CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto, adito da [OSCURATO:PERSONA] Patrizia con richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti (e del marito CUPPONE Alessandro) in data 16/10/2021, dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, in relazione al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di cessione a terzi. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Si censura l'ordinanza per essersi il Tribunale limitato a riproporre acriticamente le valutazioni del G.i.p., senza adeguatamente valutare la versione degli imputati da cui era emersa la disponibilità in capo al solo CUPPONE dello stupefacente (detenuto per solo uso personale), del quale la ricorrente era totalmente all'oscuro. In assenza di ulteriori elementi indicativi di un'attività di spaccio, nessun rilievo poteva attribuirsi, ad avviso del difensore, all'occultamento dello stupefacente tra le vettovaglie della cucina, né al possesso di un bilancino di precisione con batteria esausta. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la diffusa motivazione del Tribunale risultava del tutto immune da censure deducibili in sede di legittimità, essendo state compiutamente valorizzate le modalità di occultamento dello stupefacente, del danaro e del bilancino in vari punti della cucina (all'interno dei pensili, tra le stoffe, nel mobile-lavabo accanto ai secchi della spazzatura); modalità ritenute incompatibili con l'intento di nascondere la presenza della droga al coniuge convivente. È stato poi conferito rilievo alle modalità di confezionamento, alla diversità di tipologia di sostanze, alla somma di danaro occultata (Euro 1.400 in banconote di vario taglio), all'arco temporale decorso tra il momento di acquisizione della droga da parte del CUPPONE e la perquisizione domiciliare, alla inverosimiglianza dell'acquisto di una scorta di stupefacente tenendo conto dell'attività lavorativa della ricorrente (bracciante agricola). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 1.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata fonda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della [OSCURATO:PERSONA], in ordine al concorso nel delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, sulla asserita necessaria conoscenza della detenzione al fine di spaccio degli stupefacenti da parte della ricorrente, desunta dal fatto che le predette sostanze, il denaro in banconote di vario taglio ed il bilancino di precisione erano stati rinvenuti in luoghi di uso quotidiano dell'abitazione coniugale (rispettivamente le sostanze stupefacenti all'interno di un pensile della cucina, occultati tra le tovaglie in stoffa; il denaro nel mobile del lavabo, occultato tra i secchi della spazzatura; il bilancino in un altro pensile della cucina, nascosto tra le padelle). 1.2. A tal proposito, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che «in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente» (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e altro, Rv. 265167 - 01, sentenza pronunciata con riguardo ad una fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen.). A ciò si aggiunga quanto è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, alla luce della quale «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02, sentenza pronunciata con riguardo ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice). 1.3. Invero, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il Tribunale di Taranto non ha sufficientemente motivato circa la gravità indiziaria quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA]; si impone quindi la necessità di un'attenta disamina dell'effettivo apporto fornito dalla ricorrente, al fine di determinare l'eventuale riconducibilità dello stesso nell'alveo del concorso punibile. Le circostanze valorizzate dal Tribunale di Taranto, infatti, appaiono senz'altro idonee a dimostrare la consapevolezza, e quindi la connivenza della [OSCURATO:PERSONA] nell'attività svolta dal CUPPONE, ma non anche di un effettivo coinvolgimento della stessa in termini di agevolazione o di rafforzamento del proposito criminoso del coniuge. 2. Alla luce di quanto sopra esposto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così