CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata relativa al semestre 15.3,1988 - 15.9.1988 avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per un unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, sintetizzabile, nei limiti di cui all'art. 173 co.1 disp. att. cod. proc. pen., come segue. Il Tribunale ha negato il beneficio violando il principio fissato dall'art. 54 Ord. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, sulla necessaria valutazione semestrale. Non ha, infatti, preso in considerazione il dato pacifico della concessione al Buda del medesimo beneficio per periodi di carcerazione precedenti e successivi a quello oggetto del diniego, valorizzando, invece, condotte illecite commesse a distanza di anni. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone censure generiche e, comunque, manifestamente infondate. 3.1. La giurisprudenza di questa Corte, anche in epoca recente, ha precisato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). In quest'ottica, il comportamento del condannato, pur posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego sempreché costituisca anch'esso espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv, 256694). 3.2. In piena sintonia coi richiamati principi, l'ordinanza impugnata ha fondato la decisione sull'assenza di adesione all'opera di rieducazione, evidenziando che il condannato in epoca successiva ai semestri in valutazione, una volta ritornato in libertà aveva commesso gravi reati, uno dei quali, la partecipazione ad associazione mafiosa, consumato in un periodo contiguo e concomitante al semestre in valutazione (dall'ottobre 1985 al 23 ottobre 1989). A detta argomentazione, la difesa opponente si limita ad opporre contestazioni generiche senza nemmeno prospettare l'insussistenza dei fatti denunziati ma predicandone astrattamente l'inconferenza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Luigi