CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41647/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, che avrebbe dovuto individuarsi nella colpa (da trascuratezza) piuttosto che nel dolo - è affetto da genericità, essendo le deduzioni cui è affidato meramente reiterative delle censure articolate con il gravame, disattese dalla Corte territoriale con motivazione completa e congrua (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è affatto criticamente confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]