Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20802/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], .

Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dal responsabile civile Clinica! [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la condanna per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., è inammissibile ,perché le censure, svolte per lo più attraverso argomenti in fatto, sono riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, oltre che manifestamente infondati.

La Corte di appello ha dato atto in sentenza che alcuna nullità è ravvisabile in relazione alla notifica della citazione a giudizio dell'imputato.

Né è stata allegata la eccezione eventualmente proposta dalla difesa a fronte della ordinanza con la quale era stata revocata, perché superflua, i'ammissione di un teste.

La sentenza motiva ampiamente sulla sufficienza, per univocità e solidità, del compendio probatorio in merito alle attività mediche poste in essere dal ricorrente in assenza di titolo abilitativo essendo irrilevante l'esercizio di fatto di tali attività in Serbia, peraltro in assenza di documentazione relativa al possesso di titoli abilitativi in quel Paese.

Le condotte materiali ascritte al ricorrente, consistenti in veri e propri trattamenti medici, sono state comprovate alla stregua delle dichiarazioni rese dalla parte civile e dAlla documentazione prodotta.

Non meritano nniglicrsorte gli ulteriori motivi di ricorso che involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorsy la (4_ sentenza di appello ha motivato adeguatamente la scelta del trattamento sanzionatorio, non contenuto nel minimo edittale; il diniego di applicazione delle circostanze generiche e la sussistenza della recidiva, valorizzando la ricaduta nel reato, reiterata, come un indice della personalità dell'imputato che ne giustifica il giudizio di pericolosità sociale.

Si tratta di elementi correttamente valorizzati, essendo relativi a ben nove condanne per il medesimo reato, quale indice negativo per la riconducibilità del fatto nella ipotesi di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

Manifestamente infondata anche l'eccezione di prescrizione del reato, commesso dal giugno 2014, e ben al di là da venire tenuto conto della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], . Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dal responsabile civile Clinica! [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la condanna per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., è inammissibile ,perché le censure, svolte per lo più attraverso argomenti in fatto, sono riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, oltre che manifestamente infondati. La Corte di appello ha dato atto in sentenza che alcuna nullità è ravvisabile in relazione alla notifica della citazione a giudizio dell'imputato. Né è stata allegata la eccezione eventualmente proposta dalla difesa a fronte della ordinanza con la quale era stata revocata, perché superflua, i'ammissione di un teste. La sentenza motiva ampiamente sulla sufficienza, per univocità e solidità, del compendio probatorio in merito alle attività mediche poste in essere dal ricorrente in assenza di titolo abilitativo essendo irrilevante l'esercizio di fatto di tali attività in Serbia, peraltro in assenza di documentazione relativa al possesso di titoli abilitativi in quel Paese. Le condotte materiali ascritte al ricorrente, consistenti in veri e propri trattamenti medici, sono state comprovate alla stregua delle dichiarazioni rese dalla parte civile e dAlla documentazione prodotta. Non meritano nniglicrsorte gli ulteriori motivi di ricorso che involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorsy la (4_ sentenza di appello ha motivato adeguatamente la scelta del trattamento sanzionatorio, non contenuto nel minimo edittale; il diniego di applicazione delle circostanze generiche e la sussistenza della recidiva, valorizzando la ricaduta nel reato, reiterata, come un indice della personalità dell'imputato che ne giustifica il giudizio di pericolosità sociale. Si tratta di elementi correttamente valorizzati, essendo relativi a ben nove condanne per il medesimo reato, quale indice negativo per la riconducibilità del fatto nella ipotesi di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Manifestamente infondata anche l'eccezione di prescrizione del reato, commesso dal giugno 2014, e ben al di là da venire tenuto conto della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 20802/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris