CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 39770/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione di cui è parte il Ministero Dell'economia E Delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, dell’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e della Finanze che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese e la memoria di replica a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che insiste per l’ammissibilità e per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 05/06/2025 , ha rigetta to la richiesta avanzatadall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ex art. 314 cod. proc. pen di riparazione per la detenzione asseritamenteingiusta subita in carcere da l 05/07/2021 al 22/11/2023. [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a misura cautelare con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Barinell’ambito del procedimento penale n. 12573/19 R.G. G.I.P. del Tribunale di Bari (n. 700/19 R.G.N.R.) in quanto indagato per il reato di cui all'art.270 quinquies cod. pen., e accusato di avere, in concorso con altri,erogatodanaro destinato a sostenere le attività di organizzazioni combattenti antigovernative in Siria e, nello specifico, a finanziare jihadisti appartenenti ed affiliati all'autoproclamatosi Stato islamico. Più in particolare, a Te r lizzi [OSCURATO:PERSONA] veniva addebitato di avereinviato somme di denaro a svariati collettori esteri per metterle a disposizione di combattenti e militanti jihadisti, come da elenco dettagliato degli importi inviati, per il tramite del "[OSCURATO:PERSONA]" di Andria e dell’intermediariofinanziario [OSCURATO:PERSONA], in Russia, in Serbia e in Libano. Con sentenza del 28/10/2022 la Corte d'assise di Trani condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anniotto e mesi sei di reclusione per i delitti di cui all ’art. 270 quinquies 1 cod. pen. , ascrittigli alle lett . a), b), c), d), k) l ), o), p) e r), assolvendolo dalle residue imputazioni. Con sentenza della Corte di Assise di Appello del 22/11/2023 il [OSCURATO:PERSONA] veniva, invece,mandato assolto da tutti i reati ascrittigli perché il fatto non sussiste ed era conseguentemente dichiarata l'immediata inefficacia della misura cautelare ancora pendente La sentenza di assoluzione divenivairrevocabile il 09/10/2024 a seguito del rigetto da parte di questa Corte di legittimità del ricorso proposto dal P.G. di Bari (sentenzan. 44061/24). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta mancanza e/o illogicità della motivazione su alcuni dei temi trattati dall'impugnata ordinanza; violazione degli artt. 314 cod. proc. pen., 24 Cost. e art. 5, par. 5, CEDU, nella parte in cui la stessa ha ritenuto sussistere la colpa grave del prevenuto quale causa concorrente per l'ingiusta detenzione patita. Si lamenta in ricorso che il provvedimento impugnato, dopo avere succintamente elencato gli elementi indiziari posti a fondamento della misura emessa dal Gip del Tribunale di Bari in data 28.06.2021, nonché quelli che, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari del 22.11.2023, hanno condotto, in totale riforma della sentenza di condanna di primo grado, all’assoluzione con formula piena (perché il fatto non sussiste) il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati, abbia incentrato la sua attenzione esclusivamente sul momento genetico della misura, senza prestare la dovuta attenzione a tutto quanto, direttamente o a mezzo della propria [OSCURATO:PERSONA] tecnica, l'imputato ha fatto per dimostrare che quei versamenti, ipoteticamente diretti a finanziare il terrorismo islamico, in realtà avessero tutt'altra causale. Ripercorso il contenuto dell’ordinanza impugnata quanto ai comportamenti colposi ascritti al [OSCURATO:PERSONA], il difensore ricorrente deduce che, nonostante reiterate affermazioni di senso contrario (si pensi al richiamo, contenuto nel secondo e terzo capoverso di pag. 4, allorquando si sono espressi principi di diritto che impongono al giudice della riparazione di valutare anche il comportamento successivo al momento restrittivo della libertà, ritenendo colposo quello che comporta, quale effetto la mancata revoca di uno già emesso, oppure, come da penultimo capoverso di pag. 5, al riferimento alle condotte concrete del [OSCURATO:PERSONA] volte ad integrare una situazione che comportò anche la mancata revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale già emesso), l'impugnata ordinanza ha avuto riguardo esclusivamente al momento genetico della misura. Per il ricorrente, posto che di fronte a condotte oggettivamente sospette comunque esistevano già prima della ordinanza cautelare del 28.06.2021 elementi tali da richiedere maggiore prudenza rispetto a quella concretamente esercitata dall'[OSCURATO:PERSONA] inquirente, ciò che si contesta in ricorso è quanto accaduto all'indomani dell'esecuzione di quella ordinanza quando il [OSCURATO:PERSONA], reiteratamente ed in tutti i modi possibili, ha posto l'A.G. nelle concrete condizioni di verificare la ragione di quei versamenti, scontrandosi però conuna totale chiusura da parte prima degli inquirenti e poi della Corte di primo grado che si ritiene che totalmente assorba, travolgendola, quella iniziale colpa dello stesso. Il ricorrente ricorda in ricorso gli elementi, in positivo ed in negativo, esistenti prima dell'arresto, costituiti non solo dalle spiegazioni offerte il 20.06.2019 (due anni prima dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) subito dopo la subita perquisizione, ma anche da quella registrazione del 14.04.2021 in cui il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano discusso di un pacco fermo alla dogana (pag. 3 dell'impugnata ordinanza) e soprattutto, in negativo, dalla mancata individuazione, in anni di investigazione (la segnalazione alla DDA dell'indagine svolta in Francia è pervenuta il 21.11.2018, l'OlE della Procura della Repubblica di Bari all'[OSCURATO:PERSONA] francese è del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove la richiesta del Pm di emissione del decreto di giudizio immediato emesso dal Gup del Tribunale di Bari è del 27.10.2021) del presunto finanziatore primario che avrebbe fornito ai coimputati il denaro da inviare ai collettori che avrebbero dovuto mettere a disposizione dei foreign fighters terrorist. Si sottolinea che la domanda di riparazione elenca ed allega le iniziative inutilmente spese dal [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la sua totale estraneità al finanziamento terroristico (e ciò pur prescindendo dall'espletato riesame ex art.309 cod. proc. pen. con contestuale deposito di una memoria difensiva in cui comunque si spiegavano le ragioni di quei versamenti con indicazione dei siti internet presso i quali si effettuavano gli acquisti online), che vengono ricapitolate alle pagg. 7-8 del ricorso. Per il ricorrente numerose sono state leistanze difensive di sostituzione della misura cautelare per affievolimento delle esigenze cautelari (si pensi a quella depositata all'indomani dell'escussione dei testi della [OSCURATO:PERSONA] e rigettata dalla Corte di Assise il 29.04.2022, allegato n. 14 alla domanda), ovvero altri momenti processuali in cui si sarebbe dovuto prendere atto della insussistenza del fatto di cui all'imputazione per cui il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto in carcere, quali ad esempio il suo esame (reso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il cui contenuto è ricordato alle pagg. 38 —39 della prima sentenza), nonché quello dello stesso Ing. Fantasia (reso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui a pag. 36 della stessa. In particolare, davvero ingiustificabile si reputa l'inerzia investigativa successiva a quanto dettagliatamente illustrato nell'istanza istruttoria al Pm del 26.07.2021, cui erano allegate dichiarazioni scritte dell'imputato che spiegavano compiutamente le causali dei propri acquisti all’estero. Si passano in rassegna in ricorso tutta una serie di snodi del procedimento penale, come quello afferente alla richiesta difensiva di accertamenti sugli indirizzi email, sull’accountfornito dalla difesa, cui non fece seguito la necessaria attività da parte del PM e del suo consulente, come riconosciuto dalla sentenza di assoluzione alle pagg. 8-9. E cui non diede il giusto peso neanche il giudice di primo grado, negando una perizia reiteratamente sollecitata, fino a che a quell'account accederà per la prima volta solo il C.T.P. di parte, come emerge dalla sua consulenza la cui produzione in udienza subirà travagliate vicissitudini. Rileva il ricorrente che, come non ha mancato di osservare la Corte territoriale (pagg. 7 - 8 della sentenza di assoluzione ) : «… da tale consulenza emerge il recupero dal dispositivo cellulare del [OSCURATO:PERSONA] di 8 e-mailrelative ad un periodo non di molto successivo all'ultimo versamento contestato con il sito venditore [OSCURATO:PERSONA]; nonché con [OSCURATO:PERSONA] del sito venditore Jammer4us). Dal contenuto delle stesse si evince che il Terlizziha trattato solo dispositivi elettronici. E a pag. 10 sempre della sentenza assolutoria, in risposta all'indizio di colpevolezza costituito dal frazionamento del pagamento per importo e mittente, la Corte territoriale ha esattamente osservato che anche nel commercio online è pratica diffusa quella di frazionare il pagamento allorquando si utilizzino agenzie di trasferimento monetarie e la somma da pagare sia superiore ai 1.000euro. A tal proposito il consulente della [OSCURATO:PERSONA]. Fantasia ha infatti estrapolato dall'account in uso al [OSCURATO:PERSONA] una mail della società [OSCURATO:PERSONA], delle ore 13:30 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era il sito venditore che richiedeva il frazionamento dell'operazione richiesta dal prevenuto circa l'acquisto di un dispositivo Toyota, quale modalità idonea ad utilizzare le agenzie di trasferimento monetario aggirando il divieto della somma massima pro-capite di 1.000euro. Ed allora, per il ricorrente non vi è dubbio che, se gli inquirenti avessero correttamente effettuato gli accertamenti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] il 26 / 07 / 2021 appena 19 giorni dopo l'esecuzione della misura genetica, sarebbero emerse quelle stesse circostanze (siti venditori, corriere utilizzato, frazionamento dell'importo, indicazione di un'agenzia libanese a cui inviare la somma di denaro da parte del sito venditore [OSCURATO:PERSONA], etc.) che hanno poi portato all'assoluzione, sia pure in secondo grado, del prevenuto. In altri termini, si sostiene che, con l'istanza istruttoria sopra richiamata,si è interrotto il nesso causale tra l'originaria colpa del [OSCURATO:PERSONA] (che, nonostante la presenza di elementi comunque di conforto alla tesi difensiva, poteva ritenersi giustificata dalle condotte così tanto valorizzate nell'impugnata ordinanza) e la misura carceraria, la cui prosecuzione non è più dipesa dalla sua condotta: lo stesso ha infatti puntualmente messo in condizioni gli inquirenti di verificare il fondamento della suatesi difensiva ed in particolare la ragione di quei versamenti, tant'è vero che quando finalmente (e faticosamente) la [OSCURATO:PERSONA] riuscirà ad effettuano, verrà assolto principalmente proprio sulla base ditali verifiche. Il ricorrente richiama i dictadi Sez. 3 n. 45593/2017, Sez. 3 n. 42941/2019 e Sez. 4 n. 13385/2020, Sez. 4 n. 20778/2024 e ricorda che la causa ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione costituita dalla colpa grave si realizza quando vi sia un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare in relazione sia al suo momento genetico, sia al suo mantenimento, risultando quindi rilevanti, nella prospettiva del g iudice della riparazione, gli elementi sopravvenuti che avrebbero potuto determinare e hanno poi determinato il venire meno delle condizioni di permanenza della stessa Tutto ciò premesso e documentato, il ricorrente ritiene che possano individuarsi già due vizi di legittimità. In primo luogo si sarebbe di fronte ad una macroscopica mancanza di motivazione sul comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso la sua difesa tecnica,dopo l'adozione della misura carceraria , laddove lo stesso ha posto in condizioni gli inquirenti di verificare che nulla aveva a che fare con la gravissima fattispecie criminosa per cui era stato arrestato, per cui, ove il giudice dell'ingiusta detenzione intenda rigettare la relativa domanda, non può trascurare di motivare sul perché tale condotta successiva faccia permanere in capo al prevenuto una grave colpa ostativa al riconoscimento riparatorio. In secondo luogo, si sarebbe di fronte alla violazione delle norme che regolano l’istituto dell’ingiusta detenzione e delle pertinenti coperture costituzionali e convenzionali poiché, come visto, la grave colpa ostativa al riconoscimento della riparazione non può essere solo quella esistente al momento genetico della misura, ma deve persistere anche durante la sua esecuzione. Sempre in punto di diritto, inoltre, ricorda il ricorrente essere pacifico che il giudice dell’ingiusta detenzione non possa rivalutare in chiave di condotta gravemente colposa gli stessi elementi per i quali il giudice del merito abbia escluso la loro capacità indiziante. Ebbene, si ritiene che l'impugnata ordinanza sia ampiamente connotatadi tali violazioniin relazione a molteplici temi che , a dire del giudice della riparazione, sarebbero idonei a realizzare un comportamento gravemente opaco. Il ricorrente, sul punto, sottolinea che: 1) nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] inoltrò somme in contanti a soggetti stranieri, alcuni dei quali in Paesi in cui sono presenti formazioni di estremismo islamico e terrorismo (il Libano e la Serbia), il giudice della riparazione dimentica, in primis, quanto già ebbe a statuire la prima sentenza (e cioè che, essendo stato contestato il finanziamento al terrorismo islamico, gli unici versamenti di cui si doveva tener conto erano quelli diretti verso l'area di operatività del cd. Stato islamico operante in Siria, ovverosia il Libano, gli [OSCURATO:PERSONA] e la Turchia, mandando assolti gli imputati per gli altri versamenti tra cui proprio quelli verso la Serbia invece citata dalla Corte territoriale). Ma, soprattutto, trascura poi che la sentenza assolutoria di secondo grado (pag. 7) ha ritenuto che, esclusi i due versamenti indirizzati verso "[OSCURATO:PERSONA]", le restanti operazioni avevano quali destinatari soggetti sparsi in tutta la zona Mediorientale nonché in quella dell'Europa dell'Est senza che nessuno ditali destinatari è stato indicato quale collettore didestinatari di somme di denaro, al fine di acclarare la loro professione, il legame con ambienti quanto meno simpatizzanti del terrorismo islamico o con soggetti direttamente coinvolti in tali associazioni. Dunque l'impugnata ordinanza recupererebbe come grave condotta colposa un dato che secondo il definitivo giudizio di merito non è nemmeno un indizio ... ma al più un semplice sospetto);2) nel ritenere che tali versamenti siano avvenuti in assenza di giustificazioni e senza conservare alcuna ricevuta, il giudice della riparazione trascura di considerare che, in più momenti processuali (ivi comprese le s.i.t.del 20/06/2019) il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito puntuali giustificazion i di tali vers amenti, fornendo,quantomeno con l'istanza istruttoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la possibilità di riscontrarle. E cheil giudice del merito ha ritenuto condivisibile l'assunto difensivo secondo cui, trattandosi di commercio “a nero”, non poteva esserci traccia dei pagamenti delle vendite di autovetture o di parti delle stesse effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] e dai complici, che non poteva che avvenire per contanti (pag. 16: trattasi di osservazione valida anche per le ricevute dei versamenti che, per la stessa ragione di un commercio "a nero", non venivano conservate);3) nel sottolineare che la mediazione nei trasferimenti era affidata ad un centro di servizi finanziari collocato in un Paese in qualche modo ricollegabile ad attività terroristiche, la Corte territoriale non considera, diversamente dalla Corte di Assise di Appello, che, ad esempio, fu proprio il sito venditore [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8 della sentenza assolutoria) ad indicare un'agenzia libanese dove effettuare il versamento per l'acquisto di un dispositivo Toyota, di talchè non può essere una condotta gravemente colposa pagare nel luogo indicato dal venditore di un bene;4) sul frazionamento, per importo e per mittente, del denaro da inviare ai siti venditori, la Corte di Assise di Appello aveva già evidenziato come fosse pratica frequente anche nel commercio online, fermo restando che anche in tal caso è emerso che si è trattata di una specifica indicazione del sito venditore [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della più volte citata mail relativa all'acquisto di un dispositivo Toyota, ma ciò nonostante tale condotta viene ad essere ritenuta gravemente colposa tanto da giustificare la misura custodiale per finanziamento del terrorismo islamico; 5) nell'attribuire analogo significato al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva introiti personali e quindi movimentava denaro per conto di altri, il giudice dell'ingiusta detenzione trascura di considerare che, come risulta a pag. 16 della sentenza assolutoria, sia del tutto normale rispetto ad un commercio "a nero" operare per contanti, di talché ove si fosse operato nel senso indicato dall'imputato per verificare la veridicità delle sue giustificazioni, nulla di gravemente colposo sarebbe emerso; 6) la sentenza assolutoria spiega ampiamente anche il contenuto delle intercettazioni che, per prudenza delle conversazioni ed espressa necessità di contattare un terzo soggetto subito dopo le perquisizioni, furono ritenute indizianti (la perquisizione avvenne per la grave ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R.309/90, si trattava di un commercio "a nero", aveva ad oggetto Jammers la cui detenzione, secondo la Corte di Assise di Appello, costituiva di per séreato - ma sul punto si tornerà in seguito - tutti elementi idonei a giustificare la prudenza nei colloqui, laddove i soggetti dacontattare dopo le perquisizioni altri non erano che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed il suo avvocato, giacché,ove fossero nate problematiche per quei versamenti, trattandosi del principale artefice degli stessi, era lui che avrebbe dovuto occuparsene);7) la Corte territoriale, infine, giunge finanche a ritenere certo un dato ritenuto non tale dalla sentenza assolutoria -ovverosia che il [OSCURATO:PERSONA] abbia mantenuto rapporti con collettori esteri poi risultati collegati pure al terrorismo internazionale - laddove è invece chiaro (cfr. pag. 6 della sentenza di secondo grado) che i due versamenti effettuati dagli imputati verso tale "[OSCURATO:PERSONA]" due anni dopodi quelli segnalati dall'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria francese non è affatto certo che siano stati indirizzati allo stesso soggetto. Ciò perchésolo per i versamenti francesi vi è stata la completa identificazione del prenditore,mentre i medesimi accertamenti non sono stati effettuati rispetto ai due versamenti dagli inquirenti italiani al fine di verificare la corrispondenza dei dati identificativi, oltre alla non trascurabile circostanza che, come da ricerche difensive da fonte aperta, nella stessa città di destinazione vi sono numerosi individui con tali generalità, di cui alcuni operanti nel settore di vendita online di strumenti elettronici per autovetture (dunque il dato della identità di un unico destinatario dei versamenti degli imputati con un collettore del finanziamento al terrorismo islamico, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata ordinanza, è tutt'altro che certo, al più solo ipotizzato subordinatamente dalla Corte di Assise di Appello allorquando ha osservato come, pur volendo ritenere d imostrata tale identità, non può ragionevolmente escludersi che tale [OSCURATO:PERSONA] non si limitasse a fungere da collettore di denaro destinato a finanziare terroristi, ma si prestasse altresì a ricevere denaro per il commercio illegale online da parte di operatori libanesi). In conclusionedi tale motivo, per il ricorrente il giudice della riparazione non solo ha apprezzato l'esistenza di una colpa grave nel comportamento del prevenuto solo all'atto dell'adozione della misura carceraria, ma il più delle volte lo ha fatto recuperando comportamenti per i quali il giudice del merito ha definitivamente statuito non costituire indizi di colpevolezza. Il ricorso poi si sofferma sulla problematica relativa a ciò che la Corte territoriale ha indicato come spiegazione alternativa recepita dalla Corte di Assise di Appello (traffico internazionale di articoli riguardanti il settore automobilistico, quali software, avviatori di emergenza per diagnostica, chiavi elettroniche e jammerper la commissione professionale ed organizzata di furti di autovetture), che realizzerebbe una gravissima condotta del soggetto, particolarmente losca, oltre che fortemente equivoca e, nella sostanza, nemmeno priva di contorni di reale illiceità penale. Ebbene, come si legge in ricorso, da quanto risulta dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede dell'esame dibattimentale richiamato nella prima sentenza, esame cui si è puntualmente sottoposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato come non è detto che il materiale acquistato fosse necessariamente destinato ai furti di autovetture,giacché le chiavi neutre possono essere acquistate per duplicare le chiavi dell'auto(il difensore ricorda che, rispondendo ad una sua domanda il proprio assistito ha riferito di non poter escludere che quelli a cui vendevi questa attrezzatura la usassero per rubare le macchine, ma che non era suocompito saperlo).E che solo in relazione agli jam m er ha dichiarato che gli stessi vengono utilizzati per inibire segnali telefonici e satellitari, ancorché, ai sensi dell'art. 617 bis cod.pen., non è punita la mera detenzione ma la loro installazione. Tale possibile illecito utilizzo, con conseguente coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] e ei suoi coimputati, fosse l'unica ragione della preoccupazione degli stessi è espressamente dichiarato dal prevenuto nel corso del suo esame (pag. 23 del verbale di udienza sopra citato ed allegatodal ricorrente). Dunque, per il ricorrente: a. non è affatto dimostrato che gli acquisti posti a base di quei versamenti fossero effettivamente destinati alla commissione professionale ed organizzata di furti di autovetture e che, ove lo fossero, vi sia stata la consapevole partecipazione a tale attività del [OSCURATO:PERSONA]; b. in relazione all'unico bene per il quale il collegamento ad un'attività criminosa è più evidente, gli jammer, non solo, affinché costituisca reato, è necessaria l'ulteriore attività della installazione rispetto alla mera detenzione, ma non è consentita l'applicazione della misura carceraria, giacchéreato punito con la reclusione da uno a quattro anni (solo quando sia dimostrato che il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale la pena edittale massima sale a 5 anni consentendo tale misura, di talché si deve immaginare non solo l'attività di installazione, ma anche la direzione finalistica della stessa). Con un secondo motivosi lamenta mancanza di motivazione sulle ragioni per cui l'eventuale colpa del prevenuto non sia stata ritenuta lieve; violazione degli artt. 314 cod. proc. pen., 24 Cost, e art. 5, par. 5, CEDU, nella parte in cui la stessa ha ritenuto sussistere la colpa grave del prevenuto quale causa concorrente per l'ingiusta detenzione patita. Per il ricorrente, le ragioni che precedono dimostrano come, in via estremamente subordinata, andava riconosciuta quantomeno l'esistenza di una colpa lieve e non grave. Ci si duole che, d opo che a pag. 1 della impugnata ordinanza si afferma che l'istante ha subito la custodia cautelare anche per propria grave colpa, non una parola viene più spesa per graduare la stessa ed escludere la diversa possibilità di ritenerla quantomeno lieve e anche a tal fine non si è consideratala condotta del [OSCURATO:PERSONA] successiva alla misura e non si è tenuto conto dell'atteggiamento di totale chiusura alle ragioni difensive, definitivamente acclarate, sia degli inquirenti che della Corte di primo grado, n emmeno considerandosi tutte le lacune investigative puntualmente indicate nell'atto di appello.A leggere l'impugnata ordinanza – conclude il ricorrente - sembrerebbe che ogni colpa è solo del [OSCURATO:PERSONA] e che l'[OSCURATO:PERSONA] non abbia punto sbagliato ne durante le indagini, né al momento dell'emissione dell'ordinanza custodiale, né ancora durante tutto il processo sino alla sentenza di secondo grado! Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata. 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Il provvedimento impugnato, con motivazione logica e congrua, e corretta in punto di diritto —e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — —dà esaurientemente conto delle ragioni, individuate in plurimi comportamenti colposi del ricorrente, dedito ad un’attività illecita seppur diversa da quella ipotizzata, che sono stati ritenuti ostativi alla concessione del chiesto indennizzo. Per contro, il ricorrente focalizza il proprio ricorso ripercorrendo ed analizzando tutti quegli elementi che hanno poi portato il giudice di secondo grado ad assolvere l’imputato, non ritenendo provata al di là di ogni ragionevole dubbio la destinazione alle finalità terroristiche ipotizzate in imputazione. Sottolinea, inoltre, la complessità degli snodi processuali che hanno portato, anche attraverso tutta una serie di accertamenti tecnici, all’esito favorevole per il proprio assistito nel processo di cognizione. Si duole, poi, che quelli ed altri accertamenti tecnici, richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto essere maggiormente tempestivi. Ma, a ben guardare, non contrasta in alcun modo criticamente il percorso argomentativo del giudice della riparazione circa l’effettività dei comportamenti colposi ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, trascurando che era anche intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, non si contestano i profili di colpa, ma li si confina ad un momento precedente alla misura, sostenendo che successivamente le spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto mettere in condizione gli inquirenti di addivenire prima a conclusioni favorevoli al [OSCURATO:PERSONA], hanno reso ininfluenti quei comportamenti colposi ai fini quanto meno del mantenimento della misura. La tesi non è, tuttavia, fondata in quanto non tiene conto che, come si evince dalla sentenza di merito di secondo grado, all’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] si è addivenuti dopo un complesso iter dibattimentale attraverso il necessario vaglio, nel contraddittorio delle parti, di una pluralità di elementi di prova tra loro contrastanti. Va rilevato che non appare fondato, in punto di diritto, il rilievo che si legge a pag. 15 del ricorso laddove si afferma che «ilgiudice dell’ingiusta detenzione non possa rivalutare in chiave di condotta gravemente colposa gli stessi elementi per i quali il giudice del merito abbia escluso la loro capacità indiziante».Il giudice della riparazione, infatti, non può utilizzare fatti esclusi dal giudice dell’assoluzione, ma certamente può e deve tener conto di quelle emergenze che, pur se non ritenute idonee quali prova dei fatti di cui all’imputazione, lo sono sul versante della colpa. Costituisce, infatti, ius receptum che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, rappresentata dall’aver dato causa, da parte del richiedente, all’ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti del soggetto colpito da misura cautelare, che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, ma non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali la riparazione può attribuire valenza diversa da quella ritenuta dal giudice della cognizione" (cfr. ex multisSez. 4, n. 34656 del 3/6/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 3, n. 20128 del 26/3/2004, Clericò, Rv. 228883). 2. Va premesso, laddove il ricorrente segnala con entrambi i motivi di ricorso la violazione di norme costituzionali e/o convenzionali, che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, allepagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)». Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc.pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale(cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta. 3. Sempre in premessa, va ricordato essere principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma 3cod. proc. pen. (al quale rinvial'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 4. Il giudice della riparazione , come si diceva poc’anzi, motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. -non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenutecon persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 5.Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione exart. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'an debeaturoccorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenzadi un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. Sez. 4, n. 45418/2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710/2014 e daSez. 4, n. 1422/2014: « ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del dirittoall'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, purtesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...». 6. Nel provvedimento impugnato si ricorda che alla misura restrittiva nei confronti dell’odierno ricorrente si pervenne in quanto un’indagine della Procura Antiterrorismo di Parigi aveva evidenziato l'esistenza di finanziamenti, mediante il circuito [OSCURATO:PERSONA],operati in favore di soggetti stranieri, presenti in P aesi a rischio di terrorismo, definiti come collettori di denaro poi messo a disposizione di foreign fightersterroristi. In tale ambito investigativo figuravano operazioni svolte anche dagliitaliani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di un collettore di fondi, tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche da loro riscosso gli importi in Libano. Le indagini estere avevano accertato che quattro persone francesi avevano inviato somme a loro parenti che si trovavano in Siria in qualità di combattenti al fianco di associazioni di matrice terroristica e che le modalità adottate dai francesi erano proprio le medesime impiegate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di MarcHaddad (così le dichiarazioni acquisite dall'autorità francese a pag. 7 e a pag. 13 dell’ordinanzacautelare, in particolare quelle della madre di un combattente, [OSCURATO:PERSONA]). Le indagini italiane consentivano di accertare che si erano verificati simultanei invii di denaro al medesimo destinatario con appositi frazionamenti delle operazioni finanziarie per eludere le soglie di controllo e di segnalazione dettate dalle nonne antiriciclaggio ed aggirare i divieti di invio di denaro al di sopra dei mille euro. Tra questi vi erano anche versamenti eseguiti dall'odierno istante [OSCURATO:PERSONA]. Sul profilo Facebook di [OSCURATO:PERSONA] c'erano foto di "amici' di quest'ultimo che denotavano una loro chiara vicinanza agli ambienti estremisti islamici, trattandosi di immagini aventi ad oggetto l'ostentazione del possesso di armida guerra da parte di soggetti stranieri. Tale ultima circostanza — come si ricorda nel provvedimento impugnato — ha influito anche sulla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], atteso che le operazioni di inviodi denaro avvenivano quasi sempre dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] servizi [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA],che in molte circostanze venivano svolte contestualmente da più coindagati, e che i pagamenti erano indirizzati a soggetti e luoghi palesemente riconducibili all'estremismo islamico sicché, in tale contesto, la conoscenza anche da parte di uno solo dei coindagati della finalità dei finanziamenti verosimilmente era condivisa con gli altri, atteso che tutti agivano con le medesime modalità e talora insieme (le occasioni in cui [OSCURATO:PERSONA] ha agito unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], sono indicate a pag. 33 e 34 dell'ordinanza cautelare). Risultava altresì che gli indagati fossero del tutto privi di reddito e di occupazionee non avevano, quindi, alcuna ragione lavorativa per compiere tale tipologia di movimentazione di denaro, soprattutto a livello internazionale, e nemmeno la reale possibilità di inviare proprie somme all'estero; ciò nonostante, constavano numerosissime transazioni di moltissimi soggetti, tra cui i predetti, non solo verso il Libano, ma anche verso la Bulgaria, gli [OSCURATO:PERSONA], la Serbia, la Russia, il Libano, la Giordania, la Turchia e la Thailandia (v prospetto a pag. 27), a favore di nominativi stranieri e per Importi di centinaia di euro, anche se sempre sotto la soglia dei mille creo per eludere i controlli. Dopo una attività di perquisizione subita l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] per informarlo e questi aveva subito contattato Lopetusoe poi [OSCURATO:PERSONA]. A quest'ultimo aveva scritto con un sm s : "Ti devo parlare urgentemente è successo un casino rispondimi”.Più nello specifico, nel corso della conversazione sub RIT 883/19, prog. 559, intervenuta in data 11/06/2019, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito della perquisizione locale effettuata in pari data, il primo informa quest'ultimo dell'intervento della Guardia di Finanza presso la propria abitazione, chiedendo di un terzo soggetto (“sìa casa è andata la Finanza, mòproprio! quello dove sta?") che il [OSCURATO:PERSONA] si impegna a chiamare nell'immediato ("quello adesso lo chiamo... ") incalzato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a propria volta, in pari data, alle ore 8,04, ha contattato [OSCURATO:PERSONA] e nel corso della conversazione tra i due, sub RIT 502/19, prog. 999, chiede al secondo se i militari fossero andati via, ricevendo risposta negativa, riferendo al predetto [OSCURATO:PERSONA] del coinvolgimento della propria madre e della propria sorella, di cui aveva adoperato i documenti. La natura illecita dell'attività –ricorda ancora il provvedimento impugnato -è confermata della conversazione intercorsa in pari data, ma qualche ora più tardi, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sub RIT 502/19, prog.1005, nel corso della quale il primo chiede al secondo un incontro urgente, precisando di non poterne parlare per telefono ("non te lo posso due per telefono e capisci a me!”)e sottolineando la gravitàdi quanto accaduto ("ti devi ricordare Vincè per forza perch é è grave il fatto è propriograve”) che non consente di parlarne telefonicamente e impone un incontro di persona tra tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il [OSCURATO:PERSONA], cui viene fatto espresso riferimento ("non te lo posso dire fratello ca r o per telefono - incompr.- ci dobbiamo vede r e e ci dobbiamo vedere di persona calcola che c'entri pure tu stai puretu! Hai capito? Alloraci dobbiamo ved ere tutti quanti e dobbiamo ragionare, va bene?E mi raccomando : fai uno squillo o a me o a Gi ammarco e ci vediamo”).Altri elementi di sospetto erano l'assenza di decimali nelle cifre inviate ed il mancato rinvenimento di ricevute dei versamenti nel possesso degli indagati all'atto delle perquisizioni. Sulla scorta di tale compendio indiziario è stata emessa e mantenuta la misura e, come si ricordava in premessa, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado. In appello, tuttavia, si è pervenuti ad una pronuncia assolutoria che, come ricorda l’ordina impugnata, non è stata frutto di una ritenuta insussistenza di tali fatti, ma della mancata prova che gli stessi potessero provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, delle finalità di finanziamenti terroristici. Secondo la Corte di Assise di Appello c'era una concreta spiegazione alternativa rispetto alla contestazione accusatoria e difettava la sicura dimostrazione della finalità di finanziamento del quadro terroristico internazionale a mezzo di quelle operazioni di trasferimento di fondi. Il giudice dell’assoluzione sottolineava che: a. non erano stati eseguiti accertamenti da parte degli inquirenti italiani per verificare la corrispondenza dei dati identificativi del soggetto libanese con quelli acclarati dalle autorità francesi ma relativi a versamenti effettuati due anni prima da cittadini francesi, non bastando il fatto che i due accrediti fossero avvenuti presso la medesima agenzia libanese, visto che da fonte aperta risultava che con il nome di [OSCURATO:PERSONA] c'erano anche soggetti che operavano nel settore della vendita online di jammer e chiavi elettroniche, contesto nel quale uno degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], cui operativamente interessato per compiere furti di autovetture; b. anche a voler ritenere dimostrata l'identità del soggetto in questione, non si poteva escludere che [OSCURATO:PERSONA] non si limitasse a fungere da collettore di denaro destinato a finanziare i terroristi, ma si prestasse a ricevere anche denaro per un commercioillegale di operatori libanesi; c. gli imputati erano avulsi dal contesto ideologico del terrorismo islamico; d. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto una consulenza tecnica da cui emergevano otto e-mailpresenti nel telefono cellulare del predetto imputato con contatti intervenuti in siti di vendita per trattare dispositivi elettronici relativi ad autovetture e jammer (dei disturbatore di segnal e in grado di interferire con il funzionamento di impianti antifurto delle abitazioni e delle autovetturesolitamente utilizzati dai ladri d’auto). e. risultava che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sottoposto ad un procedimento penale per un tentato furto di auto e che nell'occasione fosse stata sequestrata una notevole quantità di congegni elettronici, tra cui centraline elettroniche e jammer (pag. 9 della sentenza); f. nelle operazioni di trasferimento internazionale non mancavano anche alcuni versamenti effettuati (non a cifra tonda ma) con decimali; dunque, per importi tipicamente correlabili con prezzi di acquisti effettuati online; g, il frazionamento dei versamenti era dettato dalla necessita di eludere le segnalazioni, trattandosi comunque di commerci vietati; h. in una registrazione del 14/04/2021 il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano discusso di un "pacco fermo alla dogana" e tanto confermava indirettamente che somme fossero inviate per ricevere beni e non necessariamente per finanziare il terrorismo internazionale; i. le fotografie ritraenti jihadisti armati erano state postate su Facebook da soggetti "amici" di [OSCURATO:PERSONA]; nessuno dei quattro soggetti presenti nelle immagini apparteneva effettivamente al terrorismo islamico siriano, trattandosi di un rwandese residente a Londra, di due cittadini dell'Iraq e di un cittadino residente in Pakistan; e le immagini non erano neanche state condivise dal Petruzzelii con. i coimputati; l. l'assenza di tracce documentali dei versamenti in occasione delle perquisizioni era dovuta al fatto che le operazioni concernevano il commercio illegale anche di jammer, il cui possesso era illecito ai sensi dell'art. 617 biscod. pen., ed avvenissero in un contesto delinquenziale organizzato di furti di autovetture, ambito che non poteva che essere regolato dall'uso di contante; m. il [OSCURATO:PERSONA] avevaproprio per tale ragione, disponibilità economiche tali da dichiararsi disponibile a sostenere anche le spese legali per il [OSCURATO:PERSONA]. 7. Diversamente dal giudice della cognizione, il giudice della riparazione non doveva rivalutare la valenza di tali comportamenti rispetto all’ipotizzato reato — già esclusa dalla sentenza di assoluzione —bensì verificare se avessero avuto una valenza colposa e si ponessero in un rapporto sinergico con l’adozione e il mantenimento della misura. E ha correttamente effettuato tale verifica, dando atto degli indicatori fattuali della condotta gravemente negligente dell’indagato, da cui è scaturita con rapporto di causa effetto la detenzione ingiustamente subita. Nel provvedimento impugnato si richiamano plurimi comportamenti non smentiti dalla sentenza di assoluzione quali: a. l'inoltro da parte del [OSCURATO:PERSONA] di somme in contanti a soggetti stranieri, alcuni dei quali verso il Libano, Paese in cui sono presenti formazioni di estremismo islamico e terroristiche, in assenza di giustificazioni e senza conservare alcuna ricevuta; b. la mediazione nei trasferimenti affidata ad un centro di servizi finanziari collocato in un paese in qualche modo ricollegabile ad attivitàterroristiche; c. l’essersi avvalso di un centro di servizi di trasferimento di denaro all'estero insieme ad altri soggetti, con cui concertava l'invio delle somme sulla base di operazioni distinte riconducibili a mittenti diversi; d. i versamenti eseguiti da altre persone ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), come da documentazione rinvenuta nel corso della perquisizione eseguita presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sempre in assenza di giustificazioni ed in quanto tali, riconducibili a transazioni eseguite per conto di un sender ignoto che forniva a costoro le somme da trasferire oltre al relativo compenso per il trasferimento; e. il fatto che le operazioni in questione erano frazionate negli importi, pur superando nel complesso il limite dei 1.000 euro, meccanismo idoneo ad eludere i sistemi di segnalazione delle operazioni sospette in seno alla normativa antiriciclaggio e sviare possibili investigazioni; f. la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non tratteneva le ricevute dei versamenti, così come i suoi complici, non lasciando in tal modo traccia alcuna delle operazioni; g.il fatto che ilricorrente non disponeva di introiti personali e quindi le transazioni risultavano compatibili con la movimentazione di denaro per conto di altri senza alcuna lecita ragione ancorabile a un'attività occupazionale lecita; h.la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] dava corso a ripetuti trasferimenti di denaro all'estero, frazionati in importi sotto soglia e facendo ricorso a prestanome; i.il fatto che dalle intercettazioni emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] manteneva un profilo prudentissimo e un assoluto riserbo nei colloqui con terzi, su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], esprimendo la massima preoccupazione per le perquisizioni subite e la necessità di contattare un terzo soggetto; l. l’insufficienza delle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente quale persona informata dei fatti il 20/06/2019 a spiegare la condotta molto nebulosa e gravemente imprudente tenuta da [OSCURATO:PERSONA] (nella circostanza, subito dopo la perquisizione subita dallo stesso e qualche giorno dopo quelle subite dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formalmente eseguite per la ricerca di stupefacente ma documentalmente mirate a ricercare riscontri all'ipotesi accusatoria del finanziamento al terrorismo islamico, ad espresse domande della GdF il [OSCURATO:PERSONA], sia pure addossando la maggiore responsabilità al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarò che quei versamenti servivano per pagare componentielettronici tipo chiavi neutre da codificare ...). L’assoluzione dell’imputato da parte della Corte d’Assise d’Appello, valorizzando una diversa lettura degli elementi posti a base della condanna intervenuta in primo grado e degli ulteriori elementi forniti dalla difesa, non privi, tuttavia,come rileva il giudice della riparazione, di contorni di reale illiceità penale (traffico internazionale di articoli elettronici riguardante il settore automobilistico, quali software, avviatori di emergenza per diagnostica, chiavi elettroniche e jammerper la commissione professionale ed organizzata di furti di autovetture), è stata motivatamente ritenuta non incide nte sulla valenza ostativa delle richiamate condotte ai fini della riparazione. La Corte barese, con motivazione logica e congrua, ha evidenziato come, sulla base dei fatti storici non esclusi dal giudice della cognizione, le condotte colpose del [OSCURATO:PERSONA], non prive di aspetti di illiceità, sia pur indirizzate in un'altra direzione operativa, integrino una colpa grave che si è posta in termini di stretto nesso causale con la privazione della libertà personale subita, ostativa, pertanto, al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Si tratta infatti di condotte reiterate, non univocamente riconducibili solo ai mercati clandestini inerenti ai veicoli, anomale per il contesto operativo prescelto (gestione di rapporti con collettori esteri), per l'area geografica dei destinatari dei fondi, collocati in zone in cui si gestivano affari di interesse del terrorismo internazionale, per l'oscura fonte del finanziamento (non avendo il [OSCURATO:PERSONA] adeguate risorse personali), nonché per le modalità concrete delle transazioni (frazionamenti dei pagamenti per eludere i controlli e le segnalazioni); condotte non agevolmente interpretabili in senso differente attesi i paesi di destinazione, l’identità di alcuni destinatari, il mezzo di trasferimento impiegato e gli accertati contatti con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta non disdegnava di avere amicizie Facebook proprio con soggetti che ostentavano foto di persone impegnate ad impugnare armi da guerra. Inoltre, dopo aver affermato che anche la spiegazione alternativa non era priva di contorni di reale illiceità penale, la Corte territoriale, per il contesto operativo prescelto (gestione di rapporti con collettori esteri non univocamente riconducibili solo a quei mercati clandestini inerenti ai veicoli ed infatti poi risultati collegati pure al terrorismo internazionale), per l'area geografica dei destinatari dei fondi (collocati in Nazioni in cui si gestivano affari per il terrorismo internazionale), per l'oscura fonte del finanziamento (non avendo il [OSCURATO:PERSONA] adeguate risorse personali), nonché per le modalità concrete frazionamenti dei pagamenti per eludere i controlli e le segnalazioni), ha logicamente ritenuto che quelle condotte non erano nemmeno agevolmente interpretabili in senso differente, rendendo indispensabile l'intervento concretamente operato dell'[OSCURATO:PERSONA] e non consentendo neanche di fare subito chiarezza nella vicenda esaminata. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente contribuìa generare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale scaturì, con rapporto di causa- effetto, la detenzione ingiustamente sofferta. Infondato appare il rilievo che, in ogni caso, le spiegazioni fornite nel corso del procedimento erano state idonee almeno a ritenere ingiustificato il protrarsi della misura. Ed invero, la sentenza di condanna in primo grado prova il contrario. E solo gli ulteriori sviluppi processuali hanno portato alla spiegazione alternativa recepita dalla Corte di appello (traffico internazionale di articoli elettronici riguardanti il settore automobilistico, quali software, avviatori di emergenza per diagnostica, chiavi elettroniche e jammerper la commissione professionale ed organizzata di furti di autovetture), valse ad integrare una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzio nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale e iella mancata revoca di quello già emesso. 8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Viceversa, ritiene il [OSCURATO:PERSONA], conformemente ai dicta di Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino,