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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 05554/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 4999/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]UNIPERSONALE in persona del l egal e r appresentant e pro-tempore, domiciliata ex legein ROMA presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PIERETTIe [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1160/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 29/11/2021 (n. 1160/2021), la Corte d’appellodi Ge nova, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale diretta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di TizianoPieretti alla restituzione, in favore della società ricorrente, delle sommepagate in eccesso a titolo di canoni in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione intercorso tra le parti; a fondamento del la decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatol’infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla società Battistinis.r.l. (in qualità di conduttrice), siccome fondata sull’erronea interpretazione degli artt. 32 e 79 della legge n. 392/78, secondo la conduttrice necessariamente vòlti a sancire un (preteso) principio di immutabilitànel tempo dell’importo del canone convenuto tra le parti in relazione ai contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione,laddove, invece, nel caso di specie, del tutto legittimamente le parti avevano convenuto, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, importi differenziati e crescenti di detto canone, senza che fosse stata adeguatamente comprovata, da parte della società conduttrice, alcu n intento dei locatori destinato ad eludere il limite imperativo posto dall’art. 32 della legge n. 392/78 connesso all’aggiornamentoperiodico del canone secondo il 75% degli indici Istat ivirichiamati; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condizionato all’accoglimento del ricorso princi pale, sulla base di un unicomotivo d’impugnazione; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 79 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto lecita e ammissibile la convenzione con le quale le parti di un contratto di locazionead uso diverso da quello di abitazione abbiano determinato importi differenziati e crescenti del canone senza vincolarne la dinamica ad elementi predeterminati e certi obiettivamente idonei a giustificarnela previsione; con il secondo motivo del ricorso principale, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, sottoaltro profilo, degli artt. 32 e 79 della legge n. 392/78, e/o degli artt. 1362 e segg. c.c. in tema di interpretazione del contratto (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la c orte territoriale omesso di valutare quegli elementi che avrebbero necessariamente dovuto indurrealla declaratoria della nullità della clausola contrattuale relativa alla convenzione del canone, avuto riguardo allo squilibrio sinallagmaticovenutosi a cre are per effetto delle variazioni del canone articolatesecondo la lunga scansione temporale prevista dalle parti, ed attesal’assenza di alcuna obiettiva giustificazione di tale articolazione delcanone, palesemente lesiva del principio che limita l’aggior namento delcanone al solo 75% del parametro Istat richiamato dalla legge; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono manifestamente infondati; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come le argomentazioni articolate dalla società ricorrente, in ordine alla pretesa nullità della determinazione del canone di locazione in misura differenziata e crescente per frazioni successivedi tempo (con riguardo ai contratti per uso diverso da quello diabitazione), debbano ritenersi contrarie al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in forza del quale, in tema di locazionedi immobili ad uso diverso da quello di abitazione, devono ritenersi legittimi – alla stregua del principio generale della libera determinazioneconvenzionale del canone locativo per detti immobili – tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusione del contratto, predeterminano il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, quanto il patto successivo con il quale le parti stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone diversa da quella originariamente prevista ; l a legittimità di tali patti (inizialio successivi) dev'essere peraltro esclusa ove risulti (dal testo contrattualeo da elementi extratestuali) che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazionemonetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 ( nella formulazione originaria ed in quella novellatadall'art. 1, comma 9 - sexies, della l. n. 118 del 1985), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma1, della stessa legge (v. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 33884 del12/11/2021, Rv. 663117 – 01; conf.

Sez. 3, Sentenza n. 22908 del 10/11/2016,Rv. 642971 - 01); taleorientamento – definitivamente fatto proprio da questa Corte (cfr.Sez. 3, Ordinanza n. 33884 del 12/11/2021, Rv. 663117, cit.; Sez. 3,Sentenza n. 15348 del 21/06/2017; v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 5656del 2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 2019) a seguito della Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rimeditazione di precedenti indirizzi di segno contrario (cui ancora appaiono riferirsi pronunce più recenti, tuttavia espressive di un contrasto immotivatamente ignaro dei richiamati arresti: cfr. Sez. 3, Sentenzan. 29016 del 2018; Sez. 3, Sentenza n. 6474 del 2017) – dev’essere specificamente ribadito nel caso di specie, in relazione al quale, a fronte della legittima pattuizione del ca none di locazione in esame in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, la corte territoriale ha escluso, in fatto, la sussistenza di concrete ragioni – eventualmente risultanti anche da elementi extratestuali – a sostegno della pr ospettazione per cui le parti avrebbero concordato il previsto ‘scalettamento’ del canone al solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così incorrendonella nu llità ex art. 79 della medesima legge; conseguentemente, del tutto correttamente i giudici d’appello, nell’interpretazione del testo contrattuale e delle circostanze di fatto concretamente emerse nel corso del giudizio, hanno escluso che il dirittodei loc atori al conseguimento del canone nella misura convenuta trale parti fosse fondato su un titolo nullo; atale riguardo, con specifico riferimento alla contestata violazione degliartt. 1362 e segg. c.c., è appena il caso di rilevare come, secondo il conso lidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali debba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 3 60, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la spe cifica indicazione, nel Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpret ativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, la pretesa violazione, da parte del giudice a quo , dei parametri legali di ermeneutica negoziale (artt. 1362 e segg. c.c.), orientando l’argomentazionecritica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corteter ritoriale, non già attraverso la prospettazione di una lettura eventualmente contrastante con le regole interpretative richiamate, bensìattraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta relativa non condivisibilità rispetto a quella ritenuta preferibi le, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità allarinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dallegislatore, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, sì da sfuggireintegralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente inquesta sede di legittimità; con il terzo motivo del ricorso principale, la società ricorrente si duoledella nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria e insufficiente, se Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonaddirittura omessa, in relazione al punto con cernente l’affermata validità della clausola contrattuale con la quale le parti avevano determinato il canone del contratto di locazione in esame, con particolare riguardo alle ragioni costituenti l’obiettiva giustificazione della previsione del progressiv o aumento dell’importo del canone nel tempo, in rapporto alla conservazione dell’equilibrio sinallagmatico della relazione contrattuale lungo tutto il significativo arco temporale investitodagli aumenti ingiustificati; ilmotivo è manifestamente infondato ; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell' oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in ter mini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell ’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in te rmini linearie logicamente coerenti, dell’interpretazione fornita dal giudice di legittimità con riferimento alle norme invocate dall’odierna società ricorrente,e delle ragioni di fatto suscettibili di escludere che il previsto ‘scalettamento’ del canone fosse stato convenuto dalle parti al solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusionedei limiti imposti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congr uità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conl’unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 279, 282 - bis e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere la corte territoriale omesso di esaminare le questioni pregiudizialiattinenti al merito della causa, tempestivamente sollevate insede di gravame e specificamente riproposte in ricorso; la riconosciuta complessiva infondatezza delle censure articolate nel ricorso principale vale ad assorbire la rilevanza dell’esame del Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso incidentale, nella specie proposto dai controricorrenti in via condizionatarispetto all’eventuale accog limento del ricorso principale; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure articolate nel ricorso principale, dev’essere pronunciato il rigettodi quest’ultimo, cui segue la condanna della società [OSCURATO:SOCIETA]. unip ersonale al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell a ricorrente principale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigettail ricorso principale , dichiara assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 7.000,00, oltrealle spese forfettarie nella m isura del 15%, agli esbor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 4999/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]UNIPERSONALE in persona del l egal e r appresentant e pro-tempore, domiciliata ex legein ROMA presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PIERETTIe [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1160/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 29/11/2021 (n. 1160/2021), la Corte d’appellodi Ge nova, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale diretta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di TizianoPieretti alla restituzione, in favore della società ricorrente, delle sommepagate in eccesso a titolo di canoni in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione intercorso tra le parti; a fondamento del la decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatol’infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla società Battistinis.r.l. (in qualità di conduttrice), siccome fondata sull’erronea interpretazione degli artt. 32 e 79 della legge n. 392/78, secondo la conduttrice necessariamente vòlti a sancire un (preteso) principio di immutabilitànel tempo dell’importo del canone convenuto tra le parti in relazione ai contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione,laddove, invece, nel caso di specie, del tutto legittimamente le parti avevano convenuto, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, importi differenziati e crescenti di detto canone, senza che fosse stata adeguatamente comprovata, da parte della società conduttrice, alcu n intento dei locatori destinato ad eludere il limite imperativo posto dall’art. 32 della legge n. 392/78 connesso all’aggiornamentoperiodico del canone secondo il 75% degli indici Istat ivirichiamati; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condizionato all’accoglimento del ricorso princi pale, sulla base di un unicomotivo d’impugnazione; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 79 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto lecita e ammissibile la convenzione con le quale le parti di un contratto di locazionead uso diverso da quello di abitazione abbiano determinato importi differenziati e crescenti del canone senza vincolarne la dinamica ad elementi predeterminati e certi obiettivamente idonei a giustificarnela previsione; con il secondo motivo del ricorso principale, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, sottoaltro profilo, degli artt. 32 e 79 della legge n. 392/78, e/o degli artt. 1362 e segg. c.c. in tema di interpretazione del contratto (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la c orte territoriale omesso di valutare quegli elementi che avrebbero necessariamente dovuto indurrealla declaratoria della nullità della clausola contrattuale relativa alla convenzione del canone, avuto riguardo allo squilibrio sinallagmaticovenutosi a cre are per effetto delle variazioni del canone articolatesecondo la lunga scansione temporale prevista dalle parti, ed attesal’assenza di alcuna obiettiva giustificazione di tale articolazione delcanone, palesemente lesiva del principio che limita l’aggior namento delcanone al solo 75% del parametro Istat richiamato dalla legge; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono manifestamente infondati; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come le argomentazioni articolate dalla società ricorrente, in ordine alla pretesa nullità della determinazione del canone di locazione in misura differenziata e crescente per frazioni successivedi tempo (con riguardo ai contratti per uso diverso da quello diabitazione), debbano ritenersi contrarie al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in forza del quale, in tema di locazionedi immobili ad uso diverso da quello di abitazione, devono ritenersi legittimi – alla stregua del principio generale della libera determinazioneconvenzionale del canone locativo per detti immobili – tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusione del contratto, predeterminano il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, quanto il patto successivo con il quale le parti stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone diversa da quella originariamente prevista ; l a legittimità di tali patti (inizialio successivi) dev'essere peraltro esclusa ove risulti (dal testo contrattualeo da elementi extratestuali) che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazionemonetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 ( nella formulazione originaria ed in quella novellatadall'art. 1, comma 9 - sexies, della l. n. 118 del 1985), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma1, della stessa legge (v. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 33884 del12/11/2021, Rv. 663117 – 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 22908 del 10/11/2016,Rv. 642971 - 01); taleorientamento – definitivamente fatto proprio da questa Corte (cfr.Sez. 3, Ordinanza n. 33884 del 12/11/2021, Rv. 663117, cit.; Sez. 3,Sentenza n. 15348 del 21/06/2017; v. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 5656del 2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 2019) a seguito della Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rimeditazione di precedenti indirizzi di segno contrario (cui ancora appaiono riferirsi pronunce più recenti, tuttavia espressive di un contrasto immotivatamente ignaro dei richiamati arresti: cfr. Sez. 3, Sentenzan. 29016 del 2018; Sez. 3, Sentenza n. 6474 del 2017) – dev’essere specificamente ribadito nel caso di specie, in relazione al quale, a fronte della legittima pattuizione del ca none di locazione in esame in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, la corte territoriale ha escluso, in fatto, la sussistenza di concrete ragioni – eventualmente risultanti anche da elementi extratestuali – a sostegno della pr ospettazione per cui le parti avrebbero concordato il previsto ‘scalettamento’ del canone al solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così incorrendonella nu llità ex art. 79 della medesima legge; conseguentemente, del tutto correttamente i giudici d’appello, nell’interpretazione del testo contrattuale e delle circostanze di fatto concretamente emerse nel corso del giudizio, hanno escluso che il dirittodei loc atori al conseguimento del canone nella misura convenuta trale parti fosse fondato su un titolo nullo; atale riguardo, con specifico riferimento alla contestata violazione degliartt. 1362 e segg. c.c., è appena il caso di rilevare come, secondo il conso lidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali debba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 3 60, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la spe cifica indicazione, nel Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpret ativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, la pretesa violazione, da parte del giudice a quo , dei parametri legali di ermeneutica negoziale (artt. 1362 e segg. c.c.), orientando l’argomentazionecritica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corteter ritoriale, non già attraverso la prospettazione di una lettura eventualmente contrastante con le regole interpretative richiamate, bensìattraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta relativa non condivisibilità rispetto a quella ritenuta preferibi le, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità allarinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dallegislatore, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, sì da sfuggireintegralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente inquesta sede di legittimità; con il terzo motivo del ricorso principale, la società ricorrente si duoledella nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria e insufficiente, se Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonaddirittura omessa, in relazione al punto con cernente l’affermata validità della clausola contrattuale con la quale le parti avevano determinato il canone del contratto di locazione in esame, con particolare riguardo alle ragioni costituenti l’obiettiva giustificazione della previsione del progressiv o aumento dell’importo del canone nel tempo, in rapporto alla conservazione dell’equilibrio sinallagmatico della relazione contrattuale lungo tutto il significativo arco temporale investitodagli aumenti ingiustificati; ilmotivo è manifestamente infondato ; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell' oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in ter mini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell ’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in te rmini linearie logicamente coerenti, dell’interpretazione fornita dal giudice di legittimità con riferimento alle norme invocate dall’odierna società ricorrente,e delle ragioni di fatto suscettibili di escludere che il previsto ‘scalettamento’ del canone fosse stato convenuto dalle parti al solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusionedei limiti imposti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congr uità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conl’unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 279, 282 - bis e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere la corte territoriale omesso di esaminare le questioni pregiudizialiattinenti al merito della causa, tempestivamente sollevate insede di gravame e specificamente riproposte in ricorso; la riconosciuta complessiva infondatezza delle censure articolate nel ricorso principale vale ad assorbire la rilevanza dell’esame del Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4999/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso incidentale, nella specie proposto dai controricorrenti in via condizionatarispetto all’eventuale accog limento del ricorso principale; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure articolate nel ricorso principale, dev’essere pronunciato il rigettodi quest’ultimo, cui segue la condanna della società [OSCURATO:SOCIETA]. unip ersonale al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell a ricorrente principale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso principale , dichiara assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 7.000,00, oltrealle spese forfettarie nella m isura del 15%, agli esbor
Sentenza Cassazione n. 05554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris