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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 48137/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Latina, in data 16 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena mesi 9 di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prova dell'elemento soggettivo dei delitti rubricati, è meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta (si vedano, in particolare, pag. 3 sul dolo della ricettazione, correttamente desunto dalla mancata indicazione, da parte dell'imputato, della provenienza dei beni ricettati; pag. 4 sul dolo del reato di detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi, logicamente dedotto dalla circostanza che i beni contraffatti, nuovi, confezionati e dotati di cartellino, fossero gli unici beni presenti nel borsone e che di essi il reo, al momento del controllo, non avesse fornito documentazione giustificativa né rilevasse la successiva ed inverosimile giustificazione dell'acquisto per sé e per i suoi familiari).

3. La seconda censura, inerente alla mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondata in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del calcolo della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto l'ipotesi di cui al capoverso costituisce una circostanza attenuante speciale e non una autonoma previsione incriminatrice (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).

4. Il terzo motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si tratta di violazione di legge che, deducibili ma non previamente devolute alla cognizione della Corte d'appello, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Latina, in data 16 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena mesi 9 di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prova dell'elemento soggettivo dei delitti rubricati, è meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta (si vedano, in particolare, pag. 3 sul dolo della ricettazione, correttamente desunto dalla mancata indicazione, da parte dell'imputato, della provenienza dei beni ricettati; pag. 4 sul dolo del reato di detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi, logicamente dedotto dalla circostanza che i beni contraffatti, nuovi, confezionati e dotati di cartellino, fossero gli unici beni presenti nel borsone e che di essi il reo, al momento del controllo, non avesse fornito documentazione giustificativa né rilevasse la successiva ed inverosimile giustificazione dell'acquisto per sé e per i suoi familiari). 3. La seconda censura, inerente alla mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondata in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del calcolo della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto l'ipotesi di cui al capoverso costituisce una circostanza attenuante speciale e non una autonoma previsione incriminatrice (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). 4. Il terzo motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si tratta di violazione di legge che, deducibili ma non previamente devolute alla cognizione della Corte d'appello, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] -
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