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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11840/2024

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 04852/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di Torinoin persona del Questore pro tempore, intimati con memoria di costituzione avverso il provvedimento del Tribunale di Torino del 14/09/2022 nel procedimento 16358/2022 [OSCURATO:PERSONA] di convalida del trattenimento presso il CPR di Torino; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 14 agosto 2022 a seguito di un’operazione di soccorso in mare delle autorità italiane.

Il 16 agosto 2022 lo stesso veniva condotto presso gli uffici della Questura della Provincia di Agrigento dove riceveva la notifica di un decreto di respingimento ed un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni.

Il 31 agosto 2022 il Prefetto di Imperia adottava nei confronti del ricorrente un decreto di espulsione motivato dalla mancata ottemperanza al precedente ordine di allontanamento e il medesimo giorno il Questore di Imperia ne ordinava il trattenimento presso il CPR di Torino, ove il ricorrente veniva immediatamente condotto.

Il 1° settembre 2022 la Questura di Torino chiedeva la convalida della misura al Giudice di pace di Torino, il quale fissava udienza al 2 settembre 2022.

In occasione dell’udienza di convalida, il cittadino straniero manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale.

Il 12 settembre 2022 la Questura di Torino adottava un nuovo decreto di trattenimento, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nei confronti del ricorrente, ritenendone la domanda esclusivamente strumentale e ne chiedeva la convalida al Tribunale di Torino.

All’udienza fissata, la difesa del cittadino straniero si opponeva alla convalida, rilevando che non era disponibile agli atti il decreto di respingimento del 16/08/2022 in violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2021, che prevede la trasmissione di tutti gli atti relativi alla procedura.

Evidenziava, in particolare, che non è possibile verificare la legittimità della procedura, mancando l’atto presupposto, aggiungendo che il difensore del cittadino straniero aveva depositato istanza di accesso agli atti il 03/09/2022 e il 13/09/2022, presso la Questura di Agrigento, chiedendo copia del menzionato atto, senza esito.

Il Tribunale procedeva alla convalida, evidenziando che l’eccezione difensiva, peraltro già valutata dal Giudice di pace, fosse priva di fondamento, poiché l’atto presupposto, nel caso in esame, era il decreto di espulsione, e non già il decreto di respingimento.

Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto.

Il Ministero dell’Interno e il Questore della Provincia di Torino, non essendosi difesi nei termini di legge con controricorso, hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione della causa.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE – mancata trasmissione degli atti relativi al respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace – impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti (C.

Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23).» Secondo il ricorrente, ai fini della convalida del trattenimento, non è sufficiente la trasmissione del solo decreto di espulsione, dovendo procedersi alla verifica della legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso il decreto di respingimento.

Ad opinione della parte, infatti, il giudice della convalida è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità di tutti gli atti presupposti, che, pertanto, gli devono essere trasmessi. 2.Con riguardo alla proroga del trattenimento presso il CPR, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha affermato che «il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023).

Sulla scorta dei rilievi formulati nel motivo di ricorso in esame, si pone, tuttavia, la necessità di esaminare ulteriori profili di rilievo nomofilattico, con il contributo della Procura Generale e degli Avvocati, all’esito di una discussione in pubblica udienza, tenuto conto di quanto, in materia di convalida del trattenimento, questa stessa Corte ha di recente osservato ‒ facendo richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia UE – evidenziando, in particolare, che «la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 504 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza della questione.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 04852/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di Torinoin persona del Questore pro tempore, intimati con memoria di costituzione avverso il provvedimento del Tribunale di Torino del 14/09/2022 nel procedimento 16358/2022 [OSCURATO:PERSONA] di convalida del trattenimento presso il CPR di Torino; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 14 agosto 2022 a seguito di un’operazione di soccorso in mare delle autorità italiane. Il 16 agosto 2022 lo stesso veniva condotto presso gli uffici della Questura della Provincia di Agrigento dove riceveva la notifica di un decreto di respingimento ed un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni. Il 31 agosto 2022 il Prefetto di Imperia adottava nei confronti del ricorrente un decreto di espulsione motivato dalla mancata ottemperanza al precedente ordine di allontanamento e il medesimo giorno il Questore di Imperia ne ordinava il trattenimento presso il CPR di Torino, ove il ricorrente veniva immediatamente condotto. Il 1° settembre 2022 la Questura di Torino chiedeva la convalida della misura al Giudice di pace di Torino, il quale fissava udienza al 2 settembre 2022. In occasione dell’udienza di convalida, il cittadino straniero manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale. Il 12 settembre 2022 la Questura di Torino adottava un nuovo decreto di trattenimento, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nei confronti del ricorrente, ritenendone la domanda esclusivamente strumentale e ne chiedeva la convalida al Tribunale di Torino. All’udienza fissata, la difesa del cittadino straniero si opponeva alla convalida, rilevando che non era disponibile agli atti il decreto di respingimento del 16/08/2022 in violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2021, che prevede la trasmissione di tutti gli atti relativi alla procedura. Evidenziava, in particolare, che non è possibile verificare la legittimità della procedura, mancando l’atto presupposto, aggiungendo che il difensore del cittadino straniero aveva depositato istanza di accesso agli atti il 03/09/2022 e il 13/09/2022, presso la Questura di Agrigento, chiedendo copia del menzionato atto, senza esito. Il Tribunale procedeva alla convalida, evidenziando che l’eccezione difensiva, peraltro già valutata dal Giudice di pace, fosse priva di fondamento, poiché l’atto presupposto, nel caso in esame, era il decreto di espulsione, e non già il decreto di respingimento. Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto. Il Ministero dell’Interno e il Questore della Provincia di Torino, non essendosi difesi nei termini di legge con controricorso, hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione della causa. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO 1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE – mancata trasmissione degli atti relativi al respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace – impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23).» Secondo il ricorrente, ai fini della convalida del trattenimento, non è sufficiente la trasmissione del solo decreto di espulsione, dovendo procedersi alla verifica della legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso il decreto di respingimento. Ad opinione della parte, infatti, il giudice della convalida è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità di tutti gli atti presupposti, che, pertanto, gli devono essere trasmessi. 2.Con riguardo alla proroga del trattenimento presso il CPR, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha affermato che «il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023). Sulla scorta dei rilievi formulati nel motivo di ricorso in esame, si pone, tuttavia, la necessità di esaminare ulteriori profili di rilievo nomofilattico, con il contributo della Procura Generale e degli Avvocati, all’esito di una discussione in pubblica udienza, tenuto conto di quanto, in materia di convalida del trattenimento, questa stessa Corte ha di recente osservato ‒ facendo richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia UE – evidenziando, in particolare, che «la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 504 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza della questione. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la
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