CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 02577/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25414/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche n.q. di AU della F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati i n ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 253/2018 pubblicata il21/06/2018 R . G. N. 755/2014 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che con sentenza del 21 giugno 2018, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto i distinti ricorsi, poi riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volti ad ottenere la conversione dei contratti a termine intercorsi con la F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in rapporti a tempo indeterminato e l’immediata riassunzione oltre al pagamento dell’indennità risarcitoria e di differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario: in particolare, il Tenderini aveva impugnato il contratto decorrente dal 25 ottobre 2010 per assenza di forma scritta ed omessa indicazione della causale; gli altri due lavoratori per genericità ed insussistenza della causale indicata costituita, quanto al Miele, dal riferimento al “cantiere Trieste” e, quanto al Cestaro, dal richiamo a una “campagna neve”; la Corte, condividendo l’itermotivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto adeguatamente provato lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie sulle base delle risultanze istruttorie e, quanto al Miele ed al Cestaro - rispetto ai quali era stata avanzata censura ad hoc - non solo l’assenza della causale dedotta, ma anche la sostanziale irrilevanza della mancata adesione del lavoratore alla proposta prosecuzione del rapporto, in quanto inidonea ad escludere la spettanza delle tutele ex art. 32 L. n. 183 del 2010; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] anche nella qualità di amministratore unico della F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA], Marco e Moreno), affidandolo a quattro motivi; resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 115, 116, 132 e 244 cod. proc. civ. nonché dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ, 360, comma 1, n. 4 e 360, comma 1, n. 3 in relazione al “travisamento delle prove assunte nel giudizio di primo grado”; con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2729 e 2108 cod. civ. sotto il profilo, tuttavia, dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 360, comma 1, n. 3, sempre con riguardo all’esame delle risultanze istruttorie; con il terzo motivo di ricorso si allega la violazione delle disposizioni di cui al Reg. CE n. 561 del 2006, del D. lgs. n. 234 del 2007 e del disposto di cui all’art. 11 CCNL di categoria sotto il profilo dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; con il quarto motivo si censura la decisione impugnata per assenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla richiesta di integrazione istruttoria deducendosi la nullità della sentenza o del procedimento sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; tutti e quattro i motivi, che possono essere valutati congiuntamente per la loro reciproca connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass.n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass.n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza delle ragioni a sostegno dell’appello ed in particolare circa l’allegato difetto di prova dello straordinario e circa la asserita legittimità del contratto a termine intercorso fra le parti, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti; in riferimento alla censura concernente il vizio di motivazione, parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. comma cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c. d. doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014);conseguentemente, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alle risultanze probatorie in ordine all’attività lavorativa espletata e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale d\elle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”, sia nella parte in cui attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado; va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - relativamente, poi, alla denunziata motivazione apparente, va rilevato che questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass.n. 13248 del 30/06/2020);le censure, in realtà, adducendo una illogicità e contraddittorietà della decisione ma anche una asserita violazione di legge, contestano, nella sostanza, l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi sufficienti a sostegno delle singole spettanze richieste, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta, con doglianze intrise di circostanze fattuali, in evidente contrasto con quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 34476 del 2019; in particolare, è stato affermato in tale pronunzia che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; nel caso di specie, le complessive censure tralignano dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pongono a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito del giudizio, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi; tutti gli argomenti addotti da parte ricorrente, infatti, mirano ad una diversa valutazione della vicenda inerente ai rapporti di lavoro considerati, in particolare in ordine alla valorizzazione dell’assenza in atti delle stesse allegazioni circa le singole spettanze e, quindi, circa le differenze retributive che ne sarebbero derivate; il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari