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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13434/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Si deduce da parte di [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo l'eccessività del trattamento sanzionatorio, e con il secondo la mancata concessione illegittima del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché si articola in una personale valutazione dei dati disponibili, a fronte di una motivazione immune da vizi che oltre a condividere la prima sentenza, richiamandone le argomentazioni, spiega la congruità della pena anche in ordine al discostamento dal minimo della pena base oltre che con riferimento ad aumenti per la continuazione rilevati come irrisori rispetto a quanto emerso.

Invero, è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indic:ato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo).

Anche il diniego del beneficio invocato risulta puntualmente e coerentemente motivato, a fronte di una mera censura di merito, anche essa inammissibile in questa sede.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Si deduce da parte di [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo l'eccessività del trattamento sanzionatorio, e con il secondo la mancata concessione illegittima del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è manifestamente infondato, perché si articola in una personale valutazione dei dati disponibili, a fronte di una motivazione immune da vizi che oltre a condividere la prima sentenza, richiamandone le argomentazioni, spiega la congruità della pena anche in ordine al discostamento dal minimo della pena base oltre che con riferimento ad aumenti per la continuazione rilevati come irrisori rispetto a quanto emerso. Invero, è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indic:ato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo). Anche il diniego del beneficio invocato risulta puntualmente e coerentemente motivato, a fronte di una mera censura di merito, anche essa inammissibile in questa sede. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 13434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris