CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 14418/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta emessa in data 12 luglio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; - che, con memoria in data 13 febbraio 2023, il difensore dell'imputato ha articolato motivo nuovo, con il quale, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha chiesto che, per effetto della sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per assenza della prevista condizione di procedibilità. Considerato: - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato di furto contestato, è generico, perché meramente reiterativo di identica doglianza, proposta in appello, adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (cfr. pagg. 2, ultimo capoverso, e 3, primo capoverso della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione all'aggravante del mezzo fraudolento, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito ncn può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre, lo stesso è, comunque, manifestamente infondato, in quanto, per pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 21'09/2019, dep. 2020, Rv. 278307; Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 269013); - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del rea.:o di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata). Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 m