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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 32612/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19695/2021R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Gentile da Fabriano n. 3, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 228/2021 pubblicata il 2 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Con ricorso del 20 gennaio 2015 il Comune di Rieti ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 441/2014 che aveva in parte accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], accertando che l’infermità da lei contratta era dipendente da causa di servizio, con menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla cat.

VIII della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981, donde il riconoscimento dell’equo indennizzo.

La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 228/2021, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta transazione.

Il Comune di Rieti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il Comune di Rieti lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a pronunciare la cessazione della materia del contendere nonostante il medesimo Comune di Rieti si fosse a ciò opposto ed in assenza di una conciliazione in sede di Commissione di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

La doglianza è fondata.

La cessazione della materia del contendere presuppone (Cass., Sez. 3, n. 11962 dell’8giugno 2005, ripresa nella sostanza da Cass., Sez. 2, n. 21757 del 29luglio 2021, anche se massimata in maniera non del tutto conforme) che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l’attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l’accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell’attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell’azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole.

Dalla sentenza impugnata emerge con evidenza che le parti non avevano chiesto congiuntamente che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Comune di Rieti addirittura negato che vi fosse stato un qualche accordo.

La Corte d’appello di Roma, quindi, non avrebbe mai potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma avrebbe dovuto valutare se davvero le parti avessero raggiunto l’intesa menzionata da [OSCURATO:PERSONA] e, in caso affermativo, se questa fosse stata provata, valutarne la validità e, quindi, il contenuto, al fine di giungere ad una pronuncia sul merito della controversia.

In particolare, la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che la conciliazione presso l’apposita commissione regolata dagli artt.410 e 411 c.p.c. è una convenzione non del tutto assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice.Essa si caratterizza, oltre che per una data procedura formale (che, però, incide relativamente sulla validità dell’atto conclusivo: Cass., Sez. 1,n. 4205 del 23 aprile 1998), anche per la circostanza che l’accordo sia raggiunto con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, ossia di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi(Cass., Sez.

L, n. 12858 del 3 settembre 2003 ), dovendo l’intesa risultare da un documento sottoscritto, presso l’apposita commissione, contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore(Cass., Sez.

L, n. 13910 dell’11 dicembre 1999).

La transazione, invece, negozio pure idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità ad substantiam, essendo la forma scritta prevista dall’art. 1967 c.c. ai soli fini di prova(Cass., Sez.

L, n. 25472 del 26 ottobre 2017 , relativa, invero, alla conciliazione intervenuta davanti al giudice).

Quanto sopra detto in ordine alla transazione va letto, però, alla luce dell’ulteriore principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi attraverso la forma scritta; pertanto, detto principio trova integrale applicazione anche con riferimento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all’art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo ad probationem, il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scrittaad substantiam (Cass., Sez. 1, n. 638 del 14 gennaio 2019).

Ne deriva che la Corte d’appello di Roma, non potendo dichiarare la cessazione della materia del contendere, doveva valutare se la conciliazione eventualmente intervenuta fra le parti fosse stata formalizzata ex art. 410 e 411 c.p.c., risultando l’intesa da un verbale sottoscritto presso l’apposita commissione dalle parti.

In assenza di un siffatto verbale, poteva eventualmente ipotizzarsi in astratto la ricorrenza di una transazione ex art. 1967 c.c.Peraltro, la corte territoriale, per ritenere la sussistenza di una tale fattispecie, avrebbe dovuto accertare se dalla scrittura contenente la transazione emergessero gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Cass., Sez. 2, n. 8917del 4 maggio 2016).

Soprattutto, alla luce della necessità della forma scritta ad substantiam, la volontà della P.A. doveva emergere come specificamente rivolta a concludere non una conciliazione ex artt.410 e 411 c.p.c., ma una transazione di diritto civile.

Dall’intesa scritta doveva evincersi, altresì, l’esistenza di concessioni reciproche, non riguardanti diritti indisponibili del lavoratore, ed un accordo su tutti gli elementi essenziali del negozio, fra cui pure il tempo dell’adempimento, non potendo essere rimessa la disciplina di quest’ultimo profilo alla mera volontà di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di uno specifico consenso al riguardo del Comune di Rieti.

In ogni caso, ove fosse risultata la presenza degli elementi formali della conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. o della transazione regolata dall’art. 1967 c.c., la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto valutare il contenuto dell’accordo delle parti e, in particolare, se l’oggetto del giudizio rientrasse in quellodella pattuizione.

Nell’eventualità affermativa, poteva avvalersi dell’intesa per decidere la causa; altrimenti, la conciliazione o la transazione non avrebbero dovuto essere considerate. 2)Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 e 1326 c.c., nonché la mancata applicazione degli artt. 410 e 411 c.p.c. in quanto la Corte d’appello di Roma avrebbe errato a considerare la fattispecie regolata dalla disciplina del contratto in generale e non da quella speciale concernente le controversie di lavoro e la Commissione di conciliazione.

Con il terzo motivo il Comune di Rieti deduce che il giudice di appello non avrebbe valutato che l’oggetto del procedimento in esame era estraneo a quello della procedura di conciliazione de qua.

Con il quarto motivo la P.A. ricorrente lamenta la nullità del procedimento per la mancata valutazione dell’ordinanza del Tribunale di Rieti resa nella causa n. 970/2019.

Ledoglianze non va nno esaminat e alla luce dell’accoglimento d el primo motivo. 3)Il ricorso è accolto in ordine al primo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche relativamente alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, - accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri;- cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19695/2021R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Gentile da Fabriano n. 3, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 228/2021 pubblicata il 2 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Con ricorso del 20 gennaio 2015 il Comune di Rieti ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 441/2014 che aveva in parte accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], accertando che l’infermità da lei contratta era dipendente da causa di servizio, con menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla cat. VIII della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981, donde il riconoscimento dell’equo indennizzo. La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 228/2021, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta transazione. Il Comune di Rieti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il Comune di Rieti lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a pronunciare la cessazione della materia del contendere nonostante il medesimo Comune di Rieti si fosse a ciò opposto ed in assenza di una conciliazione in sede di Commissione di conciliazione ex art. 410 c.p.c. La doglianza è fondata. La cessazione della materia del contendere presuppone (Cass., Sez. 3, n. 11962 dell’8giugno 2005, ripresa nella sostanza da Cass., Sez. 2, n. 21757 del 29luglio 2021, anche se massimata in maniera non del tutto conforme) che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l’attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l’accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell’attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell’azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole. Dalla sentenza impugnata emerge con evidenza che le parti non avevano chiesto congiuntamente che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Comune di Rieti addirittura negato che vi fosse stato un qualche accordo. La Corte d’appello di Roma, quindi, non avrebbe mai potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma avrebbe dovuto valutare se davvero le parti avessero raggiunto l’intesa menzionata da [OSCURATO:PERSONA] e, in caso affermativo, se questa fosse stata provata, valutarne la validità e, quindi, il contenuto, al fine di giungere ad una pronuncia sul merito della controversia. In particolare, la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che la conciliazione presso l’apposita commissione regolata dagli artt.410 e 411 c.p.c. è una convenzione non del tutto assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice.Essa si caratterizza, oltre che per una data procedura formale (che, però, incide relativamente sulla validità dell’atto conclusivo: Cass., Sez. 1,n. 4205 del 23 aprile 1998), anche per la circostanza che l’accordo sia raggiunto con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, ossia di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi(Cass., Sez. L, n. 12858 del 3 settembre 2003 ), dovendo l’intesa risultare da un documento sottoscritto, presso l’apposita commissione, contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore(Cass., Sez. L, n. 13910 dell’11 dicembre 1999). La transazione, invece, negozio pure idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità ad substantiam, essendo la forma scritta prevista dall’art. 1967 c.c. ai soli fini di prova(Cass., Sez. L, n. 25472 del 26 ottobre 2017 , relativa, invero, alla conciliazione intervenuta davanti al giudice). Quanto sopra detto in ordine alla transazione va letto, però, alla luce dell’ulteriore principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi attraverso la forma scritta; pertanto, detto principio trova integrale applicazione anche con riferimento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all’art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo ad probationem, il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scrittaad substantiam (Cass., Sez. 1, n. 638 del 14 gennaio 2019). Ne deriva che la Corte d’appello di Roma, non potendo dichiarare la cessazione della materia del contendere, doveva valutare se la conciliazione eventualmente intervenuta fra le parti fosse stata formalizzata ex art. 410 e 411 c.p.c., risultando l’intesa da un verbale sottoscritto presso l’apposita commissione dalle parti. In assenza di un siffatto verbale, poteva eventualmente ipotizzarsi in astratto la ricorrenza di una transazione ex art. 1967 c.c.Peraltro, la corte territoriale, per ritenere la sussistenza di una tale fattispecie, avrebbe dovuto accertare se dalla scrittura contenente la transazione emergessero gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Cass., Sez. 2, n. 8917del 4 maggio 2016). Soprattutto, alla luce della necessità della forma scritta ad substantiam, la volontà della P.A. doveva emergere come specificamente rivolta a concludere non una conciliazione ex artt.410 e 411 c.p.c., ma una transazione di diritto civile. Dall’intesa scritta doveva evincersi, altresì, l’esistenza di concessioni reciproche, non riguardanti diritti indisponibili del lavoratore, ed un accordo su tutti gli elementi essenziali del negozio, fra cui pure il tempo dell’adempimento, non potendo essere rimessa la disciplina di quest’ultimo profilo alla mera volontà di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di uno specifico consenso al riguardo del Comune di Rieti. In ogni caso, ove fosse risultata la presenza degli elementi formali della conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. o della transazione regolata dall’art. 1967 c.c., la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto valutare il contenuto dell’accordo delle parti e, in particolare, se l’oggetto del giudizio rientrasse in quellodella pattuizione. Nell’eventualità affermativa, poteva avvalersi dell’intesa per decidere la causa; altrimenti, la conciliazione o la transazione non avrebbero dovuto essere considerate. 2)Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 e 1326 c.c., nonché la mancata applicazione degli artt. 410 e 411 c.p.c. in quanto la Corte d’appello di Roma avrebbe errato a considerare la fattispecie regolata dalla disciplina del contratto in generale e non da quella speciale concernente le controversie di lavoro e la Commissione di conciliazione. Con il terzo motivo il Comune di Rieti deduce che il giudice di appello non avrebbe valutato che l’oggetto del procedimento in esame era estraneo a quello della procedura di conciliazione de qua. Con il quarto motivo la P.A. ricorrente lamenta la nullità del procedimento per la mancata valutazione dell’ordinanza del Tribunale di Rieti resa nella causa n. 970/2019. Ledoglianze non va nno esaminat e alla luce dell’accoglimento d el primo motivo. 3)Il ricorso è accolto in ordine al primo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche relativamente alle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte, - accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri;- cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la qu
Sentenza Cassazione n. 32612/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris