CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 17/07/2025, rigettava, per quanto qui interessa, l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza Corte appello L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge poichè il giudice dell'esecuzione, dopo avere dichiarato estinta la pena ex art. 167 cod. pen. inflitta dal GUP del Tribunale di Pescara in data 7/10/2010, poteva applicare il detto beneficio alla successiva condanna irrevocabile, non sussistendo più l'originaria preclusione. Il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato. L'estinzione della pena a seguito del decorso del termine fissato in ragione della sospensione condizionale di essa, non fa affatto "rivivere" la possibilità di concedere a un successivo fatto, già irrevocabilmente accertato, il beneficio della sospensione condizionale. La pretesa è contraria al diritto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso