CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i il 15/05/1984avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'assise d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodei ricorso.l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Napoli, haconfermato quella con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari della stessa città,in data 12 settembre 2024, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreBarile responsabili del reato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalmetodo mafioso e, esclusa per [OSCURATO:PERSONA] la recidiva qualificata e riconosciuta perentrambi gli imputati la diminuente di cui all’art. 442 cod. proc. pen., li avevacondannati alla pena di trent’anni di reclusione.2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenzaimpugnata riguarda la morte,avvenuta il 6 ottobre 2002, nel quartiere Sanità diNapoli, di [OSCURATO:PERSONA], detto “Pirulino” o “Viareggio/a”.2.1. Gli accertamenti eseguiti hanno condotto ad accertare che la vittimaera stata attinta da cinque colpi d'arma da fuoco esplosi da una pistolasemiautomatica cal. 9x19 millimetri.Secondo la ricostruzione della sentenza di primo grado l’eliminazione diLausi, partecipe del clan [OSCURATO:PERSONA] – nel cui ambito si occupava del settore deglistupefacenti e della riscossione delle somme provento di estorsione – era statadeliberata dai vertici dello stesso clan a causa del malcontento verso la gestionedel denaro provento delle illecite attività, tant’è che ne era stato inizialmenteordinato un “demansionamento”.Di tanto è stata ravvisata conferma da un canto nelle conversazioniintercettate nei giorni immediatamente precedenti l’omicidio, tra i famigliari diLausi, che davano contezza dell’avvenuto furto ai danni di questi di una valigettacontenente cento milioni di vecchie lire e della frenetica attività di raccolta didenaro al fine di coprire tale ammanco di cui [OSCURATO:PERSONA] stesso doveva rendere contoal gruppo di appartenenza; dall’altro nelle missive che [OSCURATO:PERSONA] avevainviato ai sodali, pur essendo detenuto in carcere, nelle quali riguardo alle «cosedi Viareggia», egli chiariva all’interlocutore che «per adesso noi pensiamo acastigarlo togliendolo il suo campo da mano, poi ci farò calare il mensile e poi sivedrà. Ora lui deve stare alla larga e non sapere di come svolgere le cose eGennaro deve cambiare le cose che Viareggia sa» e, ancora: «[OSCURATO:PERSONA] mi ha fattopresente che siete d’accordo nel sostituire Viareggia (…) io ho fiducia in voi e soche nel sostituire Viareggia farete raddoppiare i profitti»; infine «Poi c’è GennaroM. che deve sostituire Viareggia perché voglio che non si occupa di nulla. Però ilsuo mensile verrà un po’ dimezzato perché adesso non si interesserà più di nullae non si può lamentare. Se non l’ho fatto andare via e perché, come scrivesti tu,lui sa troppe cose, però fratè se lui se ne vuole andare perché se l’è preso non sideve interessare più di nulla se ne può andare. Io non cambierò idea, perciò ètroppo una lotta, ne ha fatta un'altra nel fatto dell’orologio».Ulteriore motivo di doglianza da parte del gruppo nei riguardi della vittimadell’omicidio – come emerge da tale ultima affermazione contenuta nella missiva– era l’offesa arrecata a [OSCURATO:PERSONA] al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva sottratto unorologio di valore, offesa che [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso a [OSCURATO:PERSONA] divendicare, come si legge in una delle citate missive: «il fatto dell’orologio che siprese Viareggia, stai tranquillo che ti darò soddisfazione».Il mandato omicidiario di [OSCURATO:PERSONA] era stato veicolato a CiroGiovanni [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale, reo confesso e divenuto collaboratore digiustizia, da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta partecipe dell’agguato in quanto eracolui che aveva guidato del ciclomotore utilizzato per raggiungere il luogo deifatti. All’agguato aveva partecipato altresì [OSCURATO:PERSONA], avendo fornitosupporto logistico ai killer e l’arma per eseguire l’omicidio.Il compendio probatorio raccolto a carico dei ricorrenti si fonda sulleinvestigazioni svolte nell’immediatezza dei fatti, sulle chiamate in reità e incorreità di più collaboratori di giustizia e, tra questi, per quanto qui di interesse,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati intrinsecamenteSegnatamente:i) l’articolato movente dell’agguato è stato riferito da [OSCURATO:PERSONA](«[OSCURATO:PERSONA] faceva la cresta sui proventi della droga»), da [OSCURATO:PERSONA] («Lausinon faceva girare i soldi»), da [OSCURATO:PERSONA] («i Mazzarellaaddebitavano a [OSCURATO:PERSONA] ammanchi di somme di denaro che derivavano dallerubava sui proventi del traffico della droga»), da [OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA] si eraappropriato di soldi da versare all’associazione»), infine da [OSCURATO:PERSONA](«venivano addebitati a [OSCURATO:PERSONA] ammanchi di denaro»);ii) la riconducibilità del mandato omicidiario a [OSCURATO:PERSONA] è stataaffermata in primo luogo da [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva avuto notizia de relato daBarile. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, ricordato che poco dopo la sua scarcerazione, avvenutaa luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA] gli riferì che [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un colloquio,aveva dato disposizioni che “Totore, nostro affiliato” (n.d.r. [OSCURATO:PERSONA])venisse ucciso, aggiungendo che l’azione delittuosa rappresentava una prioritàper il gruppo e che la vicenda vide anche il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] del gruppo facente capo ai [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ricordato di essere stato eglistesso avvicinato da [OSCURATO:PERSONA] che volle sincerarsi che egli portasse atermine l’incarico ricevuto. In quella occasione [OSCURATO:PERSONA] era incompagnia di [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza non era per nulla casuale, poichéquesti aveva il compito di avallare il permesso accordato ai [OSCURATO:PERSONA] dicompiere l’omicidio in una zona controllata dal clan facente capo a [OSCURATO:PERSONA], del cuigruppo [OSCURATO:PERSONA] faceva parte;iii) tali dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che pienamente attendibili, sono stateritenute riscontrate dal narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], cheaveva appreso la notiziada [OSCURATO:PERSONA]. Questi, che aveva conosciutopersonalmente [OSCURATO:PERSONA] in quanto dedito alla riscossione dei proventi delle attivitàillecite del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (di cui [OSCURATO:PERSONA] era esponentesignificativo), aveva saputo che l’ordine dell’eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] era giuntotramite lo stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva le causali che si sono già indicatee che gli esecutori materiali erano da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];iv) ulteriore riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è stato ravvisato nellepropalazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto notizia dell’omicidio de relato dasuo zio, [OSCURATO:PERSONA], nello stesso periodo in cui avvenne il fatto di sangue, inoccasione della comune detenzione. [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato di avere saputo dallo zioche, poiché [OSCURATO:PERSONA] – sebbene appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA] – era persona difiducia di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo dopo l’omicidio aveva chiesto spiegazioni a GennaroMazzarella che, dopo avere tentato di negare il proprio coinvolgimento, gli avevariferito il movente dell’eliminazione, il nome degli esecutori materiali (indicandoliin [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), infine affermando che i mandanti erano [OSCURATO:PERSONA] e GennaroMazzarella. Di tali informazioni [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto successiva conferma, unavolta tornato in libertà, anche dal cugino [OSCURATO:PERSONA] e da EdoardoBove.2.2. La Corte di assise di appello, dunque, con riferimento alla già affermataresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ha disatteso tutte le obiezioni mosse dalle difese,delle quali si darà conto nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, e haoperato una verifica della ricostruzione degli accadimenti così come svolta dalGiudice di primo grado, confermando modalità esecutive, paternità e moventedell'efferato crimine. La Corte territoriale ha, altresì, confermato la sussistenzadelle circostanze aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso e negatoil riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] – avendo questi, nel giudizio di appello, rinunciato a tutti imotivi di ricorso fatta eccezione di quelli inerenti al riconoscimento del beneficiodi cui all’art. 62- bis cod. pen. e alla conseguente rimodulazione del trattamentosanzionatorio – la Corte ha escluso la possibilità di riconoscere le invocatecircostanze attenuanti generiche.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con unico atto a firmadei difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e deduce tre motivi, di seguitoriassunti nei limiti strettame nte necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 192, comma 3, cod.proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di confermata responsabilità delricorrente, quale mandante dell’omicidio, con particolare riferimento all’omessoadeguato vaglio delle dichiarazioni di chiamata in correità e reità dei collaboratoridi giustizia, sotto il particolare profilo della esistenza di riscontri e dellaesclusione della circolarità della prova.Si avversa l’affermata idoneità del narrato dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMisso di riscontrarsi reciprocamente in rapporto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA],con il ruolo di mandante, nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo il richiamo ai principi chedevono sottendere a tale tipo di valutazione, espressi dalla giurisprudenza dilegittimità anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U Mannino e Sez. UAquilina), il ricorrente denuncia che una lettura critica e ragionata delle duesentenze di merito dimostrerebbe il mero ossequio formale della sentenzaimpugnata a tali principi ed evidenzia che il supplemento istruttorio intervenutonel giudizio di appello, costituito dall’ascolto del collaboratore di giustiziaGennaro [OSCURATO:PERSONA], non consentirebbe di ritenere le due decisioni di merito qualiipotesi tipica di cd “doppia conforme”, sicché non può affermarsi che lemotivazioni delle due sentenze si saldano, integrandosi reciprocamente.Ciò premesso, lamenta che la sentenza di appello non avrebbeadeguatamente risposto in primo luogo alla censura riguardante l’assenza diriscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poiché l’apporto dichiarativo di GennaroLauro difetterebbe di autonomia genetica, ben potendo la sua fonte diconoscenza essere lo stesso [OSCURATO:PERSONA], con inevitabile circolarità della prova. Sottoquesto particolare profilo, giusta la tesi del ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] di appello, puravendo disposto l’ascolto di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di prendere attodell’impossibilità – proprio alla stregua delle dichiarazioni di questi – di ricostruirela “catena informativa” e, anzi, avrebbe fondato il riscontro sulla base difantomatici “conciliaboli qualificati”, peraltro svolti comunque alla presenza dellafonte primaria [OSCURATO:PERSONA]. Tale omissione, oltre che inficiare la sentenza sotto ilprofilo motivazionale, integrerebbe un’evidente violazione delle normeprocessuali in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia. Si denuncia, inoltre, come apparente la parte della motivazione con laquale si supera la tesi dell’imputato secondo cui la fonte primaria di conoscenzadi [OSCURATO:PERSONA] andrebbe, in ultima istanza, identificata nello stesso [OSCURATO:PERSONA], coninevitabile circolarità della prova: ciò in quanto non può escludersi che Lauroabbia parlato proprio con [OSCURATO:PERSONA] dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA], come emergerebbe a p. 15del verbale in cui [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver parlato anche con [OSCURATO:PERSONA] della vicenda,aggiungendo che quest’ultimo si trovava spesso presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, il ricorrente censura la motivazione sulla ritenuta idoneitàdelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a riscontrare il narrato di [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo dimandante di [OSCURATO:PERSONA], avendo il primo appreso le relative informazionidallo zio, [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, attraversoun travisamento della prova, sarebbe giunta a giustificare i molteplici “nonricordo” di [OSCURATO:PERSONA] con un argomento fallace (la distanza di un ventennio dai fatti),trascurando la circostanza che il collaboratore, già nel 2008 nei primiinterrogatori, aveva ricostruito il fatto omicidiario senza mai indicare il nomedegli esecutori e del mandante. La sentenza sarebbe, infine, completamentesilente sulla dedotta circostanza che l’altro nipote di [OSCURATO:PERSONA], MichelangeloMazza, avesse indicato come mandante dell’omicidio altra persona, ovversiaVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e, tale omissione motivazionale, sarebbe tanto più rilevanteperché [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere parlato dell’omicidio proprio con [OSCURATO:PERSONA].In terzo luogo, si denunciano come del tutto neglette da parte del [OSCURATO:PERSONA] diappello le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia che hanno indicato undiverso mandante e, segnatamente Frena (che ha fatto riferimento a VincenzoMazzarella) e [OSCURATO:PERSONA] (che ha fatto riferimento ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e VincenzoMazzarella).In definitiva, il ricorrente lamenta che le sentenze di merito avrebberomafioso e, dunque, sulla scorta di un non consentito automatismo che siporrebbe in netto contrasto con quanto si legge nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2006 con cui MazzarellaMichele è stato condannato per il reato di partecipazione al citato sodaliziomafioso accertato nell’anno 2004, con condotta perdurante: in questa sentenzasi afferma, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] era costretto a subire, suo malgrado, ledirettive paterne, sicché non vi sarebbe dubbio – secondo l’impostazione delricorrente – che l’eliminazione di un soggetto appartenente al gruppo nonpotesse che avvenire su mandato di [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il secondo motivo il ricorrente avversa l’idoneità delle missiveinviate da [OSCURATO:PERSONA] a costituire riscontro individualizzante dellachiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente censura l’assenza di motivazione in punto di identificazione delsoggetto denominato “Viareggia” nella vittima dell’omicidio e, anzi, si evidenzial’esistenza di un dato obiettivo che avrebbe dovuto portare all’esclusione che sitratti di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, in proposito, che le missive da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nonpotevano che essere inviate a quest’ultimo nel suo periodo di libertà, ossia al difuori dell’arco temporale in cui egli fu detenuto nel carcere di Poggioreale dal 2aprile 2001 al 13 maggio 2003. L’omicidio fu, tuttavia, perpetrato il 2 ottobre2002, sicché le lettere recapitate a [OSCURATO:PERSONA] non potevano giammai riferirsi a [OSCURATO:PERSONA],come invece ritenuto dai giudici di merito.Sotto altro profilo, il ricorrente denuncia la lettura travisante delle missivedalle quali non sarebbe, infatti, possibile evincere alcun incarico omicidiario,bensì solo l’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di depotenziare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nelsodalizio. Si lamenta, inoltre, un’incomprensibile frattura temporale tra l’epocadella sottrazione dell’orologio a [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’epoca dell’omicidio,avvenuto oltre un anno e mezzo dopo.Conclusivamente sul punto, il ricorrente evidenzia che tutti i dati chedefiniscono l’ambito di conoscenza che avrebbero ispirato l’omicidio – ossia imotivi del ridimensionamento del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e la vicenda dell’orologi – eranoperfettamente conosciuti a [OSCURATO:PERSONA] già al momento dell’invio dellelettere, sicché non si comprende per quale motivo egli abbia – improvvisamentee in assenza di altre condotte da parte di [OSCURATO:PERSONA] – deliberato l’uccisione dellostesso, dopo oltre un anno e mezzo.3.3. Con il terzo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in punto diribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche e di significativoscostamento della pena dal minimo edittale.Il ricorrente denuncia la relativa motivazione come insoddisfacente, poichéfondata esclusivamente sulla mancanza di elementi suscettibili di positivavalutazione e sulla biasimevolezza del movente (che sottende a una valutazionevaloriale astratta), senza che vi sia stata alcuna considerazione dellagiovanissima età dell’imputato al momento del fatto.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con unico atto afirma dei difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando un unicomotivo di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione,ai sensi dell’art. 173 disp att. cod. proc. pen.L’articolato motivo si appunta sul ribadito diniego delle circostanzeIl ricorrente pone in premessa i dati processuali ritenuti rilevanti (e,segnatamente, il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], alla guida del ciclomotore, dal quale ilcomplice aveva esploso i colpi di pistola fatali per la vittima, la circostanza cheall’epoca dei fatti l’imputato fosse da poco divenuto maggiorenne, le ampiedichiarazioni confessorie svolte a mezzo di uno scritto vergato di proprio pugno,poi ribadite e precisate nel corso delle spontanee dichiarazioni, infine la rinunciaai motivi di appello proposti sull’affermazione di responsabilità e sulle aggravantiritenute dal primo giudice), quindi denuncia come del tutto insoddisfacente lamotivazione della sentenza impugnata sotto tre diversi aspetti.Il primo tema è quello della valorizzazione – a ragione del diniego – dellaparticolare gravità del reato, delle modalità della sua commissione e della naturadel movente che lo ha ispirato. Il ricorrente segnala l’illogicità del relativopassaggio motivazionale, poiché l’indiscutibile gravità del fatto è un fattore il cuidisvalore è interamente assorbito dall’elevatissima pena edittale prevista perl’omicidio, laddove le circostanze attenuanti generiche hanno invece il precipuoscopo di riequilibrare il trattamento sanzionatorio astrattamente irrogabile,adeguandolo alle caratteristiche specifiche del caso concreto, con particolareriguardo alla condotta successiva al reato e al comportamento processuale delreo. Analoghe considerazioni sono svolte da ricorrente sulla motivazione delGiudice di appello che valorizza il movente e le modalità esecutive del reato,trattandosi di aspetti interamente assorbiti dalle aggravanti riconosciutesussistenti, ivi compreso il carattere abbietto dei motivi a delinquere,sostanzialmente ricompreso nell’aggravante del metodo mafioso.L’ulteriore linea argomentativa posta a fondamento del diniego del beneficio,quella ossia concernente la personalità negativa dell’imputato, secondo ilricorrente risulterebbe illogica e connotata da un furore sanzionatorio del tuttodisallineato con la ratio dell’art. 62-bis cod. pen.; ciò in quanto le condanne cui sifa riferimento e dalle quali si inferisce l’ascesa dell’imputato in ambito associativosono successive all’omicidio in scrutinio. D’altra parte, evidenzia che l’oggettivatardività dell’accertamento processuale rispetto allo svolgersi degli eventisarebbe stata la causa impeditiva di un immediato processo di rivisitazionecritica, sicché una lettura diacronica delle vicende che hanno contraddistinto labiografia criminale e giudiziaria dell’imputato imporrebbe un diverso esitoprocessuale, certamente favorevole al ricorrente.Da ultimo, il ricorso attacca la motivazione della Corte di appello nella partein cui afferma la tardività e la strumentalità della confessione resa nel corso delgiudizio di secondo grado; si rimarca che l’asserita tardività non esime il giudicedi merito dal compito di apprezzarne il contenuto quale elemento sintomatico diuna manifestazione di ravvedimento, come condotta processuale che si risolveanche nella definitiva recisione di ogni legame con la consorteria mafiosa,pubblicamente manifestata.5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEntrambi i ricorsi, che deducono censure infondate, vanno rigettati.1. Per ciò che riguarda la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], ilCollegio osserva che le censure svolte nel primo motivo di ricorso sonomeramente riproduttive di argomenti svolti con l’atto di appello e adeguatamentevagliati e superati dal [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado.La tesi della difesa – secondo la quale poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano legati darapporti di amicizia, la fonte sia della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], sia dellachiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe identificabile in [OSCURATO:PERSONA] e, più nellospecifico, [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe avuto conoscenza da [OSCURATO:PERSONA] – è stata correttamenteritenuta dalla Corte di assise di appello del tutto congetturale. Nella sentenzaimpugnata, infatti, vi è una motivazione sul punto articolata, aderente allerisultanze di prova e logicamente coerente, alle p. da 23 a 27 e, tra gli altrielementi, è stato adeguatamente valorizzata la circostanza che il narrato di lauroera più ricco di informazioni rispetto a quello reso da [OSCURATO:PERSONA], avendo il primoinserito l’ulteriore movente dell’omicidio costituito dall’avvenuta sottrazionedell’orologio a [OSCURATO:PERSONA]. È stata altresì evidenziato come le notizie cheLauro ha affermato avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] promanavano da una persona che,per la sua posizione qualificata, era depositario di notizie costituenti patrimonioconoscitivo del gruppo, ragione per la quale non era necessario – comelamentato dall’appellante e, identicamente, dal ricorrente – ricostruire l’intera“catena informativa”.Tale motivazione è rispettosa del principio espresso da questa Corte secondocui «Sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore digiustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodaliziocriminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da unflusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati,in quanto non assimilabili né a dichiarazioni de relato, utilizzabili solo attraversola particolare procedura di cui all'art. 195 cod. proc. pen., né alle cosiddette "vocicorrenti nel pubblico" delle quali la legge prevede l'inutilizzabilità» (Sez. 2, n.48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587 - 03 Sez. 1, n. 28239 del20/02/2018, Micieli, Rv. 273344 – 01; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep.2010, Finocchiaro, Rv. 245579 – 01).Del pari aspecifico è il secondo tema avversato con il primo motivo diricorso, ovverosia l’asserita inidoneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ariscontrare il narrato di [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA].Il tema è stato, infatti, puntualmente scrutinato sin dal giudizio di primogrado (si veda p. 74) e ripreso nella sentenza a di appello (p. 28 e s.) che haposto in risulto come – nel quadro di un complessivo narrato di [OSCURATO:PERSONA] di confermadell’incontro con il nipote [OSCURATO:PERSONA] in termini sostanzialmentesovrapponibili – dovesse ritenersi irrilevante che il primo non avesse ricordato inomi degli esecutori materiali e del mandante, avendo egli comunqueconfermato di esserne venuto sicuramente ne era venuto a conoscenza e diaverne parlato con gli suoi affiliati al suo gruppo. Si tratta di una motivazionenon manifestamente illogica che riposa sull’affermata considerazione che Missiaveva interesse non già a ricordare i nomi dei responsabili di un’azioneomicidiaria che non lo riguardava direttamente, quanto piuttosto a esercitare ilproprio potere di controllo sulla zona di sua pertinenza, ove l’omicidio inquestione era stato commesso; sicché è perfettamente comprensibile – come hachiarito il [OSCURATO:PERSONA] di appello – che egli non ricordasse i nomi dei responsabili (chepure aveva, all’epoca del fatto, riferito ai suoi affiliati e anche a suo nipoteMisso), ma che avesse fissato il proprio ricordo sull’unica circostanza di suointeresse, ossia la richiesta di chiarimenti sull’accaduto a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, l’avere [OSCURATO:PERSONA] ribadito che [OSCURATO:PERSONA], dopo una prima ritrosia,aveva infine ammesso che il delitto era stato commissionato “dai [OSCURATO:PERSONA]”rende ragione della provenienza del mandato a uccidere dai vertici dell’omonimoomonimo.Non solo. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha altresì correttamente osservato che– anche ove si volesse ritenere la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] “smentita” da [OSCURATO:PERSONA] nellaparte dell’individuazione dei responsabili dell’agguato – dovrebbe applicarsi ilprincipio consolidato in sede di legittimità secondo cui «In tema di testimonianzaindiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste de relato checontrasti con quella della fonte diretta, in quanto il disposto dell'art. 195 cod.proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione dellaprova e al ruolo del giudice, cui compete, in via esclusiva, la scelta critica emotivata della versione dei fatti da privilegiare» (Sez. 2, n. 40446 del14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 – 01; Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019,Pisani, Rv. 277062 – 01).A ciò va aggiunta la considerazione che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere avutoulteriore conferma della paternità del mandato omicidiario da ascriversi aGennaro e [OSCURATO:PERSONA] anche dal cugino [OSCURATO:PERSONA] mazza e dallostesso [OSCURATO:PERSONA] e tale affermazione non è stata in alcun modo avversata dalricorrente.Né può attribuirsi alcun pregio alla doglianza del ricorrente secondo cuisarebbero state trascurate le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia cheavevano indicato un diverso mandante e, segnatamente quelle di Frena (che hafatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (che ha fatto riferimentoai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La motivazione sul punto è stata resadalla Corte di assise di appello alle p. 30 e s. della sentenza e non è stata, se nongenericamente, avversata. [OSCURATO:PERSONA] di appello, infatti, coerentemente con ilnarrato dei collaboratori, ha chiarito che – diversamente da quanto enfatizzatonel ricorso – è solo [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato, quale esclusivo mandante,[OSCURATO:PERSONA], laddove tutti gli altri collaboratori avevano fatto riferimentoora all’uno ora all’altro dei vertici del gruppo oppure a entrambi, senza però chemai nessuno avesse il ricorrente; anzi, si sono richiamate le dichiarazioni diMariano Mirante che aveva riconosciuto pari responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] e MicheleMazzarella nell’ideazione e programmazione dell’omicidio (p. 33 della sentenzaimpugnata); ciò a ulteriore conforto della ricostruzione cui i giudici sonopervenuti.Infine, costituisce evidente salto logico ed è evidente la natura meramentecongetturale dell’affermazione del ricorrente secondo cui il mandantedell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essere [OSCURATO:PERSONA], sol perché inuna sentenza nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], concernente altre vicende, sisarebbe affermato che questi era assoggettato alle direttive paterne.2. Le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso sono in parteinammissibili e in parte infondate.In particolare, la motivazione sul rilievo, quale elemento di riscontro allachiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA], delle missive inviate da [OSCURATO:PERSONA] durante ladetenzione, resa dalla Corte di secondo grado alle p. 33 e s., è stringente ecensurata nel ricorso in modo meramente reiterativo e.Va preliminarmente rilevato che il tema dell’omessa motivazionesull’individuazione di “Viareggia” di cui si parla nelle lettere come [OSCURATO:PERSONA], vittimadell’omicidio, è un tema non devoluto con l’appello e, dunque, inammissibile. Lostesso deve dirsi quanto alla asserita esistenza di una frattura temporale di unanno e mezzo tra le missive e la realizzazione dell’omicidio sicché la persona inesse menzionata come “Viareggia” non potrebbe identificarsi in [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta,infatti, di questioni non dedotte con i motivi di appello, come richiamati nellasentenza della Corte territoriale, la cui completezza rispetto alle deduzioniavanzate dall'imputato in secondo grado non è stata revocata in dubbio. La loroammissibilità è, quindi, preclusa dal disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.proc. pen. In tema di ricorso per cassazione, la regola desumibile dal combinatodisposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondocui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate neimotivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni statoe grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in gradod'appello – trova, invero, la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempreessere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado conriguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello,perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice disecondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso nonera stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 2,. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026,Iacobini, Rv. 289470 – 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577 -01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01). Intal senso, il limite desumibile dalla disciplina indicata, in ordine alla nondeducibilità con il ricorso per cassazione di questioni che non abbiano costituitooggetto dei motivi di gravame, è posto per evitare il rischio che in sede dilegittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un puntodella decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto dimotivazione per il solo fatto che lo stesso sia stato intenzionalmente sottrattoalla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi,Rv. 270316 - 01), salvo che la proposizione delle questioni non sollevate primanon costituisca l'effetto della diretta controdeduzione agli argomenti nuovi,enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzionerisolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, taliquestioni rientrino tra quelle non sarebbe stato possibile dedurre in grado diappello, come tali oggetto di ammissibile delibazione dalla Corte di Cassazione,ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35494 del17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852 - 01)La tesi del ricorrente – secondo cui le missive scritte da [OSCURATO:PERSONA] eindirizzate a [OSCURATO:PERSONA] non potevano che essere inviate a quest’ultimo nel suo periododi libertà, ossia al di fuori dell’arco temporale in cui egli fu detenuto nel carceredi Poggioreale dal 2 aprile 2001 al 13 maggio 2003, poiché l’omicidio fu, tuttavia,perpetrato il 2 ottobre 2002 - è, comunque, manifestamente infondata. Ciò inquanto, riguardo a tali missive, dalla lettura delle sentenze di merito risultaunicamente che le stesse furono consegnate dopo l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (avvenutonel 2005) dalla vedova di questi e che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato nel 1999.Solo una delle menzionate missive reca l’indicazione della data (del giugno2023), mentre le altre – secondo quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] –sono risalenti agli anni 2001 e 2002. Inoltre, le stesse risultano indirizzate nongià a [OSCURATO:PERSONA], come si afferma nel ricorso, ma a vari soggetti e il fatto che le stessefossero nella disponibilità di quest’ultimo (rectius della vedova di questi) nonconsente in alcun modo di ritenere – come vorrebbe il ricorrente – che fosserostate inviate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di libertà di quest’ultimo; ciò chepriva di concretezza la lamentata distonia cronologica.3. A non miglior sorte è destinato il terzo motivo, con il quale è aggredita lamotivazione, contenuta nelle p. 37 e s., del [OSCURATO:PERSONA] di appello sul ribadito diniegodelle circostanze attenuanti generiche.La sentenza ha, infatti, esaurientemente motivato in ordine agli indicigiustificativi sfavorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione e segnanoal tempo stesso il limite di siffatto riconoscimento in una materia che involgel’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito e che, per pacificoindirizzo di legittimità (fra molte Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269 - 01), sfuggono al sindacato di questa Corte qualora non siano frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, da sufficientecomplessiva illustrazione. Nella specie si è fatto espresso riferimento alla gravitàdel reato, alla particolare intensità del dolo, al movente abietto e alla personalitànegativa dell’agente.4. Proprio muovendo dai principi appena espressi, va altresì rigettatol’unico motivo di ricorso prospettato da [OSCURATO:PERSONA].Le pur suggestive considerazioni del ricorrente non sono suscettibili diincidere sul granitico principio secondo cui «La concessione o meno dellediscrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti attia far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento dellapena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo» (Sez. 6, n. 41365del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 – 01).Trattandosi di istituto avente lo scopo di estendere le possibilità diadeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione disituazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamentodell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, il riconoscimento diesse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 – 01). Le stesse hanno la precipuafunzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto digiudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che laspecificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice cherenda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art.3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui lacongruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep.2021,P., Rv. 280639 – 01. In motivazione, la Corte ha sottolineato che il giudicedi merito ha l'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto chegiustificano il riconoscimento delle attenuanti e di spiegare la scelta in ordineall'eventuale giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti).Venendo al caso in scrutinio, il [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ben evidenziato in primoluogo l’assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, facendo correttogoverno del principio secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanzel'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, aifini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01).Inoltre, ha altrettanto specificamente indicato gli sfavorevoli rilevabili daglinegativa del reo) e – come già chiarito a proposito dell’omologo motivo di ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] – tale motivazione è insindacabile in sede di legittimità in quantonon contraddittoria e fondata sul richiamo degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dell'esclusione.Del resto – quanto alle considerazioni svolte dal ricorrente – va ricordato chela confessione spontanea del reo rientra tra gli elementi positivi valorizzabiliai fini della concessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice dimerito – come accaduto nel caso in esame – escluderne la valenza nel caso incui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o inquelli in cui si sostanzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoriadell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzionedella pena e la collaborazione giudiziaria sia, comunque, probatoriamente inerteo neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilitàdi coimputati, per essere costoro già confessi o per altro plausibile motivo (Sez.3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 – 07; Sez. 1, n. 42208 del21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01 Sez. 6, n. 6934 del 1991, Rv. 187671-01).5. Per le ragioni sin qui espresse, come anticipato, i ricorsi devono essererigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, ai sensidell’art. 606 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]