CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FELLI Angelica, n. a Celano il 7/7/1986; avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla competente Corte di appello; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputata ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in subordine associandosi alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Avezzano il 25 giugno 2020, che aveva riconosciuto la responsabilità penale della imputata per il concorso nella rapina consumata e nel connesso sequestro di persona presso l'abitazione, applicando la pena ritenuta di giustizia. 1. Avverso tale sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente indicate, nei limiti dettati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. vizio esiziale di motivazione, per travisamento della prova dibattimentale, avendo la Corte confermato (in punto di identificazione dell'autrice del fatto) il giudizio di attendibilità della persona offesa, che aveva riconosciuto l'agente in fotografia nel corso delle indagini preliminari; mentre -esaminata in dibattimento- non solo non aveva confermato tale pregresso riconoscimento, ma aveva affermato con nettezza di non poter riconoscere alcuno, atteso che le foto mostratele nel corso dell'esame erano tutte uguali, non consentendo pertanto di riconoscere l'autrice del fatto tra le immagini che componevano l'album fotografico mostratole ed utilizzato nel corso delle indagini preliminari quale prova atipica di identificazione; 1.2. ancora, vizio di motivazione, nel non aver ritenuto rilevante l'alibi fornito circa la presenza certa della imputata, al momento del fatto, in altro territorio comunale, distante circa 9 chilometri dal luogo di consumazione del fatto contestato; 1.3. inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità, per avere la Corte rigettato il motivo di appello con il quale si denunziava la inutilizzabilità, ai fini del decidere, del verbale di individuazione fotografica redatto dalla Polizia giudiziaria nel corso delle indagini in data 10 maggio 2013; giacchè la detta ricognizione di foto era stata svolta fuori da ogni forma di garanzia rituale; 1.4. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, per avere la Corte di merito perseverato nell'errore commesso in primo grado circa la qualificazione del fatto di rapina contestato, trattandosi di condotta consumata presso l'abitazione della persona offesa, che non aveva subito alcuna violenza alla persona al momento della sottrazione dei valori dalla abitazione, giacché la donna si era limitata, secondo quanto affermato dalla stessa persona offesa, a tenere il volto della vittima tra le proprie mani, senza alcuna manifestazione di violenza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato. 1.1 Con specifico motivo di gravame, la difesa aveva rappresentato alla Corte di merito la inattendibilità di un riconoscimento fotografico svolto nel corso delle indagini preliminari, cui aveva fatto seguito, in dibattimento, il mancato riconoscimento di quelle medesime fotografie, la mancata conferma del riconoscimento svolto nel corso delle indagini e la giustificazione di tale impossibilità di riconoscere l'autrice della condotta in quanto le foto sottoposte al suo esame visivo erano tutte uguali. A tali specifiche obiezioni la Corte risponde affermando (contrariamente a quanto emerge dal verbale di esame dibattimentale) che la identificazione della imputata, tra le foto che componevano l'album esaminato, non era stata mai messa in dubbio dalla teste e che tale identificazione doveva ritenersi estremamente attendibile in ragione della immediatezza del dato ricognitivo, essendo del tutto fisiologico che una anziana signora, esaminata a distanza di anni, non fosse più in grado di ripetere in termini di certezza il riconoscimento un tempo già effettuato. 1.2. Orbene, quanto alla valutazione di merito sull'attendibilità del risultato del mezzo atipico di prova, questa Corte segue da tempo il medesimo principio di diritto (Sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Rv. 279437; Sez. 2, n. 11964, del 18/2/2021, Rv. 280994-02) così sintetizzabile: "l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - in fase di indagini è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale ...". Il che impone al giudice di merito di focalizzare l'attenzione sulla valutazione di attendibilità della dichiarazione confermativa, alla luce di parametri (costanza, coerenza, non contraddizione e sicurezza del dato ricognitivo) che valorizzano l'aspetto di persuasività del dichiarato dibattimentale o comunque assunto nel contraddittorio (ad es. in incidente probatorio, che pure sarebbe stato opportuno percorre in ragione dell'età della persona offesa al momento del fatto). La peculiare fattispecie processuale all'esame del giudice di merito imponeva pertanto una maggiore prudenza ed attenzione nel valorizzare l'aspetto dichiarativo, avendo in dibattimento la persona offesa dichiarato espressamente che non poteva confermare il precedente riconoscimento, perché le foto sottopostele erano tutte uguali. La stessa persona offesa aveva inoltre risposto ai diversi interlocutori processuali, sugli stessi temi di domanda, in maniera apertamente contraddittoria, così non consentendo di restituire alcuna attendibilità di quanto alternativamente affermato.1.3. La motivazione della Corte territoriale, che tale dato della realtà processuale travisa nel suo immediato significato euristico è pertanto affetta da illogicità manifesta; consegue l'annullamento della sentenza impugnata, che in tema di identificazione della autrice del fatto fonda esclusivamente su tale vacillante e contradditoria prova ricognitiva, con rinvio ad altra Corte di appello, individuata secondo i criteri posti dall'art. 11 cod. proc. pen., per nuova valutazione del motivo di gravame. 2. Quanto ai successivi motivi di ricorso, la Corte di merito ha invece ben motivato circa la portata certamente non decisiva, né dirimente, dell'alibi crono- topografico dedotto, in ragione della spiegata compatibilità della presenza in luoghi diversi, in tempi apertamente compatibili. Sulla base della giurisprudenza appena sopra richiamata, neppure è discutibile la utilizzabilità ai fini del decidere del verbale di identificazione fotografica redatto nel corso delle indagini preliminari. Trattandosi di giudizio ordinario, il punto qualificante della prova riposa sulla attendibilità del teste, non certo sulla utilizzabilità delle fotografie sottoposte alla sua attenzione ricognitiva e mnesica. La qualificazione del fatto come rapina deriva dalla funzione attribuita alla azione costrittiva portata al volto della vittima; impedire alla persona offesa di volgere lo sguardo intorno a sé, indirizzandolo quindi solo verso la persona dell'agente, ha infatti favorito il compito della complice, che era intenta a sottrarre valori custoditi in altri ambienti della casa. Del resto, la accertata privazione della libertà personale (sequestro di persona) realizzata appena dopo la sottrazione identifica comunque il "tipo" descritto al secondo comma dell'art. 628 del codice penale, senza che dalla differente qualificazione (rapina propria o impropria) possano sortire effetti favorevoli per l'imputata. Il motivo sarebbe pertanto, comunque inammissibile per carenza di interesse. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso