CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04439/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13732 /20 1 7 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: cartella pagamento – socio di societàcancellatada RRII Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente – enei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Toscana n. 2068 / 0 8 / 2 0 1 6 depositata in data 25 / 11 /20 1 6 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento di entrambii ricorsi proposti, con conferma della legittimità della cartella impugnata; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano con autonomi atti diimpugnazione avverso le cartelle di pagamento notificate alle stesse a seguito della estinzione del processo nel quale era parte la società [OSCURATO:SOCIETA]., processo avente per oggetto avvisi di accertamento relativi ad iva per gli anni 1995 1996, in forza della mancata riassunzionedel giudizio a seguito di sentenza di questa Corte; - il giudice di primo grado dichiarava inammissibili alcune eccezioni in quantosollevate solo con le memorie e disattendeva nel merito le altre doglianzedelle contribuenti, rigettando i ricorsi riuniti; -appellavano le contribuenti; - con la pronuncia gravata di fronte a questa Corte , per quanto qui interessa, il giudice di appello ha dichiarato illegittima la cartella di pagamentoemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - la CTR ha ritenuto che il semplice riferimento alla dichiarazione di estinzione del procedimento non fosse sufficiente nel caso in cui Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 l'intimazioneabbia a dirigersi nei confronti di altri soggetti terzi rispetto alpartecipante al giudizio in questione ancorché poss a no costoro essere ritenuti a conoscenza della vertenza in forza della presunzione legata allaristretta base societaria; difettando quindi l'esposizione dei motivi delcoinvolgimento del terzo - che si basa sull'applicazione di presunzioni - la motivazione della cartella oggetto del presente giudizio è stata ritenutaviziata; - inoltre con riferimento alla tempestività dell'azione di riscossione la sentenza impugnata ha ritenuto che la dichiarazione di estinzione del processo conseguente alla mancata riassunzione non a bbia effetti costitutivi di nuove obbligazioni ma determin i semplicemente la reviviscenzadell'originario att o i mpugnat o : pertanto i termini applicabili - secondo la pronuncia di merito - sono quelli previsti dalla normativa diretta a quella tipologia di atti con decorrenza dalla dichiarazione di estinzione di cui sopra e non i termini prescrizionali ordinari per le obbligazioninascenti da sentenze; -ricorre a questa Corte il riscossore con atto affidato a quattro motivi di impugnazione; -resiste con controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - ha proposto autonomo ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi,l’Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA] -va in primo luogo qualificato come principale il ricorso del riscossore, in quanto notificato in data 24 maggio 2017, prima quindi del ricorso dell’AmministrazioneFinanziaria che risulta posto in notifica il 25 maggio 2017e che quindi è da qualificarsi come ricorso incidentale; - vanno allora esaminate per prime le censure proposte con l’impugnazioneprincipale; -il primo motivo di doglianza del ricorso principale censura la pronuncia impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; violazione e/o falsa interpretazione delle Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 disposizioni dell’art. 25 c. 2 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 21 octiesL. n. 241 del 1990; secondo la prospettazione di parte ricorrente erroneamente la sentenza di appello ha ritenuto la cartella impugnata affetta da vizio motivazionale non avendo riportato nell'atto la parte relativa alla descrizione in forza della quale è scaturita l'iscrizione al ruolo(nel concreto il decreto di estinzione del giudizio n. 171/01 della Commissione tributaria regionale di Firenze in relazione all'accertamentonotificato alla società [OSCURATO:SOCIETA].) i n quanto tale elementocontenuto appunto nelle note relative alla descrizione non può considerarsiessenziale ai fini della validità dell'atto, stante la conformità dellacartella al modello ministeriale relativo alla sua predisposizione; -il motivo è fondato ; - vero è che la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve esseremotivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originatola pretesa; tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degliatti tributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto perla cartella di pagamento ( ex d .P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell' Amministrazione di indicare i presuppostidi fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata nonin astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell' an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirglieventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa(Cass., n. 26485 del 2008; Cass. n. 27653 del 2005; Cass.n.13094 del 2002); - nel presente caso, è incontestato che l’iscrizione a ruolo trova fondamento sulla estinzione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento notificato alla società partecipata dalla contribuente, poi cessata,alla quale la stessa è quindi succeduta ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - e dalla cartella di pagamento trascritta nell’atto di impugnazione dell’Agenzia delle Entrate si evince con chiarezza la ragione dell’iscrizione a ruolo che la cartella in argomento veicola, leggendosi: “iscrizione a ruolo a titolo definitivo a seguito del decreto di estinzione del giudizio n. 171/01/11 depositato il 19.09.11 dalla sezione 1 della commissionetributaria regionale di Firenze in relazione all’accertamento IVA n. 865654 per l’anno di imposta 1995”; tali informazioni, lette unitamenteall’intestazione della cartella che reca l’indicazione sia della Intermetals.r.l. in liquidazione, sia della [OSCURATO:PERSONA], consentivano alla contribuente di comprendere che la pretesa azionata dall’Ufficio avevaper oggetto tributi della società da ella partecipata, come richiesti inquel determinato atto; - il secondo motivo di ricorso principale deduce la violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e degli artt. 160 e 156 c. 3 c.p.c. p er avere il giudice del merito mancato di fare applicazionenel caso concreto del principio di sanatoria dei vizi dell'atto derivantidal raggiungimento dello scopo del medesimo; -il motivo è fondato; -i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazionee non anche l'atto notificato, sicché questo non può essere annullatosoltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario cheil contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo ilmero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137;Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107) ; ciò sul presupposto chein conformità con la previsione letterale dell'art. 1334 cod. civ. (ai sensidel quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivodell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'eserciziodel potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654;Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 09 – 1 921 7 - 2015 – 21/12 / 2023 MMF settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez.5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n.26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre2023, n. 27017» ([OSCURATO:PERSONA]., V, n. 33175/2023); -il terzo motivo di ricorso principale si incentra sulla violazione e/o falsa applicazionedell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere la pronuncia di appello erroneamente fatto applicazione alla fattispecie in esame del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento prescritto dalla disposizione su richiamataanziché il termine prescrizionale ex art. 2953 c.c.; -il motivo è fondato; - ritiene questa Corte ( in termini si veda per tutte Cass. Sez.5, Ordinanza n. 7444 del 08/03/2022 ) che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributariaè divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazionecon rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale consegua allamancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendoa tal fine irrilevante il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento e anche la disciplina delle cause di sospensione ed interruzioneproprie non della decadenza, bensì della prescrizione; - pertanto, nel ritenere rilevante il diverso termine relativo alla definitività dell’avviso di accertamento, e non quello dell’emissione del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 decreto estintivo del giudizio, la CTR ha commesso l’errore di diritto denunciatoda parte ricorrente; - infine , il quarto motivo di ricorso dell’impugnazione principale si incentra– ancora ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. - sulla violazione e/o falsa applicazionedell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2966 c.c. peravere la pronuncia impugnata mancato di dare rilevanza alla notifica della cartella di pagamento eseguita in data 17 settembre 2013 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], altra socia rispetto all'odierna controricorrente della società cessata; detta notifica - secondo parte ricorrente- poiché è stata regolarmente perfezionata nei termini ed ha avutoper oggetto la cartella autonomamente emessa nei confronti della destinatariarecante comunque il contenuto dell ’ unica iscrizione al ruolo a carico della società cessata [OSCURATO:SOCIETA]. ha prodotto l'effettointerruttivo impedendo l'insorgenza della decadenza poiché ha costituitocompimento dell'atto previsto dalla legge ex art. 2966 c.c.; -anche tale motivo è fondato; - sul punto, si è chiarito ( in argomento Cass. Sez.5, Sentenza n. 24582 del 10/08/2022) che in tema di riscossione coattiva,qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e delcoobbligato, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei predetti destinatari impedisce che si produca la decadenza previstadall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; -conclusivamente, il ricorso principale va accolto e la sentenza cassata conrinvio al giudice del merito per nuovo esame; - venendo ora all’esame del ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria,rileva il Collegio che il primo motivo di impugnazione si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992e dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente la C ommissione tributaria regionale toscana statuito su doglianze formulate tardivamente dalle contribuenti , co n memorie , Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 dichiarate a loro tempo inammissibil i dalla CT di Firenze poiché consideratenuovi motivi di impugnazione; -il motivo è fondato; - n el giudizio tributario è infatti inammissibile la deduzione, nellamemoria ex art. 32 del d. L gs. n. 546 del 1992, di un nuovomotivo di illegittimità dell'avviso di accertamento - nella specie, relativo all'erroneo utilizzo nell'atto impositivo del metodo induttivo in luogo di quello analitico - in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causapetendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cuiformulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d. L gs. n. 546 del 1992 ( in termini Cass. Sez.5, Ordinanza n. 19616 del 24/07/2018 ); -si evince infatti dalla trascrizione in ricorso per Cassazione a pagina 11 (nota a piè di pagina) la evidente inammissibilità delle eccezioni propostein sede di memoria da parte della contribuente, correttamente dichiaratadal giudice di primo grado con statuizione che non risulta sia statooggetto di censura di fronte al giudice di appello, come si evince dallalettura della pronuncia impugnata; - pertanto , il contenuto di tali eccezioni dichiarate inammissibili non potevaformare oggetto di esame in sede di appello; procedendo al loro esame la CTR ha quindi commesso l’errore di diritto denunciato poiché dovevalimitare la sua cognizione all’esame dei soli vizi della cartella; -il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta poi la violazione e falsa applicazionedell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 , in relazione all’art. 7L. 212 del 2000 ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto difettosa la motivazione espressa dallacartella impugnata; -il motivo è all'evidenza fondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 -invero come si rileva (lo si è già osservato in precedenza) dalla lettura dellacartella de qua , diligentemente trascritta nel ricorso per cassazione dell’Agenziadelle Entrate alle pagine 13 e 14 dell'atto , nel rispetto del principiodi specificità e localizzazione, la stessa r e cava chiaramente sia l'indicazione della società [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l ., sia il riferimento a ll'anno d'imposta1995 e al successivo anno 19 96 , nonché dei successori della societàin argomento, come determinati in forza della cancellazione del registro imprese della [OSCURATO:SOCIETA]. ridetta , oggetto dell’avviso di accertamentoche recava la pretesa di maggiori tributi ; sia l’indicazione degliex soci come coobbligati; -inoltre, la cartella evidenziava anche il riferimento alla iscrizione a ruolo atitolo definitivo a seguito del decreto di estinzione del giudizio svoltosi di fronte alla commissione tributaria regionale di Firenze in relazione all'accertamento iva n. 865654 : la motivazione dell'atto impugnato , quindi,risulta - ampiamente – più che esaustiva, in grado quindi di far percepiread ogni destinatario della stessa le r a gioni poste dal riscossore allabase della stessa; - p ertanto , nel ritenere priva di motivazione la cartella impugnata , la CTRha erroneamente pronunciato; - il terzo motivo del ricorso incidentale , che propone la medesima censura proposta con il terzo motivo di ricorso principale, stante l’accoglimentodei motiv i di cui sopra , risulta assorbito; - il successivo quarto motivo di ricorso incidentale (rubricato erroneamentesub n. 3), così come il successivo quinto motivo di ricorso incidentale(rubricato erroneamente sub n. 4) formulati ambedue in via subordinata, sono parimenti assorbit i alla luce dell’accoglimento delle ridetteassorbenti censure; - i n conclusione , il ricorso principale è integralmente accolto; vanno parimenti accolti il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale; i restantimotivi dell’impugnazione incidentale sono assorbiti; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10 -la sentenza impugna