CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Noia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente che - peraltro con censura del tutto generica - deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, non ha posto a fondamento del ricorso alcuno tra i motivi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; Ritenuto che la sentenza impugnata ha comunque dato atto che, alla luce degli atti di indagine utilizzabili per effetto del rito prescelto, non emerge la prova evidente dell'innocenza dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll novembre 2022 Il Consigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA] idente