CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 08152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2591/2017 del 15/07/2020 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Teramo in data 31/03/2017 che l'aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 350 di multa per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Secondo l'Accusa, il Liberati, avendo il possesso dell'orologio Rolex mod. [OSCURATO:PERSONA] del valore di 8.500 euro, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], se ne appropriava non restituendolo più al proprietario che ne aveva fatto esplicita richiesta. 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata opera una ricostruzione apodittica dei fatti per cui è processo, omettendo di considerare - e conseguentemente non fornendo alcuna motivazione sul punto - che la mancata restituzione dell'orologio, circostanza non contestata, è dipesa solo ed esclusivamente dal fatto che il Liberati ritenesse di garantirsi con il bene concesso per i danni asseritamente riportati dall'autovettura affidata alla parte civile. Il giudice d'appello riconosce che il Liberati si sarebbe offerto di acquistare l'orologio, con ciò effettuando un ampio ed incondizionato riconoscimento della proprietà altrui sul bene e di conseguenza non esercitando alcuna interversio tra possesso e proprietà. Quindi, affermare invece che detto comportamento costituisca prova dell'intenzione del ricorrente di appropriarsi della cosa è manifestamente illogico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.La sopra esposta doglianza difensiva non appare per nulla idonea ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia ritenuto del tutto apodittica e assolutamente congetturale perché non suffragata da alcun elementb di prova la tesi difensiva secondo la quale il rifiuto di restituire l'orologio al Tettamanti era stato opposto dal Liberati nell'esercizio di un legittimo diritto di ritenzione, avendo quest'ultimo riscontrato che la propria autovettura fuoriserie, dal medesimo prestata al Tettamanti, gli era stata restituita con danni precedentemente inesistenti (v. pag. 3 della sentenza di appello). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]