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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 23733/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.392/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.5025/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 (novecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 02/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.392/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.5025/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 (novecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/0
Decreto Cassazione n. 23733/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris