CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 30061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12656/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BRESCIAn.307/2021depositata il 15/03/2021 Considerato che in relazione al ricorso è stata redatta proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che, all’esito della comunicazione e nelle more della pendenza del termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso; Rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte dalla Cancelleria a norma dell’art. 390 c.p.c.; Ritenuto, pertanto, che la rinuncia, legittima nonostante la pendenza del procedimento di cui all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., implica che debba darsi seguito immediatamente al procedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c. e che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Considerato che, non constando accettazione della rinuncia, si deve –ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c. - provvedere sulle spese del giudizio, che si ritiene debbano essere poste a carico della parte ricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 800,00 oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 30/10/2023. Il Presidente di Sezione Raff