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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17643/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VARESEavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VARESE, emessa nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.I.P. del Tribunale di Varese, nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di cui all'articolo 646 c.p., con decreto del 4 dicembre 2023 disponeva il sequestro preventivo dell'automobile [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], dando atto nel provvedimento cautelare sia della denuncia- querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] spa e della contestuale richiesta di sequestro preventivo, sia del parere contrario a siffatto sequestro espresso dal pubblico ministero.

2. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Varese, in data 6/12/2023, ha proposto, ex art. 325 comma 2, cod. proc. pen., ricorso per cassazione per violazione di legge avverso il citato decreto, rilevando a tal proposito che il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo in assenza della necessaria richiesta del pubblico ministero (che, peraltro, aveva espresso parere contrario), così violando quanto previsto espressamente dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen..

Chiede l'annullamento senza rinvio del decreto di sequestro preventivo impugnato.

3. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito espresse. 3.1 Nel caso di specie, come già evidenziato, la richiesta di emettere il sequestro preventivo dell'automobile [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] oggetto della denuncia/querela per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., fu presentata dal procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., azienda che aveva concluso un contratto di noleggio a breve termine con l'indagato [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva, poi, restituito l'automobile nei termini contrattuali e si era reso irreperibile.

Il pubblico ministero, invece, aveva espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza della persona offesa, ritenendo non sussistenti le finalità preventive evidenziate, ricorrendo semmai finalità conservative ex art. 316 cod. proc. pen. da attivarsi, però, solamente in fase processuale.

Il giudice per le indagini preliminari, dando atto di tutte le circostanze sopra esposte, ritenendo, al contrario, sussistere il pericolo di protrazione del reato, disponeva ex art. 321 cod. proc. pen. il sequestro preventivo dell'autovettura già indicata.

Si ritiene che il G.I.P. presso il Tribunale di Varese è incorso nella violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., norma in cui è espressamente previsto che il sequestro preventivo sia disposto su richiesta del solo pubblico ministero.

La giurisprudenza di legittimità in più occasioni (per ultimo Sez.2, n.25375 del 7/05/2015, Rv.264105-01; conf.

Sez. 2, n. 9756/2014, Rv. 259112-01) ha ribadito il principio secondo cui: "L'applicabilità del sequestro preventivo postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP a seguito di domanda del querelante sulla quale il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen.)".

Il collegio intende ribadire l'orientamento consolidato della Suprema Corte che, peraltro, si limita a riproporre l'espressa previsione di legge.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento di sequestro preventivo, disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VARESEavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VARESE, emessa nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.I.P. del Tribunale di Varese, nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di cui all'articolo 646 c.p., con decreto del 4 dicembre 2023 disponeva il sequestro preventivo dell'automobile [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], dando atto nel provvedimento cautelare sia della denuncia- querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] spa e della contestuale richiesta di sequestro preventivo, sia del parere contrario a siffatto sequestro espresso dal pubblico ministero. 2. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Varese, in data 6/12/2023, ha proposto, ex art. 325 comma 2, cod. proc. pen., ricorso per cassazione per violazione di legge avverso il citato decreto, rilevando a tal proposito che il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo in assenza della necessaria richiesta del pubblico ministero (che, peraltro, aveva espresso parere contrario), così violando quanto previsto espressamente dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.. Chiede l'annullamento senza rinvio del decreto di sequestro preventivo impugnato. 3. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito espresse. 3.1 Nel caso di specie, come già evidenziato, la richiesta di emettere il sequestro preventivo dell'automobile [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] oggetto della denuncia/querela per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., fu presentata dal procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., azienda che aveva concluso un contratto di noleggio a breve termine con l'indagato [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva, poi, restituito l'automobile nei termini contrattuali e si era reso irreperibile. Il pubblico ministero, invece, aveva espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza della persona offesa, ritenendo non sussistenti le finalità preventive evidenziate, ricorrendo semmai finalità conservative ex art. 316 cod. proc. pen. da attivarsi, però, solamente in fase processuale. Il giudice per le indagini preliminari, dando atto di tutte le circostanze sopra esposte, ritenendo, al contrario, sussistere il pericolo di protrazione del reato, disponeva ex art. 321 cod. proc. pen. il sequestro preventivo dell'autovettura già indicata. Si ritiene che il G.I.P. presso il Tribunale di Varese è incorso nella violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., norma in cui è espressamente previsto che il sequestro preventivo sia disposto su richiesta del solo pubblico ministero. La giurisprudenza di legittimità in più occasioni (per ultimo Sez.2, n.25375 del 7/05/2015, Rv.264105-01; conf. Sez. 2, n. 9756/2014, Rv. 259112-01) ha ribadito il principio secondo cui: "L'applicabilità del sequestro preventivo postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP a seguito di domanda del querelante sulla quale il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen.)". Il collegio intende ribadire l'orientamento consolidato della Suprema Corte che, peraltro, si limita a riproporre l'espressa previsione di legge. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento di sequestro preventivo, disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 17643/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris