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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 31046/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Stella OrtAello colpevole di diverse ipotesi di furto aggravato, avvinte dalla continuazione, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, e operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di giustizia - ha disapplicato la contestata recidiva e conseguentemente ridotto la pena .

2. Con l'unico motivo di ricorso, la Difesa lamenta una sproporzionata commisurazione della pena, del tutto ingiustificata.

3. Il ricorso è inammissibile.

Nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito congrua giustificazione della propria decisione , con motivazione sufficiente e non illogica (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato), tenuto conto della prossimità della pena individuata al minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Stella OrtAello colpevole di diverse ipotesi di furto aggravato, avvinte dalla continuazione, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, e operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di giustizia - ha disapplicato la contestata recidiva e conseguentemente ridotto la pena . 2. Con l'unico motivo di ricorso, la Difesa lamenta una sproporzionata commisurazione della pena, del tutto ingiustificata. 3. Il ricorso è inammissibile. Nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito congrua giustificazione della propria decisione , con motivazione sufficiente e non illogica (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato), tenuto conto della prossimità della pena individuata al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022
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