CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 febbraio 2024
Cassazione n. 38642/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/02/2024 del PRESIDENTE del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 19 febbraio 2024 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Verona del 20 ottobre 2023 che ne aveva disposto l'espulsione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che l'opposizione non era tardiva, in quanto il decreto di espulsione era stato notificato soltanto al condannato ma non al suo difensore: era, pertanto, applicabile la regola generale secondo cui i termini per l'impugnazione scadono n.. per entrambi i soggetti legittimati ad impugnare dalla notifica perfezionata per ultima. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che effettivamente il decreto del magistrato di sorveglianza di Verona è stato notificato soltanto al condannato, ma non al suo difensore. L'art. 16, comma 6, secondo e terzo periodo, d.lgs. d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede l'obbligo di questa notifica, perché dispone che "il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio". Come correttamente ritenuto in ricorso, la giurisprudenza di legittimità ritiene che anche "In tema di procedimento di sorveglianza, trova applicazione l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., sicché, nel caso in cui i termini per ricorrere decorrono in momenti diversi per l'imputato e per il suo difensore, opera, per entrambi, quello che scade per ultimo" (Sez. l, n. 41559 del 06/04/2023, Alfano, Rv. 285132; per l'applicazione di siffatti principi alla materia di interesse, v. Sez. 1, n. 972 del 28/11/2019, dep. 2020, n.m.). Ne consegue che il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato, in quanto emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, deve essere annullato senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza per il giudizio sull'opposizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasMettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia per il giudizio. Così