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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2018

Cassazione n. 37442/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro SACE INTERNAZIONALE s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense n.104 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa , per procura a margine del controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 381 / 01 /1 4 della Commiss ione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 12novembre 201 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Estinzione definizione agevolata art 6 d.l.n.119 del 2018 Rilevato che: L’Agenzia delle entrate ricorre, su quattro motivi, nei confronti della SACE Internazionale s.r.l.(che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sardegna, aveva accolto l’appello proposto dalla Società, annullando l’atto impositivo, avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo a Ires, IVA e IRAP dell’anno di imposta 2005.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art. 380 - bis . 1 cod. proc. civ., in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla defin i zione agevolata ai sensi dell’art.6 del decreto-legge 23 ottobre n.2018, n.119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n.186.

Considerato che: a fronte della documentazione, versata in atti dalla contribuente (domanda di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art.6 del d.l.n.119 del 2018, ricevute della presentazione e dei versamenti effettuati), entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n. 119 del 2018 , né risul ta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi delcomma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese restano a carico di chi le ha anticipate; nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussi stono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.

"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (v.

Cass. n. 14782 del 07/06/2018).

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art.6, comma 13, del d.l. n.119 del 2018, convertitocon modificazioni dalla legge n.136 del 2018.

Spese a carico di chile ha anticipate.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro SACE INTERNAZIONALE s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense n.104 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa , per procura a margine del controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 381 / 01 /1 4 della Commiss ione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 12novembre 201 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Estinzione definizione agevolata art 6 d.l.n.119 del 2018 Rilevato che: L’Agenzia delle entrate ricorre, su quattro motivi, nei confronti della SACE Internazionale s.r.l.(che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sardegna, aveva accolto l’appello proposto dalla Società, annullando l’atto impositivo, avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo a Ires, IVA e IRAP dell’anno di imposta 2005. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art. 380 - bis . 1 cod. proc. civ., in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla defin i zione agevolata ai sensi dell’art.6 del decreto-legge 23 ottobre n.2018, n.119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n.186. Considerato che: a fronte della documentazione, versata in atti dalla contribuente (domanda di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art.6 del d.l.n.119 del 2018, ricevute della presentazione e dei versamenti effettuati), entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n. 119 del 2018 , né risul ta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi delcomma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese restano a carico di chi le ha anticipate; nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussi stono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (v. Cass. n. 14782 del 07/06/2018). P.Q.M. Dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art.6, comma 13, del d.l. n.119 del 2018, convertitocon modificazioni dalla legge n.136 del 2018. Spese a carico di chile ha anticipate. Così deciso in R
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