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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25213/2023

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seguente ORDINANZA (U( te-otee) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI00-0dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 25 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata in quella di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa, con conferma delle restanti statuizioni.

Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine alla responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, che quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato, sicché l'accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia.

Considerato, poi, che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) ha affermatò il principio condivisibile secondo il quale in tema di patteggiamento in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, non ricorrente nel caso al vaglio.

Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA (U( te-otee) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI00-0dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 25 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena irrogata in quella di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa, con conferma delle restanti statuizioni. Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine alla responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, che quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato, sicché l'accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Considerato, poi, che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) ha affermatò il principio condivisibile secondo il quale in tema di patteggiamento in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, non ricorrente nel caso al vaglio. Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore
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