto altro , distinto ed autonomoprofilo, diverse da quelle consentite in sede di legittimità. 2.1. In primo luogo, le censure sono prive di specificità, perché proposte in sede di riesame, ma non precisano se, in accoglimento di esse, la retrodatazione avrebbe addirittura inibito l’emissione del provvedimento coercitivo. Invero, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, in tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta nel procedimento diriesame solo a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo fosse già scaduto (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 37879 del 05/05/2023, Macrì, Rv. 285027 – 01, e Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Belgio, Rv. 262933 –01). Si è infatti precisato che l'indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di "contestazione a catena", non può impugnare davanti al tribunale delriesame l'ulteriore ordinanza impositiva di misura cautelare, in quanto la c.d. "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sé, ma solo sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, questioni che possono essere proposte al giudice che ha applicato la misura con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 37879 del 05/05/2023, Macrì, cit.). Questo perché l’istanza di riesame ha la funzione di verificare la legittimità dell’ordinanza cautelare e non il rispetto dei termini di durata della misura. Ciò posto, nella specie, l’attuale ricorrente ha contestato il provvedimento coercitivo con l’istanza di riesame anche deducendo la questione della retrodatazione della custodia cautelare per effetto della disciplina relativa alla c.d. “contestazione a catena”, ma nulla ha indicato per evidenziare che l’ordinanza genetica non avrebbe potuto essere proprio disposta, specificando per quale ragione a quella data sarebbero stati già consumati i termini di fase o massimi di durata della misura. 2.2. In secondo luogo, poi, le censure sono anche diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché propongono una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina della retrodatazione dei termini di fase, senza però evidenziare vizi logici o giuridici. L’ordinanza impugnata ha spiegato in modo compiuto e congruo perché debbono escludersi: a) la sussistenza di un rapporto di connessione tra i fatti oggetto dell’ordinanza emessa nel presente procedimento e i fatti oggetto dell’ordinanza emessa nel precedente procedimento; b) la desumibilità dagli atti, al momento dell’adozione del primo provvedimento coercitivo, degli elementi necessari per emettere il titolo custodiale anche in relazione ai fatti oggetto della seconda ordinanza, ossia quella depositata nelpresente procedimento. Precisamente, l’ordinanza impugnata, per un verso, ha osservato che deve escludersi un rapporto di connessione tra i fatti oggetto dell’ordinanza emessa nel presente procedimento e i fatti oggetto dell’ordinanza emessa nel precedente procedimento, in particolare perché si tratta di operazioni realizzate «nell’ambito di contesti criminali differenti, e operati da associazioni diverse, a prescindere dal ruolo di esfiltratore, quale portuale infedele, riconosciuto all’odierno prevenuto nell’ambito dei due procedimenti». La medesima ordinanza, poi, con riguardo all’altro profilo, ha escluso la desumibilità dagli atti, al momento dell’adozione del primo provvedimento coercitivo, degli elementi necessari per emettere il titolo custodiale anche in relazione ai fatti oggetto della seconda ordinanza, evidenziando che: a) la prima ordinanza è stata emessa il 24 settembre 2022, ed in ordine ai fatti in essa contestati l’attuale ricorrente è stato condannato in primo grado con sentenza pronunciata il 3 dicembre 2024; b) l’individuazione dell’attuale ricorrente come interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni da cui sono stati desunti i gravi indizi di colpevolezza a suoi carico per i reati oggetto della seconda ordinanza è avvenuta sulla base dell’informativa finale del 17 giugno 2024, siccome solo da questa emerge la riconduzione ad [OSCURATO:PERSONA] del nickname “Tigre” abbinato al PIN al quale si collegano le precisate comunicazioni, intercorse su chatcriptate. In relazione a questo percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, le deduzioni formulate nel ricorso – secondo cui la connessione qualificata è desumibile dall’avere, l’attuale ricorrente, sempre agito approfittando della sua posizione di addetto al porto di [OSCURATO:PERSONA], mentre la desumibilità dagli atti era evincibile dalla prima informativa, eventualmente chiedendo chiarimenti alla polizia giudiziaria operante – non evidenziano manifeste illogicità, contraddittorietà o lacune logiche e risultano, almeno in parte, meramente assertive. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna de l ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter,
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