CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24289/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la [OSCURATO:PERSONA] PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 2 ottobre 2024, la Corte di appello di Perugia, infunzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] di applicazione, in sede esecutiva, dell'istituto della continuazionetra i reati oggetto dei seguenti titoli esecutivi:1) sentenza del Tribunale di Monza in data 25 giugno 2008, irrevocabile il 29novembre 2008, di condanna alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione in relazioneai reati previsti dagli artt. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, 81, cpv., 495,secondo comma, cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2006;2) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata,emessa il 7 marzo 2011, irrevocabile il 30 marzo 2011, di condanna della pena di1 anno e 10 mesi di reclusione e di 600,00 euro di multa per i reati previsti dagliartt. 648, 81, cpv., 476, 482, 61, n. 2, 81, cpv., 477, 482, 61, n. 2, cod. pen.,commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 5 ottobre 2010;3) sentenza del Tribunale di Forlì del 9 febbraio 2015, irrevocabile il 12 marzo2015, di condanna alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione per i reati previstidagli artt. 110, 497-bis, 477, 482, 495, primo comma, cod. pen., commessi inSavignano sul Rubicone il 2 agosto 2010;4) sentenza del Tribunale di Macerata del 15 ottobre 2010, irrevocabile in data11 dicembre 2010, di condanna alla pena di 1 anno di reclusione per i reati previstidagli artt. 110, 378 e 337 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 4-5 ottobre2010;5) sentenza del Tribunale di Macerata in data 11 gennaio 2016, irrevocabile il5 luglio 2016, di condanna alla pena di 2 anni di reclusione per i reati previsti dagliartt. 110, 378, 337, 61, n. 2, cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 19 agosto2010.1.1. Con sentenza n. 26458 in data 11 maggio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza, censurandone la motivazionenella parte in cui aveva negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso,omettendo di esaminare gli indicatori tipici della continuazione, quali l'omogeneitàdelle violazioni, le modalità esecutive delle condotte, l'identità dei luoghi e il lassotemporale intercorso tra i fatti.1.2. Con ordinanza depositata in data 4 febbraio 2026, la Corte di appello diPerugia ha accolto solo parzialmente l’istanza proposta nell’interesse di PetritKrypa, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con lesentenze sub 1) e 3) e rideterminando, per l'effetto, la pena in 1 anno e 9 mesi direclusione, con rigetto, nel resto, della richiesta difensiva.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i reati oggetto delle condanne di cui ai nn. 1) e 3),documenti di identificazione, compiute al fine di celare la propria identità, fosseroriconducibili a un medesimo disegno criminoso, nonostante l’anteriorità temporaledel fatto di cui alla sentenza sub 1). Ha, invece, escluso la sussistenza di elementiidonei a configurare il medesimo disegno criminoso con riguardo ai reati giudicaticon le sentenze di cui ai nn. 2), 4) e 5), sia tra loro, sia in relazione agli altri illecitigià menzionati. In proposito, ha osservato che le relative condotte, pur collocatein un arco temporale non particolarmente ampio e in parte nello stesso contestoterritoriale, fossero dirette a ledere beni giuridici differenti e risultasserooccasionate da situazioni tra loro eterogenee.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessain sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 627,comma 3, cod. proc. pen.La Corte di merito avrebbe fatto non corretta applicazione, nel caso concreto,dei principi enunciati dalla sentenza rescindente, avendo omesso di svolgere lenecessarie valutazioni comparative tra i fatti oggetto delle sentenze indicate ai nn.2), 4) e 5). In particolare, tali fatti - afferenti alle medesime tipologie delittuose –sarebbero stati commessi nel medesimo contesto territoriale, con modalitàoperative analoghe e in un arco temporale estremamente ravvicinato, in un casocoincidente con il medesimo giorno; circostanze che la Corte territoriale avrebbetrascurato di valorizzare ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 671 cod.proc. pen. e 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione all'esclusione dell’unicità del disegnocriminoso, avendo la Corte territoriale trascurato elementi quali la continuitàtemporale, l’omogeneità delle violazioni, l’identità delle modalità esecutive e ilcomune modus operandi, che avrebbero dovuto essere valorizzati ai fini delriconoscimento della continuazione.Si deduce, in particolare, l’intrinseca illogicità della motivazione, anche inragione del contrasto con la valutazione compiuta in relazione ai reati di cui ai nn.1) e 3), riconosciuti in continuazione nonostante la rilevante distanza temporale,a fronte della stretta contiguità cronologica, territoriale e fattuale dei reati di cuiai nn. 2), 4) e 5), in parte commessi nello stesso giorno.Con particolare riferimento alle sentenze di cui ai nn. 4) e 5), si evidenzia comele condotte di favoreggiamento, poste in essere nei medesimi luoghi e in unristretto arco temporale, sarebbero riconducibili a una comune ideazione, inragione dell’analogo modus operandi e della partecipazione dei medesimi soggetti.Si richiama, altresì, la sentenza rescindente, che aveva censurato laprecedente decisione per difetto motivazionale sul punto, mentre l’ordinanzaimpugnata avrebbe reiterato il rigetto incorrendo anche in un travisamento delfatto, per avere qualificato come guida senza patente una condotta integrativa diresistenza a pubblico ufficiale, posta in essere nell’ambito di una fuga volta afavorire un latitante.Infine, le ulteriori condotte - ivi comprese quelle di falso e di ricettazione - siinserirebbero in un medesimo contesto operativo, risultando funzionali anche alfavoreggiamento, sicché l’omogeneità delle violazioni, le modalità esecutive, laristrettezza dell’arco temporale e l’identità del contesto territoriale costituirebberoindici sintomatici dell’unicità del disegno criminoso, secondo i criteri elaborati dallagiurisprudenza di legittimità.3. Con requisitoria scritta in data 5 maggio 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, rilevando che laCorte di appello non si sarebbe uniformata ai principi enunciati dalla sentenzarescindente, avendo escluso la continuazione in relazione ai reati oggetto dellesentenze di cui nn. 2), 4) e 5) con una motivazione generica che non siconfronterebbe con gli indici rilevanti, quali la collocazione dei fatti nello stessocontesto spazio-temporale e, in parte, nello stesso giorno, limitandosi adaffermarne la diversità dei beni giuridici lesi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. In via preliminare, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento dilegittimità, ai fini del riconoscimento della continuazione, sia in sede di cognizionesia in sede esecutiva, il giudice è chiamato verificare che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelleloro linee essenziali. A tal fine, occorre valutare una serie di indicatori concreti,individuati dalla giurisprudenza nell’omogeneità delle violazioni e del benegiuridico protetto, nelle modalità esecutive delle condotte, nella contiguità spazio-temporale, nella causale della condotta. Inoltre, è stato anche affermato che, inogni caso, non è necessario il concorso di tutti tali indici, ben potendo risultaresufficiente anche la presenza di alcuni di essi, purché significativi (Sez. 2, n. 10539del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01); e che, comunque, la presenza ditaluno di essi non è determinante se i successivi reati risultino frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 - 01).Sempre in premessa deve, infine, sottolinearsi che, in caso di annullamentocon rinvio, il giudice è tenuto a uniformarsi, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod.proc. pen., ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente. A tal fine,quando deve procedere all’accertamento della continuazione, egli deve procederea una valutazione complessiva e non atomistica degli indici sintomatici delmedesimo disegno criminoso.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è conformata ai suddettiprincipi, né alle specifiche indicazioni contenute nella sentenza rescindente, laquale aveva sollecitato un rinnovato e puntuale apprezzamento degli indicirivelatori della continuazione, con particolare riferimento all’omogeneità dellecondotte e delle relative modalità esecutive, alla contiguità temporale e all’identitàdel contesto territoriale.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, infatti, ha escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione con riferimento ai reati oggetto delle sentenze di cui ai nn. 2), 4) e5) a partire da un apprezzamento frammentario delle condotte, limitandosi avalorizzare, in termini generici, la diversità dei beni giuridici lesi e delle occasionicriminose, senza procedere a un’effettiva valutazione comparativa dei dati fattualirilevanti. In tale prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata si rivelacarente e, per taluni profili, intrinsecamente illogica.3.1. In primo luogo, infatti, non risulta adeguatamente considerato che i reatioggetto delle sentenze di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) sono stati tutti commessi nelcorso del medesimo arco temporale, coincidente con l’anno 2010, e che taluni diessi - segnatamente quelli di cui ai titoli nn. 2) e 4) - risultano commessi nelmedesimo giorno e nel medesimo luogo ([OSCURATO:PERSONA]), mentre quelli di cui aititoli nn. 4) e 5) presentano identità di natura e di contesto territoriale, oltre cheuna significativa prossimità cronologica.Pur a fronte di tali elementi, la Corte territoriale ha omesso di esplicitare leragioni per le quali non potessero assumere rilievo decisivo gli indici dellacontiguità spazio-temporale, dell’omogeneità delle condotte e della lorostrumentalità reciproca, limitandosi a un’affermazione apodittica circa la diversitàdelle fattispecie.3.2. Inoltre, la motivazione si appalesa contraddittoria nella parte in cuiriconosce la continuazione tra i reati di cui ai titoli nn. 1) e 3), nonostante laconsiderevole distanza temporale tra gli stessi e, al contempo, esclude il medesimovincolo per fatti caratterizzati da una ben più stretta contiguità cronologica eterritoriale, senza fornire alcuna plausibile spiegazione del diverso apprezzamento.Né risulta che il giudice del rinvio si sia confrontato in modo puntuale con lespecifiche censure formulate dalla difesa e con le indicazioni della sentenzarescindente, in ordine, tra l’altro, alla valutazione della possibile omogeneità dellecondotte di favoreggiamento e della loro collocazione in un unitario contestooperativo, anche alla luce della partecipazione dei medesimi soggetti e dellaricorrenza di analoghe modalità esecutive.3.3. In definitiva, l’ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti minimi dicompletezza, coerenza e logicità della motivazione richiesti in materia, risolvendosiin una motivazione meramente apparente e non idonea a dare conto dell’iterargomentativo seguito, con conseguente violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc. pen.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame,alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione (cfr. Corte costituzionale,sentenza n. 183 del 2013). P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di Perugia in diversa composizione.Così deciso il 22/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]