CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeLorenzi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Umbria n. 306/2024, depositata il 5 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4082/2025Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 11912/2026Data pubblicazione 30/04/20261. – Con processo verbale di constatazione del 30 giugno 2022relativo agli anni 2019, 2020 e 2021, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dedita alla vendita al dettaglio di pellet, la Guardia difatture emesse da soggetti non realmente operativi, privi di strutturaaziendale e inadempienti ai propri obblighi verso il Fisco, che siinterponevano nelle operazioni commerciali in realtà poste in esserecon soggetti comunitari. In particolare, nell’anno 2019, la [OSCURATO:PERSONA] aver ricevuto e contabilizzato fatture emesse dalla Adoperàs.r.l. per euro 520.622,21 (euro 114.536,89 per IVA). Tale societàfornitrice: a partire dall’anno 2018, non presentava alcunadichiarazione dei redditi e dell’IVA, fatta eccezione per l’annualità2019, in cui tuttavia non veniva indicato alcun valore positivo onegativo; non disponeva di personale dipendente, nonché dicomprovante la consegna da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della merceriportata nelle fatture di acquisto, al fine di individuare il luogo dipartenza della merce; i documenti di trasporto presso [OSCURATO:PERSONA].r.l. (CMR) riportavano come mittente un soggetto U.E. e luogo diconsegna e destinatario la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre in nessundocumento si rilevava come destinatario la [OSCURATO:SOCIETA].; avevaricevuto un avviso di accertamento per l’anno 2019 della D.P. II diRoma, notificato il 28 agosto 2023, e resosi definitivo per mancataimpugnazione. Sulla base di tale processo verbale di constatazione,con avviso di accertamento n. T3N031101505/2022 l’Ufficio harecuperato l’IVA indebitamente detratta di euro 114.966,00 eaccertato una somma a titolo di IRES.La società impugnava l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Numero registro generale 4082/2025Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 11912/2026Data pubblicazione 30/04/2026Con sentenza n. 375/2/2023, la Corte di giustizia tributaria diPerugia ha accolto il ricorso, respingendolo soltanto riguardo alrilievo IRES.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, consentenza n. 306/2024, depositata il 5 settembre 2024, ha respintol’appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La società si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione dell’art. 2727 e2729 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Secondo quanto dedotto, sarebbe pacifico e incontroverso chel’Ufficio ha qualificato come soggettivamente inesistenti le operazionisottese alle fatture utilizzate dalla contribuente emesse dallaAdoperà s.r.l. e ha indicato circostanziati elementi indicativi dellanatura fittizia dell’operazione e della consapevolezza da parte dellacontribuente di inserirsi in un meccanismo fraudolento (assenza dipersonale dipendente, veicoli e strutture, nonostante la notevolecifra d’affari; la difformità dell’oggetto della cessione - pelletproveniente dall’est Europa - rispetto all’oggetto sociale - “altriservizi alle aziende”; i CMR indicano come destinatario delle merciimportate direttamente la sede della contribuente e non quella diAdoperà s.r.l.). La Corte di giustizia tributaria di secondo grado haNumero registro generale 4082/2025Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 11912/2026Data pubblicazione 30/04/2026escluso un nesso inferenziale tra fatti noti e il fatto che si volevadimostrare, in contrasto con gli approdi condivisi dallagiurisprudenza, in particolare negando che dai fatti addottidall’Ufficio e sopra richiamati potesse desumersi in via presuntiva lanatura fittizia dell’operazione e la consapevolezza della contribuentedi partecipare a un meccanismo volto alla sottrazione dell’IVA. LaCorte di giustizia tributaria si limiterebbe a un esame atomistico deglielementi presuntivi, omettendo di valutarne l’efficacia indiziantenell’insieme. Se esaminati nel complesso, i fatti indicatiassumerebbero carattere univoco, imponendo la conclusione che lefatture emesse dal fornitore si riferivano a operazionisoggettivamente inesistenti.1.1. – Il motivo è infondato.L’orientamento consolidato della Corte di cassazione (Cass. n.9851/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 25891/2023; in linea conCorte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte digiustizia, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20) individua due oggetti di prova nelle operazionisoggettivamente inesistenti. In particolare: l’Amministrazionefinanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore edè tenuta a provare la consapevolezza del destinatario chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.La prova può essere anche solo indiziaria e quanto alla“consapevolezza del destinatario” l’oggetto specifico dell’onereincombente sull’erario non è costituito dalla prova dellapartecipazione del soggetto all’accordo criminoso né dalla prova dellasua piena consapevolezza della frode ma solo che il contribuente“sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza inrapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione siinseriva in una evasione fiscale”.Numero registro generale 4082/2025Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 11912/2026Data pubblicazione 30/04/2026In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntualeelemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà dellapartecipazione e/o dell’esistenza della frode ma l’osservanza di unparametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta perl’attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia siprecisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avvisoqualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente”) .Le modalità per assolvere a tale onere da parte dell’Ufficio nonpossono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elementoche ha sì idoneità probatoria ma va suffragato da obbiettivi riscontri,quali, ad esempio, l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti.Correlativamente, sorge in capo al contribuente l’onere dellaprova contraria, ossia che il fornitore non è fittizio e che egli ha agitoin assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscaleperché ha adoperato - per non essere coinvolto in una tale situazione- la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto.Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili laregolarità della contabilità o la regolarità e congruità dei pagamentio la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.Questo perché si tratta di circostanze - le prime - già insite nellastessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relativea dati e documenti facilmente falsificabili), e - l’ultima - perchériferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie ed inidoneo di persé a dimostrare l'estraneità alla frode.Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria, conapprezzamento di fatto conforme alla decisione di prime cure, haesaminato tutti gli elementi dedotti e ha escluso che fossero privi deiNumero registro generale 4082/2025Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 11912/2026Data pubblicazione 30/04/2026requisiti di gravità, precisione e concordanza (secondol’apprezzamento compiuto, l'oggetto sociale della cedente, nella cuicategoria residuale di "altri servizi alle imprese" può rientrarel'attività prestata dalla Adopera; la mancanza di personale edotazioni strumentali in capo alla cedente Adopera era elementoprivo di gravità in ragione della particolare natura dell'attività svoltache può essere svolta dal solo amministratore, senza particolaridotazioni strumentali e senza necessità di magazzino; la mancanzadi altra documentazione oltre i CMR è irrilevante perché la consegnadiretta dal fornitore estero al destinatario finale è prassi normale ecorretta; l'unico elemento indiziario significativo resterebbe lamancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dellaAdopera, ma l'indizio non era ritenuto preciso, né concordante conaltri).Nel compiere tale complessiva valutazione di merito, peraltroassistita da “doppia conforme”, i giudici del gravame hannoesaminato le risultanze istruttorie alla luce dei motivi diimpugnazione (dopo l’esame degli elementi ritenuti indiziari vienenegata la pretesa difformità fra i CMR esibiti alla Guardia di finanzae quelli esibiti nel corso del procedimento di adesione sulla base deglirelationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione adessa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delleragioni poste a fondamento della decisione (Cass. n. 9830/2024). Lacensura proposta in questa sede, invero, mira a conseguire unainammissibile rivalutazione del merito.2. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Numero registro generale 4082/2025Numero sezionale 779/2026Numero di raccolta generale 11912/2026Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spesegenerali nella misura del 15% e accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente