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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30727/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01M1HC3 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAp llo porti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 41637_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161, cod. pen., per non aver i giudici di appello dichiarato la prescrizione del reato contravvenzionale (dolendosi, in particolare, del fatto che l'art. 73, D.Igs. n. 159 del 2011, reato contravvenzionale, si sarebbe estinto per prescrizione, essendo decorso il termine massimo dalla data del commesso reato, 30 ottobre 2018); rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla

I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso Ha sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, infine, che se è indubbio che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), è tuttavia altrettanto indubbio che il reato per il quale è intervenuta la sentenza in esito al concordato in appello non è il reato contravvenzionale indicato dalla difesa (art. 73, D.Igs. n. 159 del 2011), quanto, piuttosto, il delitto di cui all'art. 73, comma 1 ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, afferente alla materia degli stupefacenti, il cui termine di prescrizione all'evidenza non risultava decorso alla data della sentenza impugnata, non essendolo nemmeno attualmente; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 111 aprile 2025 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01M1HC3 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAp llo porti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 41637_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161, cod. pen., per non aver i giudici di appello dichiarato la prescrizione del reato contravvenzionale (dolendosi, in particolare, del fatto che l'art. 73, D.Igs. n. 159 del 2011, reato contravvenzionale, si sarebbe estinto per prescrizione, essendo decorso il termine massimo dalla data del commesso reato, 30 ottobre 2018); rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso Ha sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, infine, che se è indubbio che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), è tuttavia altrettanto indubbio che il reato per il quale è intervenuta la sentenza in esito al concordato in appello non è il reato contravvenzionale indicato dalla difesa (art. 73, D.Igs. n. 159 del 2011), quanto, piuttosto, il delitto di cui all'art. 73, comma 1 ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, afferente alla materia degli stupefacenti, il cui termine di prescrizione all'evidenza non risultava decorso alla data della sentenza impugnata, non essendolo nemmeno attualmente; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 111 aprile 2025 Il consigliere e
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