CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24840/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14684/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Società di persone - Responsabilità solidale del socio- Rinvio a nuovo ruoloper sospensione.Cons. est. G.M. Nonno -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 116/24/13, depositatail 16 dicembre 20 1 3 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 11 6 / 24/ 13 del 16 / 12 /201 3 , la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguitoCTR), accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) e rigettava l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP) n. 83/11/11, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno 2004. 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e riguardava debiti tributari della società; 1.2. la CTR accoglieva l’appello principale di AE e di Equitalia e rigettava l’appello incidentale del contribuente evidenziando che: a) la cartella di pagamento riguardava un debito fiscale di [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento al periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandatario Cons. est. G.M. Nonno e, quindi, obbligato in solido con la stessa; b) la medesima cartella era stata regolarmente notificata al ricorrente personalmente nella qualità di socio receduto e non di legale rappresentante della società, poi cessata; c) la cartella di pagamento era stata in precedenza notificata anche alla società, sicché non sussisteva la denunciata decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; d) non si sarebbe potuto procedere alla previa escussione di una società non più in bonis per assenza di beni legittimamente pignorabili; 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. AE ed Equitalia resistevanoin giudizio con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia; 2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/10/2023 exart. 1, comma 197, della l. n. 197 d