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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1974

Cassazione n. 03225/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1974 avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta il mancato proscioglimento dell'imputato per inoffensività del fatto, atteso che la falsità delle banconote sarebbe grossolana; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il PresidAren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1974 avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta il mancato proscioglimento dell'imputato per inoffensività del fatto, atteso che la falsità delle banconote sarebbe grossolana; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il PresidAren
Sentenza Cassazione n. 03225/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris