CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 20381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le concllusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] da due reati di ricettazione perché, ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen., i reati erano estinti per prescrizione. 1.1 Al riguardo il Procuratore generale eccepisce che l'art. 157 comma 2 cod.pen., che prevede che per il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato senza che si tenga conto della diminuzione per le circostanze attenuanti, comportava che alla data della sentenza non poteva ritenersi maturato il termine prescrizionale ordinario del reato contestato. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato. 2.1 Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (vedi Sez.2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); pertanto, poiché il reato risulta commesso in data 15 maggio 2013, alla data della sentenza (8 giugno 2021) il termine di prescrizione calcolato ai sensi degli art. 157 e 161 cod.pen. (anni 8, pena massima prevista per il reato di ricettazione, più anni due per l'aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod.pen., per un totale di anni dieci) non era ancora decorso. La sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e va pertanto annullata con rinvio; ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4 gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così deciso il 07/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Agostinacchio I [OSCURATO:PERSONA]